Rendicontazioni di sostenibilità: qual è la tendenza normativa?
L’Europa sta facendo marcia indietro sugli obblighi di rendicontazione sostenibile? Mai fidarsi delle apparenze! L’articolo ricostruisce il percorso normativo europeo, mostrando come, soprattutto a causa dei vincoli indiretti, gli scenari di rendicontazione rimangono invariati. Leggi commenti ed analisi di Giuliano Maddalena ed Enrico Chialchia.
I titoli dei mass media, così come i comunicati stampa della società civile, hanno posto grande enfasi sulla revisione dei percorsi normativi europei riguardanti le rendicontazioni di sostenibilità, parlando di una radicale inversione di marcia rispetto agli obiettivi e alla filosofia imposti dalla cosiddetta “Dottrina Timmermans”. Frans Timmermans, ex ministro degli esteri olandese, ha avuto un ruolo di grande peso nella Commissione Europea dal 2014 fino al 2023, in quanto Vicepresidente Esecutivo per il Green Deal (commissioni Juncker e Von der Leyen 1) e Commissario per il Clima (Von der Leyen 1). A lui, più di ogni altro, vengono attribuite ideazione e spinta politica del Green Deal, con un’impostazione che pone in indissolubile sinergia gli ambiziosi obiettivi ambientali pretesi dalla Generazione Z (il movimento contro il cambio climatico di Greta Thurnberg, che agli esordi della scorsa legislatura europea era in auge) con la necessità di riposizionamento geoeconomico dell’Unione.
La nuova legislatura europea (Von der Leyen 2), subentrata nell’estate del 2024, sta gradualmente liquidando gli obiettivi di rendicontazione della Dottrina Timmermans? Giuliano Maddalena, Direttore di Safe-Hub delle Economie Circolari non è di questo avviso.
“L’evoluzione normativa comunitaria procede nella medesima direzione imboccata nel 2019 con il Green Deal, ma l’approccio è di maggiore prudenza”, spiega il manager. “L’industria europea vive uno stato di grande precarietà a causa della dipendenza energetica e di materie critiche e strategiche estratte o raffinate fuori dall’Unione, nonché della concorrenza commerciale dei prodotti provenienti dai paesi asiatici. In questa fase, ogni provvedimento che rischia di aggravare i costi delle aziende comunitarie, o di sfavorirle sul mercato, viene studiato con moltiplicata attenzione”.
“L’innalzamento degli standard ambientali e sociali rimane comunque la pietra miliare della strategia economica europea. Sul piano della comunicazione politica, però, la Commissione ha scelto di porre minore accento sugli obiettivi generali di salvaguardia ecologica e sociale, privilegiando gli aspetti di questa strategia che offrono una risposta alla preoccupazione collettiva per la crisi economica”.
“Incrementando i vincoli ambientali e promovendo l’Economia Circolare, la Commissione intende sia rafforzare la propria autonomia strategica, trattenendo valore nei confini dell’unione grazie all’allungamento della vita dei prodotti e alleggerendo il peso delle importazioni di materie prime grazie al riciclaggio delle materie ottenute da rifiuti, sia ribilanciare la concorrenza commerciale con quei prodotti extracomunitari che sono più competitivi in virtù dei minori costi ambientali e sociali applicati nei paesi di origine”.
“Il più grande errore che può commettere oggigiorno un’azienda europea, sull’onda dei titoli di giornale, è eliminare la sostenibilità e le relative rendicontazioni dalla propria visione strategica e di sviluppo. Il giro di vite sulle rendicontazioni è in corso, ma avviene in modo più graduale ed indiretto. Sul medio termine, rispetto a quanto si prevedeva nell’epoca Timmermans, gli effetti saranno esattamente gli stessi”.
IL CONTESTO NORMATIVO
L’anteriore legislatura, sul tema delle rendicontazioni ambientali, ha prodotto tre direttive chiave.
- La CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive (2022/2464/UE, recepita dall’Italia con il Dlgs 125/2024), che amplia la gamma delle società soggette ai doveri di rendicontazione sostenibile e introduce contenuti obbligatori nella reportistica.
