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Rifiuti, le condizioni di legittimità per la fertirrigazione

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla legittimità della pratica della fertirrigazione, che in assenza di certi requisiti rappresenta un illecito smaltimento. Leggi l’articolo di Mauro Calabrese.

di Mauro Calabrese

La legittimità della pratica della fertirrigazione, che esclude dalla disciplina dei rifiuti gli effluenti zootecnici, altrimenti qualificati come rifiuti speciali non pericolosi, richiede la dimostrazione dell’esistenza di coltivazioni e l’adeguatezza dello spandimento alle esigenze colturali, rappresentando altrimenti un illecito smaltimento.

Cassazione penale

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 1° ottobre 2025, n. 32523, ha delineato le condizioni per la legittimità della pratica della cd «fertirrigazione», che consente il legittimo spandimento degli effluenti zootecnici per uso agricolo, confermando la condanna dell’imputato, titolare di azienda di allevamento di bovini, per il reato di abbandono illecito di rifiuti, di cui all’articolo 256, comma 2, del Dlgs n. 152 del 2006, per aver fatto defluire i liquidi provenienti dai paddock di stabulazione degli animali, privi di idonei sistemi di raccolta e regimentazione nel terreno circostante, e per aver depositato direttamente sul suolo letame proveniente dall’allevamento.

Gestione illecita

Il ricorrente ha contestato la condanna, quale legale rappresentante dell’azienda agricola dedita all’allevamento di bufale, per il reato contestato per aver illecitamente smaltito i rifiuti speciali non pericolosi, ovvero gli effluenti zootecnici, dispersi per ruscellamento sul suolo circostante, e per aver depositato cumuli di letame in maniere incontrollata, sulla scorta del presupposto per il quale il materiale contestato non potesse essere qualificato come «rifiuto», in quanto lavorato e riutilizzato ai fini della concimazione attraverso la pratica della cd «fertirrigazione».

Reflui animali

In punto di fatto, le sentenze di merito contestate hanno accertato come i paddok dove erano collocati gli animali fossero privi di cordolo per il contenimento delle deiezioni, mentre nella vasca di stoccaggio era presente un foro che consentivo il ruscellamento sul terreno circostante dei reflui, percorrendo parte del terreno dell’azienda agricola fino a disperdersi nella vegetazione, oltre alla presenza di un cumulo di letame depositato direttamente sul suolo non impermeabilizzato, non risultando agli atti alcuna autorizzazione agronomica dei reflui zootecnici, risultando accertata la circostanza della assenza di colture per l’utilizzo agronomico dei reflui contestati.

Buone pratiche

Come previsto dall’articolo 185, comma 2, lett. f), del Testo Unico ambientale, sono escluse dal campo di applicazione della Parte Quarta del Tua, recante le «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, come sfalci e potature eseguiti come buone pratiche colturali, riutilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, come pure la posidonia spiaggiata, se reimmessa nell’ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, purché il riutilizzo avvenga attraverso processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Fertirrigazione legittima

Alla luce della definizione del Codice dell’Ambiente, sottolinea la sentenza, le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività, giustificando la pratica della fertirrigazione, che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, purché sia certa esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture, sempre che non sussistano dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con tale pratica colturale, come lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.

Smaltimento illecito

In base ai principi enunciati, la Cassazione conferma la sussistenza del reato di cui all’articolo 256, comma 2, del Tua, risultando indimostrate le circostanze utili per escludere la responsabilità che, con specifico riferimento alla pratica della fertirrigazione, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede l’esistenza di coltivazioni sulle aree di spandimento e l’utilizzo di effluenti zootecnici adeguati per quantità, qualità e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture, nonché l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, come nel caso deciso, dove lo spandimento di liquami e il conseguente ruscellamento sul suolo escludono la ricorrenza dei presupposti per sottrarre tale pratica alla disciplina dei rifiuti.