Skip to main content

Abbandono di rifiuti, punibile il proprietario del terreno per omesso controllo?

In una sentenza di gennaio 2026 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul reato di deposito incontrollato in forma omissiva nei confronti del proprietario dell’area dove terzi abbiano depositato rifiuti. Perché il proprietario sia reputato colpevole serve prova di una sua partecipazione attiva o agevolazione nei confronti dei responsabili dell’abbandono.

di Mauro Calabrese

Non è configurabile il reato di abbandono di rifiuti, come pure la gestione o realizzazione di una discarica abusiva, in forma omissiva nei confronti del proprietario del terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, in assenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’illecito.

Cassazione Penale

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 1883, si è pronunciata in ordine all’impossibilità di configurare il reato di deposito incontrollato in forma omissiva nei confronti del proprietario dell’area dove terzi abbiano depositato rifiuti, senza la prova di una sua partecipazione attiva o agevolazione nei confronti dei responsabili dell’abbandono, mancando un obbligo giuridico di impedire la commissione dell’illecito.

Nel caso deciso, il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro cautelare dei terreni di proprietà dell’imputato in relazione all’ipotesi di reato di abbandono di rifiuti di cui all’articolo 256, comma 2, del Dlgs n. 152 del 2006, terreni sui quali erano stati rinvenuti diversi consistenti cumuli di rifiuti di diversa natura e composizione, per circa 500 metri cubi, tenendo conto dello stato di ignoranza della proprietaria riguardo all’abbandono dei rifiuti sul proprio terreno e della relativa non confiscabilità, in quanto appartenenti a persona estranea al reato, non sussistendo un obbligo giuridico di impedire l’evento.

Omesso controllo

La Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso della Procura, ha rilevato come in materia di rifiuti non sia configurabile in forma omissiva il reato di cui all’articolo 256, comma 2, del Codice dell’Ambiente, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui il proprietario non si attivi diligentemente per la rimozione dei rifiuti, poiché la responsabilità per la fattispecie in parola sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo compiendo atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

Discarica abusiva

Il medesimo principio, confermano gli ermellini in via generale, vale anche per la possibilità di configurare in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva o per il deposito incontrollato, vista l’insussistenza di alcuna posizione di garanzia nei confronti di chi abbia la disponibilità di un’area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti e per non essersi attivato per la loro rimozione, a meno che non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice.

Condotta attiva

A riprova, la sentenza richiama precedenti arresti di legittimità con i quali è stata invece affermata la responsabilità del proprietario dell’area che aveva acconsentito al deposito dei materiali da costruzione sul terreno e aveva poi proceduto allo smaltimento non autorizzato, interrandoli illecitamente.

Proprietario incolpevole

Nel caso in esame, invece, non era stato accertato da parte degli inquirenti nessun comportamento attivo dell’indagata, verso la quale era stata accertata esclusivamente la mera proprietà dei terreni su cui erano stati rinvenuti i cumuli di rifiuti abbandonati, non essendo emerso alcun legame con le condotte illecite, se non un mero inadempimento in ordine alla corretta tenuta del sito, vale a dire un comportamento colposo che non integra la fattispecie di reato contestata e non rende sostenibile l’ipotesi accusatoria.

In conclusione, la Corte ha confermato la restituzione dell’area sequestrata alla proprietaria, non potendo attribuirle una responsabilità concorsuale nell’illecito accertato, laddove in materia di rifiuti l’obbligo di confisca soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta che accerti l’esistenza di un’attività vietata.