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Imballaggi da recupero, il credito imposta per l’anno 2024

Aperto fino al 30 gennaio 2026 il nuovo Bando del Mase per il riconoscimento alle imprese del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi realizzati con materiali di recupero ottenuti dalla raccolta differenziata. Scopri i dettagli nell’articolo di Mauro Calabrese.

Aperto fino al 30 gennaio 2026 il nuovo Bando del Mase per il riconoscimento alle imprese del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi prodotti con utilizzo di materiali di recupero dalla raccolta differenziata.

Bando Mase

Dopo l’approvazione del Decreto Direttoriale del 17 novembre 2025 n. 353 «Credito d’imposta – materiali di recupero – spese annualità 2024», il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha comunicato l’apertura dalle ore 12 del 1° dicembre 2025 fino alla stessa ora del 30 gennaio 2026 del bando approvato per la presentazione delle istanze di fruizione del credito di imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi sostenute dalle imprese nel corso del periodo d’imposta 2024.

Il provvedimento della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Mase ha individuato lo schema di avviso, il modulo di domanda, il modulo di attestazione delle spese e l’elenco degli oneri informativi del nuovo Bando della misura istituita dalla Legge n. 197 del 2022, Legge di bilancio 2023, e disciplinata dal Decreto interministeriale del Mase, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di quello dell’Economia e Finanze, 2 aprile 2024, recante «Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione Europea e nazionale».

Credito di imposta

La misura prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari al 36% delle spese sostenute nel corso dell’anno fiscale 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un massimo annuale di 20 mila euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità, dietro presentazione della domanda secondo la procedura informatica prevista attraverso la piattaforma telematica di Invitalia S.p.A., con esclusione delle spese riferite all’acquisto di beni che non siano utilizzati nel ciclo produttivo del beneficiario, in quanto merce di rivendita operata da operatori del commercio.

Come stabilito dal Dm n. 132 del 2025, la misura riguarda l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata o da altro circuito post-consumo degli imballaggi in plastica e per l’acquisto di imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili, secondo la normativa UNI EN 13432:2002, in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili, nonché per l’acquisto di imballaggi in legno non impregnati e di imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, che rispondano a previsi requisiti tecnici e certificati.

Requisiti tecnici

In particolare, i prodotti devono rispondere ai requisiti e essere in possesso delle certificazioni indicate dall’Allegato 1 al Dm n. 132 del 2024, dimostrando, per i prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, un contenuto di materiale riciclato di almeno il 30% proveniente da rifiuti con codice EER 150102 «Imballaggi in plastica» e 191204 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti».

I prodotti acquistati dovranno inoltre essere conformi alle norme UNI relative alle miscele di materie plastiche, UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie – miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie – miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie – Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate all’impiego in processi metallurgici e siderurgici», nonché in possesso di idonea certificazione rilasciata da organismo di valutazione accreditato o da dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) corrispondente alle norme UNI vigenti.

Imballaggi biodegradabili

Per essere ammissibili alla misura, gli imballaggi primari e secondari dovranno essere biodegradabili e compostabili, in conformità alla norma UNI EN 13432:2022, dimostrato con documentazione di certificazione o dichiarazione del fornitore dei prodotti, mentre esclusivamente quelli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dovranno contenere una percentuale di materiale riciclato post consumo di almeno il 70%, con idonea certificazione di prodotto o dichiarazione ambientale, quelli derivanti dalla raccolta dell’alluminio, una percentuale di materiale recuperato pari almeno al 60%, sempre corredati da valida certificazione, da parte di organismi accreditati Ue, nel rispetto delle norme UNI applicabili che attestino il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, e gli imballaggi derivanti dalla raccolta del vetro, una percentuale di recuperato pari al 100%, sempre correttamente certificata e convalidata da appositi organismi di valutazione e certificazione.

Alluminio riciclato

Allo stesso modo per gli imballaggi primari e secondari provenienti dalla raccolta differenziata dell’alluminio, dovranno dimostrare di possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 60%, con idonea certificazione effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, ovvero in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021, oppure con una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato.

Vetro differenziato

Per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro, il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato dovrà essere uguale al 100%, sempre idoneamente certificato nel rispetto delle previsioni normative e tecniche, da organismi accreditati.