Trattamento rifiuti, niente autorizzazione senza regolarità urbanistica
L’autorizzazione ambientale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti metallici necessità sempre della compatibilità e regolarità urbanistica della struttura, anche se non espressamente prevista dalla normativa ambientale di settore. A confermarlo è il Consiglio di Stato. Ce ne parla Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
Limiti comunali
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 21 marzo 2025, n. 2350, decidendo in merito alla legittimità dei limiti localizzatori imposti da un Comune campano riguardo a un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R14) di rifiuti metallici, come rottami ferrosi e leghe varie, si è pronunciato in merito all necessità di verificare anche la regolarità urbanistica dell’impianto ai fini del rilascio dell’autorizzazione ambientale, seppure in forma semplificata.
Nel caso deciso, l’amministrazione comunale competente aveva vietato l’inizio dell’attività dell’impianto di recupero di scarti metallici, invocando l’incompatibilità urbanistica della localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti nel territorio comunale, vietata con appositi provvedimenti della Giunta e del Consiglio, in quanto contraria con la classificazione del territorio interessato come «area satura» in termini di inquinamento ambientale.
Emissioni odorigene
Nel confermare l’illegittimità del divieto opposto dal Comune competente, i giudici di Palazzo Spada hanno verificato l’insussistenza di alcuna prescrizione urbanistica negli strumenti di pianificazione vigenti, non potendo le delibere comunali adottare un puntuale divieto localizzativo di impianti di trattamento di rifiuti non ancorato agli strumenti generali vigenti, laddove anche la classificazione del territorio comunale come «area satura» prevede una espressa esclusione delle limitazioni localizzatorie per le tipologie di impianti che trattano esclusivamente rifiuti che non producono emissioni odorigene, come gli impianti di recupero di inerti da costruzioni, di rottami ferrosi ed i centri di autodemolizione.
Compatibilità urbanistica
Nel decidere il caso concreto, i giudici amministrativi di secondo grado fugano i dubbi giuridici in merito alla necessaria dimostrazione della compatibilità urbanistica di un impianto di trattamento dei rifiuti, quale presupposto per potere legittimamente esercitare l’attività di recupero, anche se tale requisito non sia espressamente previsto tra le condizioni stabilite dall’articolo 216 del Dlgs n. 152 del 2006 né dalle disposizioni del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
Il principio espresso dalla sentenza rileva come, seppure non espressamente contemplato dalla normativa ambientale di settore, la compatibilità e conformità urbanistica dell’impianto costituisce un indefettibile presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, quale attività certamente pericolosa per la preservazione dell’ambiente circostante un impianto che, anche laddove rispetti le specifiche tecniche, sia in contrasto con la destinazione urbanistica dell’area.
Procedura semplificata
La soluzione interpretativa proposta, prosegue la sentenza, è l’unica possibile per rendere coerente le procedure di autorizzazione semplificata previste dagli articoli 214 e seguenti del Testo Unico ambientale rispetto a quella dell’ordinaria Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti disciplinata dall’articolo 208 del Tua, che invece fa espresso riferimento all’esigenza di documentare la conformità del progetto di impianto alla normativa urbanistica e alla valutazione, in sede di Conferenza di Servizi, della compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali.






