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Il legale rappresentante di una impresa risponde di illecito ambientale non solo a titolo commissivo ma anche nell’ipotesi di omessa vigilanza

La Corte di Cassazione, in una sentenza dello scorso agosto, ha affrontato il tema spinoso della responsabilità penale del legale rappresentante dell’impresa in ordine al reato, di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, per culpa in vigilando. A spiegarci i dettagli e le implicazioni di questa sentenza è Luigi Imperato.

di Luigi Imperato

Il caso

La Corte di appello di Brescia con sentenza emessa in data 14.01.2025 aveva confermato la decisione del Tribunale di Brescia del 16.11.2023, in forza della quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato, di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, e per l’effetto condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda.

Avverso la sentenza dei Giudici di appello proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, lamentando la violazione di legge nonché il vizio di motivazione in relazione all’art. 256 commi 1 e 2, poiché la sentenza aveva ritenuto configurabile la commissione del reato in forma omissiva, anziché assolvere l’imputato per mancanza del fatto tipico.

Inoltre, veniva eccepita la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, ex art. 131 bis c.p.

La nota

La sentenza emessa dalla Suprema Corte Penale, Sez. III, del 07.08.2025, n. 29233 affronta il tema spinoso della responsabilità penale del legale rappresentante dell’impresa in ordine al reato, di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, per culpa in vigilando.

Preliminarmente, giova evidenziare che in base all’orientamento strutturato dei Giudici di legittimità, in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono[1].

Orbene, partendo proprio da tale criterio interpretativo, la Corte di Cassazione nel caso in esame conferma il giudizio di responsabilità penale emesso dai Giudici di merito, in quanto l’imputato nella sua veste di legale rappresentante della società T.S. S.r.l., è investito di una posizione di garanzia che gli impone non solo di non effettuare in prima persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma (anche) di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto.

A tal proposito i Giudici della nomofilachia precisano che la locuzione “effettuare una attività di raccolta” contenuta nell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, va intesa nel senso che in questo modo la norma indica non solo la effettuazione in prima persona dell’attività illecita, ma anche quella di consentire detta attività ad altri.

Da qui, il principio di diritto in forza del quale “la posizione di garanzia del legale rappresentante in materia di gestione dei rifiuti implica, pertanto, che egli è responsabile di assicurare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’ “azienda” nel suo complesso desiderata e, pertanto, risponde degli illeciti ambientali commessi dal di lui dipendenti, ove ciò sia dovuto a culpa in vigilando”.

Il dictum della Cassazione si fonda sul presupposto che il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, sebbene sia un reato proprio dell’imprenditore o del responsabile di ente, non è infatti necessariamente un reato a condotta attiva, ravvisabile nel solo caso in cui questi si sia reso responsabile di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti, ben potendo concretarsi anche in una omissione, scaturente da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda[2].

Ciò, tuttavia, non può esimere l’interprete dall’andare a verificare in concreto l’eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo, della condotta contestata al legale rappresentante della società.

Ed infatti, in questi casi, al fine di non incorrere in responsabilità oggettive, bisogna comunque accertare se la condotta incriminata non sia invece il frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e posta in essere all’insaputa dei datori di lavoro.

A tal proposito, giova richiamare l’importante pronunciamento dei Giudici di legittimità, i quali hanno stabilito che: “In tema di reati ambientali, affinche` possa ritenersi la responsabilita` concorrente del titolare dell’impresa che ha materialmente effettuato il trasporto dei rifiuti, non costituente un’ipotesi di responsabilita` oggettiva, occorre accertare che la condotta incriminata non sia frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro, non essendo sufficiente il richiamo alla regola dell’art. 40, comma 2, c.p. che non può mai giustificare l’attribuzione al titolare dell’impresa di una responsabilità oggettiva per un fatto proprio del dipendente”[3].

I Giudici di legittimità, inoltre, sono chiamati a pronunciarsi anche in relazione al lamentato difetto di motivazione circa la mancata concessione della causa di non punibilità.

Ebbene, sul punto, la Suprema Corte dopo aver richiamato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche sulla scorta di una motivazione implicita[4], affermano che nel caso in esame, vertendo in una ipotesi di vera e propria motivazione inesistente, si impone l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

 

[1]

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11/06/2014, n. 40530; in senso conforme: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 25/05/2011, n. 23971; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 18/05/2007, n. 24736; da ultimo: Cass. Pen., Sez. III, 29/05/2024, n. 24080, in Ambiente e sviluppo, 2024, 8-9, 601, secondo cui: “I titolari di impresa rispondono del reato di abbandono di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta materiale costitutiva della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006”.

[2] In motivazione: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 20/06/2018, n. 28492,

[3] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 09/11/2017, n. 28492, in Quotidiano Giuridico, 2018.

[4] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11/10/2016, n. 48317; in senso conforme: Cass. Pen., Sez. V, Sent., 08/03/2017, n. 24780; Cass. Pen., Sez. V, Sent., 14/12/2018, n. 15658; Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 11/05/2022, n. 27595.