Spedizione rifiuti, va sempre tutelato l’ambiente
In caso di spedizione illegale di rifiuti, le Autorità competenti non possono riconsegnare i rifiuti ripresi in carico al legittimo proprietario, visto il rischio di essere nuovamente spediti illegalmente, avendo la normativa come priorità lo smaltimento e il recupero in vista della tutela e protezione dell’ambiente. È quanto emerge da una sentenza di ottobre della Corte di Giustizia Europea, illustrata in questo articolo da Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
Sentenza CGUE
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione I, con la sentenza 23 ottobre 2025 nelle cause riunite C-221/24 e C-222/24, si è pronunciata sull’interpretazione della normativa in materia di spedizione transfrontaliera di rifiuti, in particolare sulla portata dell’articolo 24 del Regolamento (CE) 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in materia di «Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale», chiarendo gli obblighi che gravano sulle Autorità nazionali competenti.
Ripresa rifiuti
La Corte è stata interrogata, in via pregiudiziale, sulla corretta interpretazione delle normativa europea sulla spedizione sui rifiuti, con riguardo alla tutela del diritto di proprietà, laddove il citato articolo 24 del Regolamento (CE) 1013/2006 prevede la cd «ripresa dei rifiuti», in caso di accertata spedizione illegale di rifiuti, stabilendo un ordine di priorità tra i soggetti obbligati, distinguendo tra il notificatore cd «de facto», nel caso in cui sia mancata la prescritta notifica della spedizione, cui segue il notificatore «de iure», quale soggetto che avrebbe dovuto procedere alla notifica, ma non ha adempiuto e, in via sussidiaria, qualora ciò non sia possibile o tali soggetti non vi provvedano, spetta alla stessa Autorità competente di spedizione o suo rappresentante riprendere tali rifiuti, prevedendo in tali casi che sia effettuata un nuova notifica ai sensi della normativa Ue.
Rifiuti spediti
La norma richiamata, precisa la Corte, prevede quindi l’obbligo di ripresa dei rifiuti da parte del soggetto individuato come notificato, di fatto o di diritto, ovvero dall’Autorità competente, che si applica solo nell’ipotesi in cui i rifiuti hanno lasciato Stato di spedizione, dovendo esservi reintrodotti, mentre nel caso in cui non siano mai partiti o non siano arrivati in quello di destinazione e non possano ritrasportati nel paese di spedizione, la disposizione prevede che l’Autorità competente della spedizione provvedere al relativo recupero o smaltimento, in modo alternativo, nel paese di destinazione o spedizione, ovvero, qualora ciò risulti impossibile, tali rifiuti essere recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’Autorità competente stessa di spedizione o da un soggetto delegato, se tutte le Autorità competenti interessate sono d’accordo.
Tutela dell’ambiente
La Corte, nell’interpretare la norma richiamata, evidenzia che l’obiettivo principale perseguito Regolamento europeo sulla spedizione dei rifiuti è quello della protezione dell’ambiente e della salute umana, nonché della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti che esso comporta, richiedendo quindi sempre il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti oggetto di spedizione, in particolare in caso di operazione illegale.
Smaltimento d’Autorità
Alla luce di tali principi ispiratori, la Corte interpreta la normativa intendendo che l’obbligo di ripresa, da parte dei soggetti notificatori, non si applica nel caso in cui i rifiuti oggetto della spedizione illegale non abbiano mai lasciato il paese di spedizione o sono già arrivati in quello di destinazione o, ancora, si trovano in un altro paese, ma non possono essere ritrasportati nel paese di spedizione, ipotesi nelle quali la norma prevede esclusivamente che l’Autorità competente del paese di spedizione provveda al loro corretto smaltimento o recupero, non potendo essere riaffidati al soggetto responsabile della spedizione.
Diversamente interpretando la normativa, se a seguito di ripresa dei rifiuti spediti illegalmente in un paese terzo, l’Autorità competente provvedesse alla loro riconsegna al proprietario, che potrebbe reclamarli pur avendo rinunciato a provvedere al loro rientro, vi sarebbe il rischio che tali rifiuti siano nuovamente spediti illegalmente e, in ogni caso, non trattati, compromettendo nuovamente l’obiettivo di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nonché l’esigenza di ridurre i loro movimenti al minimo, fissati dalla normativa.
Conclusioni
In conclusione, la normativa europea sulla spedizione dei rifiuti, anche alla luce delle successive modifiche e integrazioni, va interpretata nel senso che all’Autorità compente che provvede alla ripresa in carico i rifiuti oggetto di una spedizione illegale è tenuta a provvedere al loro recupero o smaltimento, laddove la riconsegna al legittimo proprietario comporterebbe il rischio del loro avvia verso una nuova spedizione illegale.






