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Responsabilità ambientale: confermato l’ancoraggio del sistema al principio del “chi inquina paga”. Ma la legislazione è allineata?

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, respingendo un appello di ARPAE in merito all’annullamento degli ordini di bonifica di un sito, riafferma la centralità del nesso causale nel principio “chi inquina paga” ed esclude la configurabilità di una responsabilità ambientale "da posizione" a carico del proprietario incolpevole. Tuttavia, il Testo Unico dell’Ambiente apre ampi spazi anche alla responsabilità dell’incolpevole. Leggi l’approfondimento di Xavier Santapichi.

di Xavier Santiapichi

Con la sentenza  del 19/09/2025, n. 7396, la Sez. IV del Consiglio di Stato respinge l’appello di ARPAE e conferma l’annullamento degli ordini di bonifica impartiti alla società proprietaria del sito contaminato, ribadendo che tali obblighi non possono discendere dalla mera titolarità dell’area, in mancanza della prova del nesso causale con l’inquinamento.
Il Collegio, muovendo da una ricostruzione sistematica del quadro normativo di riferimento (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152- Norme in materia ambientale Parte IV, Tit. V, articoli da 239 a 253) e dello stato della giurisprudenza interna ed eurounitaria (Ad. Pl. Cons. St. n. 21/2015 e n. 25/2015, Cass., SS.UU., 1.2.2023, n. 3077, CGUE (C-524/13) riafferma la centralità del nesso causale nel principio “chi inquina paga” ed esclude la configurabilità di una responsabilità ambientale “da posizione” a carico del proprietario incolpevole.

Tuttavia, il Testo Unico dell’Ambiente apre ampi spazi anche alla responsabilità dell’incolpevole.

PREMESSA

Nella decisione in commento, il Consiglio di Stato, prendendo le mosse da una giurisprudenza consolidata anche di matrice europea, chiarisce la portata applicativa degli artt. 242, 244 e 245 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152- Norme in materia ambientale (il “Codice”) in relazione al principio euro-unitario “chi inquina paga”, delimitando l’area della responsabilità in materia di bonifiche.

La pronuncia risulta di notevole importanza sistematica, essa conferma in temini netti che gli obblighi di ripristino e bonifica gravano sul responsabile dell’inquinamento, mentre al proprietario incolpevole dell’area inquinata resterebbero gli adempimenti di segnalazione e di attuazione delle necessarie misure di prevenzione.

Ancora, secondo i giudici di Palazzo Spada non possono imporsi – in via autoritativa – al proprietario interventi di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica sulle aree oggetto di contaminazione ove non si dimostri il suo apporto causale all’inquinamento riscontrato (conf. Consiglio di Stato, sezione IV, 4 agosto 2025, n. 688).

Conseguentemente, la comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi degli artt. 242 e 304 del Codice resa dal proprietario non equivale, di per sé, ad assunzione implicita di responsabilità né a obbligo legale di effettuare le operazioni di bonifica.

La pronuncia scrutinata si distingue, altresì, per l’interessante apertura – solo eventuale – al tema dell’abuso della personalità giuridica quale possibile strumento di imputazione sostanziale della condotta inquinante al proprietario formale: il Collegio ammette che ove l’Amministrazione dimostri un uso distorto dello “schermo societario” (c.d. piercing the corporate veil), potrebbe giustificare l’estensione degli obblighi di bonifica anche al proprietario apparentemente estraneo. Nel caso concreto, però, tale prova non è stata fornita e, di conseguenza, è stata confermata l’assenza di responsabilità della società proprietaria (incolpevole) dell’area.

I FATTI DI CAUSA

La vicenda trae origine dalla complessa gestione ambientale di un’area sita nel Comune di Bondeno (Ferrara), storicamente adibita — sin dagli anni Cinquanta — a deposito e commercio di carburanti. Tale sito, di proprietà della M. s.r.l. dal 2005, era stato oggetto nel tempo di plurimi passaggi gestionali: dapprima la ditta individuale M.D.C., poi la M.P. s.r.l., e infine la A.P s.p.a., che ne assunse la conduzione nel 2007.

