Gli indumenti usati, una volta abbandonati da chi li detiene costituiscono dei rifiuti
Luigi Imperato presenta i punti salienti del recente pronunciamento della Cassazione sull’abbandono di abiti usati. La sentenza, emessa il 19 febbraio 2025 dalla Corte di cassazione, Pen. Sez. III, affronta nuovamente lo spinoso problema della classificazione di una res come rifiuto oppure come sottoprodotto.
di Luigi Imperato
Il Caso
La vicenda in esame riguarda la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Monza con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui agli artt. 110, 112 c.p. e 260 del D.Lgs. n. 152/2006, perché, in concorso con altri coimputati, mediante la propria società, aveva ricevuto ingenti quantitativi di rifiuti consistenti in indumenti usati, prodotti tessili ed accessori di abbigliamento post consumo e, senza averli prima sottoposti ad una procedura di trattamento e recupero, in base alle norme tecniche previste nel D.M. 05.02.1998 e comunque in violazione delle prescrizioni contenute nelle proprie autorizzazioni, li aveva avviati al mercato dell’usato sia nel territorio nazionale che all’estero, con documentazione accompagnatoria falsa, considerato che nei documenti di trasporto detti rifiuti venivano classificati come materie prime secondarie (M.P.S.).
Avverso la succitata sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione proponendo diversi motivi di gravame, tra i quali quello mediante il quale viene dedotta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 183 e ss del D.Lgs. n. 152/2006, 1 del D.M. 5 febbraio 1998, 2 c.p. e 533 c.p.p., con riferimento alla qualificazione di rifiuto della res di cui al capo d’imputazione.
In particolare, secondo il ricorrente, nel caso di specie le modalità di raccolta degli indumenti ne escludono in radice la natura di rifiuto, dal momento che non si rinviene nel donatore la volontà di disfarsi degli abiti.
All’uomo, viene richiamata la speciale normativa contenuta nella legge n. 166 del 2016, caratterizzata da finalità promozionali, rispetto a operazioni di solidarietà sociali, in forza della quale gli abiti usati non rientrano nella categoria dei rifiuti, dal momento che si valorizza l’intenzione del soggetto donante di consentire il reimpiego della merce, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
La nota
La sentenza del 19 febbraio 2025, n. 6782 emessa dalla Corte di cassazione, Pen. Sez. III affronta nuovamente lo spinoso problema della classificazione di una res come rifiuto oppure come sottoprodotto.
Orbene, nel valutare il caso concreto la Suprema Corte afferma il principio in forza del quale, in tema di tutela dell’ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l’esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3, n. 35000 del 29 maggio 2024, Lazzarin, Rv. 286898)[1].
A tal proposito, i Giudici di legittimità ricordano che deve intendersi come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o comunque abbia deciso o ancora abbia l’obbligo di disfarsi, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero, sulla scorta sia della definizione offerta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, sia in base ai pronunciamenti della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che come noto sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito nazionale[2].
Inoltre, la Suprema Corte, ribadisce il principio secondo cui la qualificazione di un oggetto come rifiuto prescinde da valutazioni soggettive basate sulla mancanza di utilità dello stesso per il soggetto interessato, richiamando l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale: “In tema di rifiuti, la definizione dell’art. 183, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione ovvero l’obbligo di disfarsi, esige – in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l’azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione – che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l’agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali”[3]
Orbene, in applicazione di tali criteri ermeneutici i Giudici di legittimità nel caso in esame affermano che gli indumenti usati, conferiti tramite cassonetti o attraverso la raccolta c.d. porta a porta, devono essere qualificati come rifiuti, dal momento che in questi casi risulta del tutto evidente che il detentore se ne sia disfatto con l’intento di non utilizzarli più, senza che possa assumere alcuna valenza la motivazione in forza della quale lo stesso abbia deciso di disfarsene, finanche nell’ipotesi di finalità astrattamente benefiche.
Sul punto, nell’affrontare lo specifico motivo di ricorso dell’imputato, la Corte di Cassazione chiarisce anche gli ambiti applicativi della invocata Legge n. 166 del 2016 recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione dagli sprechi”.
In particolare, viene richiamato ed illustrato l’art. 14 della suddetta legge, dedicato proprio alla distruzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale, in forza del quale:
- Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.
- I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del sub allegato 1 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l’ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest’ultima si renda necessaria per l’ottenimento delle seguenti specifiche».
In base alla lettera della norma, i Giudici di legittimità sottolineano come per sottrarre dalla disciplina dei rifiuti gli indumenti usati che vengono ceduti a titolo gratuito a fini di solidarietà sociale occorre dunque che sussistano le condizioni espressamente previste dal comma 1 del succitato articolo 14, in relazione sia all’individuazione dei soggetti destinatari, sia alle modalità della consegna.
Per quanto attiene i “soggetti destinatari”, viene richiamato l’art. 2 , comma 1, lett. b) della legge n. 166 del 2016, secondo cui con tale espressione debbono intendersi: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.
Nel caso in esame, peraltro confermando il giudizio valutativo della Corte di merito, gli Ermellini statuiscono invece l’inapplicabilità della speciale normativa contenuta nell’art. 14 della legge n. 166/2016, sulla scorta dell’insussistenza di entrambe le condizioni normativamente richieste, dal momento che il beneficiario non era un ente benefico, bensì una società commerciale autorizzata al trattamento dei rifiuti, ed inoltre gli indumenti non erano stati conferiti presso le sedi operative del soggetto donatario, ma mediante cassonetti o il ritiro porta a porta.
[1] “In tema di tutela penale dell’ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l’esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152 del 2006” (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 29 maggio 2024, n. 35000).
[2] “In tema di gestione dei rifiuti deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero. E ciò sia per l’interpretazione della nozione legislativa nazionale, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sia per le affermazioni della Corte di Giustizia della Comunità Europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito nazionale, secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la protezione della salute umana e dell’ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l’applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta dipendere dall’intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altri delle sostanza o degli oggetti di cui ci si disfa (o si sia deciso o si abbia l’obbligo di disfarsi).” (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 27 novembre 2002, n. 2125, in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2003, 519 ed in Riv. Pen., 2003, 909).
[3] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 16 marzo 2017, n. 19206).






