C&D, Autorizzazione Unica per l’uso del recuperato nelle discariche RSU
A febbraio 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni del Regolamento «End of Waste» dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, relativamente al loro impiego per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani.
di Mauro Calabrese
L’impiego di aggregato recuperato di rifiuti da costruzione e demolizione per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani (RSU), anche se non rientra tra gli usi previsti dalla normativa regolamentare sulla cessazione della qualifica di rifiuto, può sempre essere autorizzato, «caso per caso», nel rispetto delle condizioni «EoW» e della disciplina sui rifiuti.
Interpello Mase
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ha pubblicato l’11 febbraio 2026, il riscontro all’interpello ambientale 5 febbraio 2026, n. 24889, fornendo alla Amministrazione provinciale interrogante chiarimenti in merito alla possibile applicazione delle disposizioni del Regolamento «End of Waste» dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, relativamente al loro impiego per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani (RSU)
Decreto Inerti
Il quesito interpretativo riguarda la possibile interpretazione analogica del Decreto del Mase 28 giugno 2024, n. 127, nuovo «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006», laddove non prevede espressamente, tra gli impieghi dell’aggregato recuperato da rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), il relativo utilizzo per la copertura di discariche per RSU.
Autorizzazione ambientale
La Provincia competente, non rinvenendo la disciplina per una simile destinazione neppure nelle disposizioni del Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», ha chiesto al Mase di confermare la possibilità, mancando uno specifico riferimento nella normativa vigente al recupero dei rifiuti da «C&D» per la copertura di discariche per RSU, la possibilità di ricondurre tale utilizzo nell’ambito dell’Autorizzazione Unico (AU) in procedura ordinaria, ai sensi dell’articolo 208 del Codice dell’Ambiente, anche se sotto il profilo ambientale i materiali in uscita sembrerebbero compatibili con le operazioni di copertura delle discariche.
Aggregati recuperati
Rispondendo al quesito, sulla base dell’approfondimento condotto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il Ministero concorda nell’interpretazione per la quale il Dm n. 127 del 2024 individua puntualmente, nel proprio ambito di applicazione, gli impieghi consentiti degli aggregati recuperati, tra i quali non risulta espressamente ricompreso l’utilizzo per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani, analogamente a quanto disposto dal Dm 5 febbraio 1998, che prevede tale forma di impiego, appositamente disciplinata, esclusivamente per altre tipologie di rifiuti.
La mancanza di un espresso riferimento normativo nel Regolamento EoW, ritiene il Mase, ne esclude la possibilità di applicare la disciplina regolatoria al recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura delle discariche per rifiuti soliti urbani, condividendo quindi la soluzione della assoggettabilità di tale attività di recupero al procedimento autorizzatorio ordinario dell’Autorizzazione Unica, come previsto dal Testo Unico ambientale, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.
Caso per caso
Aggiungendo il Mase che, qualora l’attività di recupero sia finalizzata all’ottenimento di un aggregato riciclato conforme ai requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto per impieghi specifici diversi da quelli elencati nell’Allegato 2 del Dm n. 127 del 2024, l’articolo 1, comma 2 dello stesso Regolamento prevede già la possibilità di fare ricorso alle autorizzazioni cosiddette «caso per caso», ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del Tua, in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, con autorizzazioni rilasciate per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni stabilite, sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei procedimenti autorizzatori e previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia Regionale o Provinciale per la Protezione Ambientale territorialmente competente.
In ogni caso, conclude il parere ministeriale, i provvedimenti autorizzativi devono, in particolare, individuare i rifiuti ammissibili, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità dei materiali ottenuti, i requisiti dei sistemi di gestione e le modalità di attestazione della conformità, nonché gli usi ammessi del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e i parametri analitici da monitorare.