Nel luglio 2008 quest’ultima segnalava alla Provincia di Ferrara, in adempimento agli obblighi di comunicazione di potenziale contaminazione ex art. 242 del Codice, un episodio di sversamento accidentale di circa 200 litri di gasolio.

Le successive analisi, tuttavia, evidenziavano una contaminazione più estesa, di origine storica e non riconducibile al singolo evento incidentale.

Nel febbraio 2009 la M. s.r.l., quale proprietaria del fondo, trasmetteva a sua volta una comunicazione di potenziale contaminazione.

A seguito delle verifiche tecniche e delle conferenze di servizi succedutesi nel tempo, l’ARPAE Emilia-Romagna con determinazione del 2020, ravvisando un rischio ambientale significativo, prescriveva alla società la presentazione di un progetto di bonifica entro sei mesi.

La M. s.r.l. impugnava tale determinazione e gli atti presupposti innanzi al T.A.R. Emilia-Romagna deducendo la violazione del principio comunitario “chi inquina paga”, la carenza istruttoria e l’assenza di un fondamento normativo che imponesse al mero proprietario incolpevole obblighi di bonifica dell’area inquinata.

Con ulteriori ricorsi per motivi aggiunti la società estendeva l’impugnativa anche alla diffida di ARPAE (7 maggio 2021) e alla comunicazione del 22 marzo 2022 indirizzata al Comune di Bondeno, con cui l’Agenzia sollecitava l’attivazione del potere sostitutivo ex art. 250 del d.lgs. 152/2006.

Con sentenza n. 248/2023 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso annullando gli atti impugnati. ARPAE proponeva appello sostenendo che il principio “chi inquina paga” – letto alla luce della direttiva europea quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) – (i) giustificasse l’imposizione degli obblighi di bonifica anche al mero detentore o al proprietario, quali soggetti che abbiano la disponibilità del rifiuto (ii) e che la qualità di erede universale di D.M comportasse la trasmissibilità mortis causa delle relative responsabilità ambientali.

Il Consiglio di Stato confermava la decisione di primo grado escludendo la responsabilità della M.s.r.l.., proprietaria dell’area contaminata.

In particolare, il Collegio accertava che la contaminazione era imputabile ad attività anteriori al 2009, esercitate da soggetti diversi, e che non vi era prova di continuità soggettiva o di abuso della personalità giuridica tale da giustificare l’estensione della responsabilità ambientale alla società odierna proprietaria.

In definitiva, la Suprema giurisdizione amministrativa ribadiva che il proprietario non responsabile dell’inquinamento non è tenuto a interventi di bonifica o messa in sicurezza d’emergenza, ma soltanto ad adottare le misure di prevenzione e di segnalazione previste dal Codice e rimanendo, ad ogni modo, esposto unicamente agli oneri reali e ai privilegi speciali sull’immobile nei limiti del suo valore post-intervento.

LE ARGOMENTAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE

Con la recentissima sentenza in rassegna la IV Sezione del Consiglio di Stato torna ad occuparsi del tema della possibilità di imporre al proprietario incolpevole di un’area contaminata l’adozione delle misure di prevenzione e di riparazione di cui alla Parte IV, Tit. V del Codice.

La decisione in esame muove dalla constatazione, in giurisprudenza, di un contrasto interpretativo.

A valle del Codice (Parte IV, Titolo V), si erano delineati due filoni: uno minoritario, incline a leggere il principio “chi inquina paga” in chiave espansiva fino a radicare sul mero titolare della res obblighi di facere (bonifica e messa in sicurezza), riconoscendo dunque una “responsabilità da posizione”; e uno maggioritario, che, valorizzando gli artt. 242, 245, 250 e 253 del Codice, confinava il proprietario non responsabile alle sole misure di prevenzione iniziale e, al più, a conseguenze patrimoniali (onere reale e privilegio); di conseguenza, si escludeva l’imponibilità di bonifica e misure di messa in sicurezza in difetto di nesso causale con l’inquinamento.