- La CS3D – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (2024/1760/UE), che obbliga le grandi imprese a rendicontare le loro performance ambientali e sui diritti umani, e ad adottare piani di transizione per ridurre l’impatto climatico.
- La direttiva “Empowering consumers for the green transition” (2024/825/UE), che contrasta le pratiche di comunicazione sleale in merito alle performance ambientali dei prodotti.
Nel 2023, inoltre, la Commissione ha pubblicato una specifica proposta di Direttiva sui Green Claims, contenente ulteriori provvedimenti contro il fenomeno del Greenwashing, tra i quali la verifica preventiva ed indipendente di ogni asserzione ambientale, basata su studi del ciclo di vita completo dei prodotti in grado di dimostrare e quantificare i vantaggi ambientali dichiarati.
Nel 2025 questo pacchetto normativo è stato rivisto. Il 26 febbraio 2025, la Commissione Europea ha proposto il “Pacchetto Omnibus di Semplificazione”. Tale proposta è stata successivamente adottata e la Direttiva 2025/794/UE, comunemente nota come Direttiva “Stop-the-Clock”, è entrata in vigore nell’aprile 2025. Essa modifica sia la Direttiva sulle rendicontazioni di sostenibilità aziendale (CSRD) che quella sulla due diligence (CS3D), ma senza alterarne gli scopi.
Per quanto riguarda la CSRD, la direttiva rinvia di due anni l’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione ESG per le imprese appartenenti alle seconde e terze “ondate” di applicazione (grandi imprese non già soggette a obblighi di reporting e PMI). Restano invece invariate le scadenze per le imprese della prima ondata, già tenute alla rendicontazione nel 2025 sui dati 2024, così come per le imprese extraeuropee coinvolte dalla “quarta ondata”. Gli obblighi di rendicontazione vengono semplificati per ridurre costi e complessità operativa. In relazione alla CSDDD, la Direttiva 2025/794 interviene essenzialmente sul calendario di attuazione, posticipando di un anno gli obblighi di recepimento degli Stati Membri.
A giugno 2025, la Commissione ha annunciato che avrebbe ritirato la propria proposta di direttiva sui Green Claims, chiarendo però, poco dopo, che non si trattava di una decisione formale. Allo stato attuale ancora non sono state prese decisioni, ma l’iter legislativo non sta andando avanti.
Lo scorso 16 dicembre il Parlamento Europeo, con larga maggioranza, ha approvato un accordo provvisorio con il Consiglio Europeo, composto dai governi, per circoscrivere l’obbligatorietà delle rendicontazioni ambientali e sociali solo alle imprese più grandi, semplificando inoltre le reportistiche, e introducendo obblighi di valutazione del rischio solo per i fornitori di filiera di grandi dimensioni. Un approccio che, una volta ottenuta la ratifica finale del Consiglio Europeo, esenterà dagli obblighi di rendicontazione la maggior parte delle aziende, ponendo però chiari orientamenti in merito alla reportistica volontaria.
“Una volontarietà che”, secondo Giuliano Maddalena “sarà indotta, fortemente, e in modo indiretto, dal contesto normativo e di controllo, oltre che dalla volontà dei consumatori”.
Il 5 novembre 2025 il nostro governo, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha approvato un decreto legislativo volto a recepire la direttiva 2024/825 che vieta le dichiarazioni ambientali vaghe o non verificabili; sulle asserzioni ambientali non ci saranno verifiche preventive, ma di fronte alle possibili (e probabili) contestazioni dell’Autorità Antitrust, le aziende potranno difendersi efficacemente solo presentando rendicontazioni precise, misurabili, e corroborate da audit indipendenti. Le associazioni dei consumatori hanno gli occhi puntati.
NON SOLO PRESCRIZIONI DIRETTE
Enrico Chialchia è il Direttore di SAFE Consulting, uno specifico ramo di SAFE-Hub delle Economie Circolari che si occupa di ESG, report di sostenibilità e analisi del ciclo di vita dei prodotti.
