Skip to main content

End of Waste, la bozza di Decreto per i rifiuti di gesso

Avviata la consultazione pubblica del Mase sulla bozza di Decreto «End of Waste» per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli scarti a base di gesso che sono destinati a diventare gesso recuperato per l’industria dei materiali da edilizia. Ce ne parla Mauro Calabrese.

di Mauro Calabrese

Consultazione Mase

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ha avviato dal 11 marzo 2025 fino al 10 aprile 2025, la consultazione pubblica, tramite il portale di Invitalia, sullo Schema di decreto «End of Waste» per i rifiuti a base di gesso, ai sensi dell’articolo 184-ter del Dlgs n. 152 del 2006, che individua le attività di recupero, i processi di lavorazione e i requisiti tecnici che per l’utilizzo di sottoprodotti che non comportano impatti negativi complessivi sulla salute e sull’ambiente.

Decreto End of Waste

Nel dettaglio, lo schema di Decreto individua i criteri specifici nel rispetto dei quali cessano di essere qualificati come rifiuti, a seguito delle specifiche operazioni di recupero, i rifiuti a base di gesso, ovvero quelli provenienti da attività di costruzione e demolizione, da stampi a base di gesso e dalla produzione di manufatti in gesso individuati nell’apposita Tabella 1 in Allegato, in particolare gli scarti a base di gesso derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, ammessi alla produzione di gesso recuperato, che provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

La produzione di gesso recuperato è ammessa esclusivamente per i rifiuti non pericolosi identificati con codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) «10.12.06 stampi di scarto», limitatamente agli stampi a base di gesso, «10.13.99 rifiuti non specificati altrimenti», limitatamente ai rifiuti a base di gesso della produzione delle industrie del gesso e relativi manufatti e «17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01», con esclusione dei gessi trattati con vernici colorate o additivi specifici al fine di migliorarne l’idrorepellenza.

Operazioni di recupero

All’esito delle operazioni di recupero individuate nell’Allegato 1 al Decreto, gli scarti cessano di essere rifiuti e vengono qualificati come gesso recuperato, destinato a essere utilizzato per gli impieghi del gesso nell’industria delle lastre di gesso, leganti, intonaci a base di gesso, elementi di gesso per controsoffitti e blocchi di gesso in sostituzione del gesso naturale, per gli impieghi nell’industria del cemento in sostituzione del gesso naturale ovvero per gli impieghi come assorbente industriale in sostituzione del gesso naturale.

Oltre a prescrivere gli obblighi legati alla responsabilità del produttore, in termini di attribuzione dei codici di rifiuti, dichiarazioni di conformità e modalità di prelievo e conservazione dei campioni, con apposita adozione di un Sistema di gestione, la bozza prescrive le necessarie verifiche preliminari sui rifiuti a base di gesso in ingresso, tramite controllo documentale, visivo e con controlli supplementari, finalizzato all’avvio a processi di recupero mediante frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, nel rispetto dei criteri, parametri e requisiti di qualità definiti dal Decreto, differenziati a seconda dell’uso cui il recuperato è destinato, oltre che oggetto di specifica dichiarazione di conformità da parte del produttore di gesso recuperato, con particolare attenzione alle analisi per verificare l’eventuale presenza di amianto.

Norme tecniche

L’Allegato 2 del Decreto indica puntualmente l’elenco delle norme tecniche da rispettare per i diversi scopi specifici del gesso recuperato utilizzato nell’industria del gesso e manufatti in gesso, per la produzione di leganti e intonaci, lastre, lastre rinforzate con fibre o con rete, elementi per controsoffitti e blocchi di gesso, ovvero la produzione di cemento o per l’utilizzo come assorbente industriale.