È su questo crinale che l’Adunanza plenaria, con le ord. n. 21 e n. 25 del 2015, ha rimesso alla Corte di giustizia la questione di compatibilità eurounitaria: specificamente, i giudici italiani hanno chiesto alla Corte se i principi ambientali dell’art. 191 TFUE (politica dell’UE in materia ambientale) e la direttiva sulla responsabilità ambientale  in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale   (direttiva 2004/35/CE) consentissero di imporre al proprietario incolpevole misure ripristinatorie in caso di irreperibilità del responsabile.

La Corte con sent. 4 marzo 2015, C-524/13 ha chiarito, da un lato, che il principio “chi inquina paga” non è self-executing nei rapporti orizzontali; dall’altro, che anche nel regime più severo di responsabilità oggettiva resta imprescindibile il nesso causale tra condotta dell’operatore e danno ambientale.

Solo il legislatore nazionale potrebbe introdurre un modello di responsabilità “da posizione”, scelta che l’ordinamento italiano non avrebbe compiuto, come si dirà più oltre.

Ne discende che al proprietario incolpevole non potrebbero essere imposte misure di messa in sicurezza e bonifica, permanendo per lui un obbligo legale circoscritto alle misure di prevenzione (art. 245, co. 2 del Codice) e, in difetto d’intervento del responsabile, l’esposizione agli effetti reali e privilegiari ex art. 253 del Codice, nei “limiti” del valore del sito post-intervento.

Su questa linea si collocano, in chiave interna, le Sezioni Unite che con sentenza del 1° febbraio 2023, n. 3077 escludono la riconduzione delle misure di messa in sicurezza alle “misure di prevenzione”, e la successiva giurisprudenza amministrativa che, pur ammettendo figure eccezionali – negotiorum gesti- assunzioni inequivoche di impegno – pretende manifestazioni chiare e non desumibili dalla mera attivazione procedimentale.

La recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 26 giugno 2025, dep. 19 settembre 2025) ribadisce l’orientamento sopra espresso: nessuna responsabilità da bonifica può gravare sul proprietario incolpevole senza prova del suo apporto causale.

Infine, la pronuncia in questione, delineati i confini applicativi dello schermo societario (il “piercing the corporate veil”) ne esclude l’applicabilità al caso di specie, non risultando tale abuso provato in concreto.

ART. 253 DEL CODICE: LA RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO PERSISTE

È vero che gli ordini di bonifica non possono discendere dalla mera titolarità dell’area, in assenza della prova del nesso causale con l’inquinamento, ma la decisione in esame finisce per raccontare solo metà della storia.

Al di là delle affermazioni di principio e della presunta esclusione di responsabilità del proprietario incolpevole, l’art. 253 del Codice, nella formulazione attuale, prevede comunque effetti negativi patrimoniali su quest’ultimo, e la sentenza non affronta questo argomento.

Più nel dettaglio, la norma citata al primo comma prevede che, una volta avviata la bonifica d’ufficio (dall’autorità competente) tale intervento costituisce un onere reale sul bene contaminato. Ciò significa che, a seguito dell’approvazione del progetto di bonifica, un onere verrà iscritto nei registri immobiliari. Questa iscrizione, gestita dagli uffici dell’Agenzia del territorio, rappresenta un vincolo che condiziona la proprietà, e deve essere chiaramente indicata anche nel certificato di destinazione urbanistica.

Il secondo comma dell’articolo estende ulteriormente le implicazioni economiche per il proprietario incolpevole, stabilendo che le spese sostenute dallo Stato per la bonifica godono di un “privilegio speciale immobiliare”. Questo privilegio permette allo Stato di avere una posizione preferenziale, rispetto ad altri creditori, per il recupero dei costi di bonifica.

Il terzo comma precisa che il privilegio e il recupero delle spese da parte dello Stato possono essere esercitati nei confronti del proprietario solo se l’autorità competente ha fornito una motivazione chiara dell’impossibilità di identificare o rivalersi sul vero responsabile dell’inquinamento.

Infine, il quarto comma “limita” il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per la bonifica solo al valore di mercato dell’immobile dopo la bonifica.

Siffatta normativa, prevede, quindi, che nelle ipotesi in cui l’amministrazione deve intervenire d’ufficio per bonificare l’area inquinata, le spese che sostiene si “attaccano” al bene contaminato tramite un onere reale e sono assistite da privilegio speciale immobiliare: il sito garantisce quel credito pubblico e l’onere è opponibile ai terzi (!).

