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Rifiuti, conformità degli impianti verificabile con il rinnovo dell’autorizzazione

Dopo l’avvio dell’iter di rinnovo di un’autorizzazione per un impianto di gestione dei rifiuti, la Pubblica amministrazione può controllare se l’impianto è conforme a vincoli e norme urbanistiche e ambientali intervenuti tra la prima concessione dell’atto e la richiesta di rinnovo. A chiarirlo è una recente sentenza del Consiglio di Stato, illustrata e commentata dalla giurista Paola Ficco.

di Paola Ficco

Dopo l’avvio dell’iter di rinnovo di un’autorizzazione per un impianto di gestione dei rifiuti, la Pubblica amministrazione può controllare se l’impianto è conforme a vincoli e norme urbanistiche e ambientali intervenuti tra la prima concessione dell’atto e la richiesta di rinnovo. A confermarlo la sentenza 7532/2025, con la quale il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia 10553/2020 del Tar del Lazio, accogliendo il ricorso di un’azienda contro Roma Capitale e ministero della Cultura e verso Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Arpa e Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale.

La società appellante ha impugnato l’atto con il quale Roma Capitale ha respinto la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni in suo possesso per l’esercizio di una discarica per rifiuti inerti (D1), recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (R13-R5) e recupero ambientale con terre e rocce di scavo (R10). L’articolo 208, comma 12, Dlgs 152/2006 non precisa se, per il rinnovo delle autorizzazioni per rifiuti, «l’Amministrazione debba/possa verificare la compatibilità urbanistica e ambientale della attività di cui è richiesto il rinnovo».

Pertanto, il Consiglio di Stato ha sciolto la questione in via interpretativa affermando che l’Amministrazione può verificare la compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, riguardo alla normativa che, sui temi, si è aggiornata e agli eventuali vincoli nel frattempo istituiti. Questo perché l’autorizzazione riguarda attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali vanno valutate, oltre alle legittime esigenze della produzione (articolo 41 Costituzione), anche la compatibilità con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico e dell’ambiente (articolo 9, commi 2 e 3, Costituzione).

Le non coincidenti valutazioni delle amministrazioni coinvolte (la Regione Lazio ha espresso parere favorevole con prescrizioni; la Città metropolitana di Roma Capitale ha contestato alcune considerazioni svolte dall’Autorità di bacino) hanno indotto il giudice amministrativo a nominare un collegio di verificatori tecnici, per i quali le attività non ricadono in aree a rischio idraulico e la discarica e il recupero ambientale porteranno all’eliminazione delle scarpate scoscese.

Il progetto non ha evidenziato violazione dei vincoli o del Piano territoriale paesaggistico regionale. Anzi, a fine lavori la situazione migliorerà. L’attività non incide sulla gestione delle acque reflue, poiché gestite come rifiuti. Queste conclusioni non sono state contestate sul piano sostanziale dalle Amministrazioni. Quindi, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di Roma Capitale ma ha salvato le prescrizioni giunte dalle Amministrazioni per poter proseguire l’attività.