Rifiuti urbani indifferenziati esportabili verso la Svizzera
Dal 30 luglio il Regolamento (UE) 2026/1703 riapre, in deroga al Regolamento sulle spedizioni di rifiuti, l'esportazione verso la Svizzera dei rifiuti urbani indifferenziati destinati al recupero, correggendo la chiusura totale disposta lo scorso maggio. Verso gli altri Paesi OCSE l'export resta vietato, e la pressione resta sull'impiantistica nazionale. Leggi il resoconto di Paola Ficco.
di Paola Ficco
Dal 30 luglio i rifiuti urbani indifferenziati possono essere esportati verso la Svizzera, purché destinati al recupero e assistiti dalla procedura di notifica.
Vi rientrano i rifiuti da utenze domestiche e non domestiche (ex speciali assimilati agli urbani) e quelli trattati che, però, non hanno avuto modifiche sostanziali nonché «i combustibili da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati». Lo ha stabilito, in deroga al Regolamento 1157/2024 sulle spedizioni di rifiuti, il Regolamento (Ue) 2026/1703 dell’8 luglio 2026 (Guue 10 luglio, in vigore dal 30 luglio). Quindi, la nuova norma pare più un ripensamento che una correzione di prossimità perché non è sempre semplice per alcuni Stati membri (come l’Italia) gestire il proprio urbano indifferenziato.
Il nuovo Regolamento modifica l’articolo 44, paragrafo 2, lettera f), Regolamento (Ue) 2024/1157; pertanto, l’esportazione dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3 (urbani indifferenziati destinati al recupero) verso Paesi Ocse resta vietata «tranne che verso la Svizzera». Dal 21 maggio 2026 la lettera f) chiudeva l’esportazione verso tutti i Paesi terzi, Ocse compresi, e la Svizzera, benché Paese Ocse ed Efta, ne era travolta. Il considerando 1 spiega la correzione: il divieto avrebbe interrotto una prassi consolidata, dirottando i flussi verso impianti più lontani e con più costi e più gas serra a fronte di benefici limitati.
Secondo la Commissione Ue, i flussi valgono circa 200mila tonnellate l’anno che arrivano non solo dall’Italia ma anche da altri Paesi (esempio Austria, Francia, Germania).
Per i comuni e per i piani regionali l’estero non torna però una valvola di sfogo: fuori dalla Svizzera l’export di questi rifiuti resta chiuso e la pressione resta sull’impiantistica nazionale. Pertanto, chi ha costruito piani di back-up (cioè sbocchi alternativi che gestori, comuni e regioni individuano se l’impianto principale non è disponibile) o contratti su destini extra-Ue per il recupero ad esempio di tritovagliato da indifferenziato ha dovuto rifarli, a meno di non andare ora in Svizzera.
L’articolo 4, paragrafo 3, non riguarda solo il Codice Eer 200301, copre anche gli urbani indifferenziati sottoposti a un trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi i combustibili da rifiuti processati da urbani indifferenziati.
La Svizzera resta Paese terzo Ocse: la spedizione passa comunque per l’articolo 44, che applica il titolo II (notifica, contratto, garanzia finanziaria, documento di movimento, certificato di recupero, obbligo di ripresa). Lo smaltimento resta vietato dal secondo periodo dell’articolo 4, paragrafo 3: l’impianto svizzero deve operare in R (tipicamente recupero energetico R1), sicché la qualifica dell’operazione diventa elemento documentale fondante della notifica. La deroga è nominativa; quindi, le destinazioni tipiche nei Paesi Ocse extra Ue come Norvegia, Islanda, Regno Unito e Turchia restano fuori. Le spedizioni di rifiuti autorizzate prima del 21 maggio 2026 sono valide fino al 20 maggio 2027.