A quel punto la P.A. può ripetere le spese nei confronti del proprietario non responsabile “nei limiti” del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi.

In più, il meccanismo delineato dalla norma è regressivo al contrario: quanto più il terreno vale, tanto maggiore è il conto per l’incolpevole, poiché il tetto di rimborso coincide con il valore dell’area post-bonifica.

Il nostro Codice dell’ambiente deresponsabilizza l’inquinatore e fa ricadere il costo sociale della bonifica sul proprietario incolpevole, attraverso un uso «eccessivamente conformato» dell’onere reale.

Resta, comunque, certo che il proprietario incolpevole del sito contaminato non potrà essere considerato responsabile, neanche sotto il profilo oggettivo.

L’ INCAPACITA’ DELL’ORDINAMENTO ITALIANO DI DARE PIENA ATTUAZIONE AL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”

In tema di bonifica dei siti contaminati, la previgente disciplina di cui all’art. 17, comma 2,[1] del cosiddetto “Decreto Ronchi”[2] rubricato “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, poneva l’obbligo di bonifica a carico di chiunque avesse cagionato la contaminazione, anche in via meramente accidentale.

La locuzione «in maniera accidentale» aveva indotto parte della dottrina e della giurisprudenza[3] a qualificare la natura della responsabilità dell’inquinatore in termini di responsabilità oggettiva, svincolata dai criteri soggettivi di imputazione del dolo o della colpa, ma fondata esclusivamente sul nesso di causalità tra l’azione o l’omissione dell’inquinatore e la contaminazione.

Tale impostazione appariva più in linea con il principio «chi inquina paga», atteso che a “pagare” era effettivamente il soggetto coinvolto nell’inquinamento, anche se solo in maniera “meramente accidentale”.

La vigente disciplina delle bonifiche risulta, invece, caratterizzata da una forma di responsabilità di natura soggettiva dell’inquinatore, che scinde, però, sul piano operativo, i doveri del responsabile da quelli del proprietario incolpevole (obblighi di segnalazione e prevenzione ex art. 245; facoltà di intervento; eventuali ricadute patrimoniali ex artt. 250 e 253).

All’epoca dell’entrata in vigore del Codice, la natura giuridica dell’onere reale ex art. 253, gravante sul proprietario, in quanto titolare di una situazione giuridica soggettiva reale, a prescindere dal suo apporto causale al superamento dei valori limite di contaminazione, veniva qualificata da una parte minoritaria della giurisprudenza in termini di responsabilità[4]. Responsabilità che il proprietario incolpevole non ha, in assenza di prova del suo apporto causale, e che la giurisprudenza amministrativa si guarda bene dal riconoscere, salvo poi addossare al proprietario incolpevole i costi di bonifica in caso di mancata individuazione del responsabile (Cons. St. Sez. IV, Sent., (data ud. 26/06/2025) 19/09/2025, n. 7396).

Questa perdurante esposizione del proprietario non responsabile — tramite oneri reali e privilegio speciale immobiliare per i costi degli interventi d’ufficio — evidenzia l’attrito strutturale con la logica dell’ordinamento dell’Unione europea, che affida il costo della riparazione all’operatore responsabile dell’inquinamento.

Tale disallineamento permane, sebbene il D.lgs. 152/2006 sia stato modificato a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea il 31 gennaio 2008[5] nei confronti dell’Italia per la non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Il quadro è stato parzialmente riallineato con la Legge europea 2013 (l. 6 agosto 2013, n. 97[6]), che ha inciso sulla Parte VI del Codice: (i) introducendo l’art. 298-bis (Principi generali), volto a delimitare l’ambito di applicazione e a distinguere tra attività elencate nell’Allegato 5 — per le quali la responsabilità è di fatto ancorata all’esercizio dell’attività (logica oggettiva) — e attività diverse, per le quali opera il requisito del dolo o della colpa; (ii) modificando gli artt. 311 e 313, che riaffermano la primazia del ripristino in forma specifica (Allegato 3), relegando l’equivalente pecuniario a rimedio residuale; e (iii) precisando i poteri dell’autorità competente nel recupero dei costi presso il soggetto responsabile.