“Reputare come passate di moda le rendicontazioni ambientali, sociali e di governance sarebbe un grande errore. L’emergenza ambientale persiste, ed è sotto gli occhi tutti. Nel valutare il quadro normativo non bisogna limitarsi all’osservazione delle prescrizioni dirette, nonostante queste ultime abbiano un indubbio valore simbolico. Il contesto legale va osservato in maniera più complessiva e profonda. Oltre alle norme che hanno la reportistica come oggetto esplicito, vanno viste quelle che, in modo indiretto, rendono la reportistica uno strumento necessario ed indispensabile. In primis le norme relative ai regimi di Responsabilità Estesa del Produttore, che in Italia trovano il loro orientamento generale nell’articolo 178 bis della legge quadro 152/06, e quelle incipienti sull’Ecodesign. EPR ed Ecodesign sono ambiti strettamente collegati, e sono entrambi innervati da vincoli reportistici e di tracciabilità. Tendono poi a moltiplicarsi gli strumenti normativi di tipo economico. La legge di bilancio 2019 e il decreto ministeriale del 14 dicembre 2021 introducono incentivi all’acquisto dei beni in materiale riciclato che sono dotati di certificazione sul contenuto di riciclato. Gli incentivi sono parte integrante della legge quadro sui rifiuti, la 152/06, essendo oggetto degli articoli 206 quater, quinquies e sexties. La legge 21/2015, sui criteri ambientali minimi, fa sì che le pubbliche amministrazioni, individuando in ambito di gara i prodotti migliori sotto il profilo ambientale assegnino punteggi più alti. La plastic tax, che è stata introdotta dalla legge 160/2019 e avrà effetto a partire dal 2027, impone una tassa sui manufatti single used in plastica, con esenzione per quelli in plastica riciclata purché siano tracciati e certificati. Sempre esigendo precise rendicontazioni, il Dlgs 196/21, recependo la direttiva UE 904/19, impone l’obbligo di utilizzo di r-pet nella misura del 25% minimo per la produzione di bottiglie per bevande. Il nuovo regolamento europeo sulle batterie, che impone una vera metamorfosi della filiera, ha una roadmap che inizia, anzitutto, con vincoli reportistici e di tracciabilità. Ma sarebbe davvero lunghissimo citare una per una le norme che, in ogni settore, inducono le aziende ad applicare la reportistica di sostenibilità”.
“Studiare in modo separato e parallelo le prescrizioni e gli sviluppi di ogni singola norma di sostenibilità può essere, per le aziende, un’attività snervante e piena di frustrazione. In questa fase di transizione, il cumulo dei nuovi obblighi può essere percepito come vessatorio”.
“L’unico modo efficace per affrontare l’impatto derivante da queste norme” secondo il Direttore di SAFE Consulting, “è incorporare la filosofia base della transizione ecologica nella propria visione strategica. Non solo in ambito di comunicazione e marketing, perché limitarsi a quello porta, per inerzia, al rischio di green washing, ma anche, e soprattutto, in ambito produttivo e di governance. Quando la sostenibilità entra in modo olistico a far parte della visione strategica delle aziende, il rispetto delle prescrizioni e delle rendicontazioni ad esse collegate diventa semplice e naturale”.
IL RISCHIO DELLE REVISIONI CONTINUE
Ma il diavolo, come sempre, si nasconde nei dettagli. “Nel 2025 le reiterate revisioni dei percorsi normativi unionali sulle rendicontazioni di sostenibilità hanno portato alcune aziende all’esasperazione”, segnala il Direttore di Safe Consulting. “Le realtà più solerti, di fatti, facendo affidamento sulle cogenze previste per il 2025 dalla norma in vigore, già nel 2024 hanno fatto importanti investimenti di reportistica, che parzialmente andranno persi a causa della modifica dei parametri di conformità. Sui parametri EFRAG relativi al rating finanziario, per esempio, ci sono aziende che hanno ha speso 100.000 euro. Di fronte alla magmaticità della norma, è importante identificare i minimi comuni denominatori che sicuramente non saranno ritoccati nel corso delle concertazioni istituzionali e degli stakeholder, per procedere nella direzione giusta riducendo il rischio di spendere soldi a vuoto”.






