Due Diligence Ambientale e Modello 231
Il processo di due diligence ambientale è uno strumento sempre più imprescindibile, non solo nella gestione ordinaria e nella valutazione strategica degli asset aziendali, ma anche nelle operazioni straordinarie. La sua integrazione nel Modello 231 rappresenta oggi più che mai un presidio giuridico e operativo che coniuga l’analisi preventiva con la tutela dell’attività d’impresa rispetto ai rischi ambientali. Leggi l’articolo di Giorgia Maschera e Valentina Rubin.
di Giorgia Maschera e Valentina Rubin
Una necessaria sinergia strategica per la compliance aziendale nelle operazioni straordinarie
In un contesto economico sempre più orientato alla sostenibilità, il processo di due diligence ambientale si configura come uno strumento imprescindibile, non solo nella gestione ordinaria e nella valutazione strategica degli asset aziendali, ma anche nelle operazioni straordinarie. La sua integrazione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), previsto dal D.lgs. 231/2001, rappresenta oggi più che mai un presidio giuridico e operativo che coniuga l’analisi preventiva con la tutela dell’attività d’impresa rispetto ai rischi ambientali.
Sul piano normativo, l’art. 25-undecies del decreto legislativo elenca una serie di reati ambientali – dall’inquinamento alla gestione illecita dei rifiuti – che possono generare responsabilità amministrativa per l’ente. In questo contesto, il Modello organizzativo deve evolversi includendo procedure specifiche per la valutazione del rischio ambientale, soprattutto nei settori industriali o in presenza di impianti produttivi. La mappatura dei rischi ambientali diventa, pertanto, parte integrante del risk assessment, e la due diligence ambientale dovrebbe essere istituzionalizzata come procedura obbligatoria in caso di acquisizioni, fusioni o conferimenti, al fine di prevenire l’insorgenza di responsabilità penali per reati-presupposto a carico di chi, inconsapevolmente, acquisisce l’azienda target o viene chiamato a dirigerla.
Dal punto di vista applicativo, l’integrazione operativa tra Modello e due diligence ambientale si realizza attraverso strumenti concreti. A titolo esemplificativo, e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento ai protocolli di verifica della conformità ambientale, alle checklist tecniche da utilizzare durante le fasi di analisi e al coinvolgimento attivo dell’Organismo di Vigilanza, se presente, chiamato a monitorare l’effettiva esecuzione delle verifiche e a segnalare eventuali anomalie.
Questa sinergia non è solo formale, ma sostanziale poiché consente all’impresa di dimostrare l’adozione di misure idonee a prevenire reati ambientali, rafforzando l’efficacia esimente del modello. Tuttavia, la prassi mostra che tale integrazione è ancora poco diffusa, soprattutto tra le PMI, dove spesso mancano risorse dedicate, competenze specifiche e, talvolta, anche di una piena consapevolezza dei rischi ambientali latenti.
Con l’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2024/1760 sulla due diligence aziendale in materia di sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CS3D), le imprese di grandi dimensioni sono chiamate ad integrare la valutazione e la gestione dei rischi ambientali nei propri sistemi di governance. L’obbligo non si limita alla fase di analisi, ma si estende alla documentazione delle misure adottate, alla verifica della loro efficacia e alla tracciabilità delle decisioni.
Tali obblighi, già rilevanti nella gestione ordinaria, assumono un rilievo ancora maggiore nelle operazioni straordinarie. In questo contesto, le operazioni come fusioni, acquisizioni o riorganizzazioni pongono una questione centrale: la responsabilità degli organi apicali che subentrano nella gestione societaria.
La normativa europea, in particolare la Direttiva (UE) 2017/1132 e la successiva Direttiva (UE) 2019/2121, stabiliscono che, in caso di fusione, la società incorporante succede universalmente in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della società incorporata, inclusi quelli di natura ambientale.
Tale principio è stato recepito nell’ordinamento italiano con il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha armonizzato la disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, confermando la trasmissibilità degli obblighi ambientali anche in capo alla società subentrante.
La giurisprudenza nazionale ha poi consolidato questo orientamento. La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26787/2023, ha sancito che la fusione per incorporazione non estingue la responsabilità dell’ente ai fini del D.lgs. 231/2001, ma ne comporta la prosecuzione in capo alla società incorporante, anche per reati ambientali ex art. 25-undecies.
Dal punto di vista funzionale, il subentro in ruoli apicali a seguito di una fusione societaria comporta l’obbligo di attivarsi tempestivamente per garantire la continuità della compliance ambientale e organizzativa. In particolare, gli amministratori e dirigenti subentranti devono:
- effettuare una due diligence ambientale retrospettiva, al fine di individuare eventuali passività ambientali latenti o non gestite dalla società incorporata;
- verificare l’adeguatezza del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, con particolare attenzione ai protocolli di prevenzione dei reati ambientali previsti dall’art. 25-undecies;
- aggiornare il risk assessment e i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, affinché quest’ultimo possa esercitare efficacemente la propria funzione di controllo;
- formalizzare le azioni correttive adottate, anche in chiave difensiva e probatoria, in vista di eventuali contestazioni o procedimenti sanzionatori.
La mancata attivazione o l’inefficace attuazione di tali strumenti può comportare responsabilità personale per gli organi apicali subentranti, sia in sede penale (per omessa vigilanza o gestione negligente), sia in sede amministrativa, concorrendo alla responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, in presenza di una colpa di organizzazione.
In sintesi, il subentro in ruoli apicali non implica soltanto l’assunzione di poteri, ma impone un obbligo di attivazione immediata e consapevole rispetto ai rischi ambientali latenti. La compliance ambientale, pertanto, non rappresenta più una mera opzione, bensì un dovere operativo e documentale, da gestire attraverso strumenti concreti, verificabili e coerenti con il quadro normativo nazionale ed europeo.