Nondimeno, persiste la criticità per cui il proprietario incolpevole, pur non essendo obbligato alla bonifica, può subire la traslazione economica dei costi entro il valore del sito: una soluzione che continua a porsi in tensione con il principio euro-unitario “chi inquina paga” e con la ratio della direttiva 2004/35/CE.

Tale direttiva – che ha tradotto in disposizioni puntuali il principio generale di cui all’art. 191 TFUE — non conosce alcuna ipotesi in cui la responsabilità per il danno ambientale possa gravare su un operatore privo di apporto causale al danno e tanto meno giustifica che, esclusa la responsabilità, se ne trasli comunque il costo.

L’inadeguata applicazione da parte del legislatore italiano del principio «chi inquina paga» ha fatto sì che quest’ultimo ricorresse alle regole della proprietà, registrando una funzionalizzazione sociale-ambientale della proprietà in chiave ripristinatoria (art. 42, comma 2, cost.) ed in particolar modo a forme di garanzia reale sul sito contaminato quali l’onere reale e il privilegio speciale immobiliare (art. 253 c.a.), per assicurare una tutela ripristinatoria effettiva.

Ne consegue che nelle aree di pregio, la tutela si traduce nella richiesta di somme assai elevate al proprietario, acutizzando la frizione con l’effettività del principio “chi inquina paga” e incrinando la forza preventiva del principio di precauzione.

Il diritto positivo, pur prevedendo taluni limiti – come il riferimento al valore del fondo – non elimina le difficoltà pratiche che emergono nella concreta applicazione dell’art. 253 del Codice.

Tanto è vero che, il rimedio sussidiario ex art. 253 del Codice, in concreto- specie a fronte delle oggettive criticità nell’individuazione del responsabile dell’inquinamento e, come nel caso in esame, nelle ipotesi di contaminazioni storiche, rischia di diventare ordinario, trasferendo i costi della bonifica dell’area dal vero inquinatore al proprietario del bene.

CONSIDERAZIONI FINALI

La decisione del Consiglio di Stato conferma un orientamento a linea di fondo ormai consolidato: il principio “chi inquina paga” non consente scorciatoie presuntive né responsabilità da posizione. Il sistema del Codice resta fondato sulla causalità e sulla personalità della responsabilità.

Eppure, c’è un punto che non torna: se “chi inquina paga” significa che il ripristino deve gravare su chi ha inquinato, perché mai il conto della bonifica (cfr. art. 253 del Codice) dovrebbe finire in capo al proprietario non colpevole? Una simile traslazione svuota di significato il principio eurounitario “chi inquina paga” e ne contraddice la logica più elementare (!).

Benché sembri diversamente, dietro la costruzione argomentativa del Supremo Consesso si cela una verità sostanziale meno rassicurante: il proprietario “paga”, eccome, trovandosi a sostenerne di fatto i costi di bonifica (entro il valore post-intervento) con oneri patrimoniali non trascurabili.

È in questo equilibrio fra effettività e legalità che si misura oggi la maturità del diritto ambientale.

La decisione del Consiglio di Stato, pur coerente con i principi di legalità e con il modello europeo di responsabilità ambientale personale, accentua un nodo strutturale dell’ordinamento italiano: la distanza tra la tutela formale dei principi e la loro effettiva attuazione nell’ordinamento.

Nel rigore con cui dichiara di escludere ogni responsabilità del proprietario incolpevole – il Consiglio di Stato non prende in considerazione la portata dell’art. 253 del Codice, la cui concreta applicazione svuota di effettività il principio “chi inquina paga” e, di riflesso, attenua la forza propulsiva dei principi che dovrebbero guidare la materia: principi della precauzione e dell’azione preventiva, principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché del principio “chi inquina paga”. (cfr. art. 191, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Se il costo della bonifica può ricadere—sia pure “nei limiti del valore post-bonifica”—sul proprietario incolpevole, il vero inquinatore resta spesso indenne o difficilmente aggredibile.

Il risultato è paradossale: il diritto ambientale rischia di diventare tutela dichiarata—solenne nei principi, ma di attuazione evanescente giacché trasferisce i costi dal responsabile dell’inquinamento al proprietario non colpevole.

A ben vedere, in un Paese come l’Italia, dove la cultura ambientalista non è ancora pienamente radicata e il principio di sostenibilità, inteso come dovere verso le generazioni future, fatica a tradursi in comportamenti concreti, un simile assetto rischia di indebolire la spinta evolutiva dell’ordinamento verso un diritto dell’ambiente effettivamente orientato alla tutela sostanziale del bene ambientale.

La decisione, a conti fatti, evidenzia un vulnus di coerenza normativa e di efficacia sistemica: il diritto resta sostanzialmente inadeguato a garantire quella protezione effettiva dell’ambiente che la Costituzione, oggi più che mai, impone.

La risposta a tale vulnus di effettività non è dilatare per via giurisprudenziale i soggetti obbligati, bensì anticipare le tutele con strumenti già praticabili in Italia. Ad esempio, introdurre o rafforzare garanzie finanziarie preventive (fideiussioni e polizze ambientali proporzionate al rischio) come condizione di esercizio delle attività a maggiore impatto ambientale, così da assicurare liquidità immediata in caso di contaminazione, senza forzare la responsabilità personale.

E così il principio “chi inquina paga” non è soltanto una regola di imputazione economica, ma un criterio di civiltà: i soggetti che svolgono attività potenzialmente impattanti devono farsi carico ex ante delle possibili conseguenze, adottando tutti gli strumenti di prevenzione e tutela disponibili e agendo con lungimiranza; in questa prospettiva, la responsabilità ambientale diventa forma di restituzione alla collettività.

 

[1] 17, comma 2 Decreto legislativo 05/02/1997, n. 22  2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine: a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito 71;  b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;  c) entro trenta giorni dall’evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

 

[2] Decreto legislativo 05/02/1997, n. 22  “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio . Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O- abrogato).

 

[3] Secondo TAR Liguria, 21 novembre 2005, n. 1494, la responsabilità di natura oggettiva deriverebbe dal rischio d’impresa connesso all’esercizio di un’attività potenzialmente dannosa per l’ambiente. Nello stesso senso v. Cons. St., 26 settembre 2013, n. 4784)

[4] Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4561, in Foro amm. CdS, 2010, 1602 ss.; TAR Lazio, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263, in Amb. svil., 2011, 543 ss.,  (nota a TAR Lazio n. 2263/2011), ove si afferma che « le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono dall’ordinamento poste a carico del proprietario ancorché incolpevole dell’inquinamento»; contra ex multis TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 26 luglio 2007, n. 1254, in questa Rivista, 2008, 223 ss. Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525,  TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 10 aprile 2011, n. 573, in Dir. giur. agr., 2011, 425 ss. Contra TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 19 aprile 2007, n. 1913)

 

[5] La Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia la procedura di infrazione n. 2007/4679, con lettera di costituzione in mora del 31 gennaio 2008, per non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. La Commissione contestava, in particolare, che il recepimento operato con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Parte VI) non assicurasse la piena conformità al principio “chi inquina paga” di cui all’art. 191 TFUE, in quanto:
(i) la responsabilità per il danno ambientale non era configurata in termini sufficientemente oggettivi per le attività elencate nell’Allegato III della direttiva;

(ii) non era garantita la priorità del ripristino in forma specifica rispetto al risarcimento pecuniario;
(iii) risultavano eccessivamente discrezionali i poteri dell’autorità competente nel determinare e nel recuperare i costi degli interventi di riparazione.
A seguito della procedura, l’Italia ha adottato la Legge europea 2013 (l. 6 agosto 2013, n. 97), che ha modificato la Parte VI del Codice dell’ambiente introducendo, tra l’altro, l’art. 298-bis (Principi generali) e riformulando gli artt. 311 e 313, con l’obiettivo di riallineare la disciplina interna alla direttiva 2004/35/CE e di chiudere la procedura d’infrazione.

 

[6] Legge 6 agosto 2013, n. 97 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013.