Prodotti “a deforestazione zero”: i nuovi obblighi a carico delle imprese
Alessandro Murru e Annika Zamboni spiegano i nuovi obblighi a carico delle imprese a seguito dell’entrata in vigore del “Regolamento Deforestazione”. L’articolo illustra i contenuti che debbono essere inseriti nelle dichiarazioni di Due Dilgence, e descrive sia i sistemi di controllo che l’impianto sanzionatorio.
Introduzione
È entrato in vigore il 29 giugno 2023 il “Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale”, comunemente noto come “Regolamento Deforestazione“.
Questo Regolamento, rientrante nell’ambito delle politiche di Sostenibilità promosse dall’Unione Europea, è volto a combattere la deforestazione ed il degrado forestale, imponendo la messa in commercio di determinati beni solo se sono conformi al principio di “deforestazione zero”, se sono fabbricati nel rispetto delle leggi del Paese di produzione e se oggetto di dovuta diligenza.
Campo di applicazione
Il nuovo Regolamento Deforestazione, anche noto come “EUDR” (European Union Deforestation Regulation), avrà un impatto principalmente sulle imprese attive nel settore agroalimentare, manifatturiero di mobili, arredi e carta da editoria. Inoltre, il Regolamento prevede il divieto di immissione nell’Unione Europea di prodotti di legno e da esso derivanti non conformi alla legislazione vigente nei Paesi di estrazione della materia prima, e vieta altresì l’importazione e l’esportazione di materie prime e di prodotti ottenuti da allevamenti oppure da coltivazioni che abbiano provocato interventi di deforestazione. Con riferimento alle importazioni da Paesi terzi, sarà obbligo del primo operatore stabilito nell’UE di doversi fare carico del rispetto di quanto stabilito dal Regolamento.
In particolare, l’art. 1, comma 1, del Regolamento citato prevede che il già menzionato divieto riguarda i prodotti fabbricati attraverso le seguenti materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. La Commissione Europea si impegnerà altresì ad ampliare la lista, estendendo il campo di applicazione ad altre materie prime entro il 2025, tra cui il mais.
L’allegato I del Regolamento elenca una serie di prodotti su cui non si applicano le nuove disposizioni, a condizione che la produzione degli stessi sia avvenuta prima della data di entrata in vigore del Regolamento, ossia il 29 giugno 2023 (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea).
È quindi necessario che gli operatori interessati si adeguino alle nuove regole, che per le grandi aziende entreranno in vigore il 30 dicembre 2024, mentre per le piccole e microimprese è previsto un tempo di adeguamento di ulteriori sei mesi, fino al 31 giugno 2025.
Obblighi a carico delle imprese
Dopo aver individuato il campo di applicazione del Regolamento, occorre andare ad affrontare in concreto quali saranno gli obblighi ai quali le imprese interessate dovranno adeguarsi.
Anzitutto, la norma europea introduce un generale obbligo di dovuta diligenza (c.d. due diligence), nel senso che gli operatori dovranno sia garantire la tracciabilità delle materie prime e dei prodotti da loro venduti, sia indicare le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno da cui provengono. La dovuta diligenza consiste anzitutto nella raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi di informazione previsti all’art. 9 del Regolamento, atti a dimostrare la conformità dei prodotti interessati. Si noti sin d’ora che un prodotto, per essere conforme – e pertanto per essere immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato – deve soddisfare i tre requisiti di cui all’art. 3 della normativa europea, vale a dire:
- prodotto a deforestazione zero;
- prodotto nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione;
- oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
Il sistema di dovuta diligenza di cui le imprese si doteranno dovrà essere riesaminato almeno una volta l’anno e, qualora gli operatori venissero a conoscenza di nuovi sviluppi che potrebbero incidere sul sistema stesso, saranno chiamati ad aggiornarlo.
In secondo luogo, la dovuta diligenza si rispecchia in una opportuna valutazione del rischio tesa a stabilire se vi sia la possibilità che i prodotti interessati destinati ad essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi; infine, occorre che vengano adottate adeguate misure di attenuazione del rischio, vale a dire quelle procedure volte a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile.
Un altro obbligo previsto nei confronti delle imprese interessate è la presentazione della c.d. dichiarazione di dovuta diligenza, la quale attesta che il rischio riscontrato è trascurabile (anche a seguito dell’adozione delle predette misure di attenuazione), confermando così un’adeguata valutazione del rischio. In tal modo, l’operatore si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto. In buona sostanza, si tratta di un documento che diventerà essenziale per le procedure doganali relative all’esportazione e all’importazione da e verso il territorio comunitario. Si noti altresì che la dichiarazione dovrà essere trasmessa in via telematica dagli operatori che immetteranno prodotti regolamentati nel territorio dell’Unione alle autorità preposte, le quali rilasceranno un codice che seguirà le materie prime o i prodotti ceduti ad altri operatori o commercianti. Per la tracciabilità della dichiarazione dovrà essere assicurata una conservazione per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui è presentata attraverso il sistema telematico appositamente predisposto dalla Commissione UE.
Il controllo fondato sul rischio
La Commissione UE, stando a quanto previsto dal Regolamento, rivestirà un ruolo importante nella classificazione dei Paesi, o parti di essi, come a basso rischio, rischio standard o alto rischio, sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che dovrà svolgersi decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore della norma. Per quanto concerne i prodotti provenienti da Paesi classificati a
basso rischio, verrà applicata una procedura di dovuta diligenza c.d. semplificata. Diversamente, per i prodotti interessati provenienti da Paesi identificati come ad alto rischio, le autorità competenti porranno in essere controlli rafforzati.
Di conseguenza, le autorità competenti dell’Unione, avendo accesso alle informazioni fornite dalle imprese, come le coordinate di geolocalizzazione, condurranno controlli utilizzando strumenti di monitoraggio via satellite nonché analisi del DNA per verificare la provenienza dei prodotti.
L’impianto sanzionatorio
Nel caso di eventuali situazioni di non conformità, le autorità competenti potranno adottare misure provvisorie, quali il sequestro o la sospensione della commercializzazione dei prodotti interessati. Qualora venga accertata la nonconformità, le autorità intraprenderanno azioni correttive, quali il ritiro o il divieto di commercializzazione dei prodotti, o la donazione a fini benefici. Inoltre, gli operatori saranno onerati – qualora lo ritenessero le autorità competenti – di coprire i costi sostenuti per lo svolgimento dei controlli volti all’accertamento della conformità.
In ogni caso, la violazione delle nuove regole previste dalla normativa europea avrà come conseguenza l’irrogazione di un’ammenda massima pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale all’interno dell’Unione Europea dell’operatore o commerciante realizzato nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione.
Conclusione
Come anticipato, il Regolamento è volto a contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, obiettivi che potranno essere raggiunti solo attraverso una specifica ridefinizione del sistema di governance interna delle imprese operanti nei settori interessati. Pertanto, sarà necessario che le stesse si adeguino alle previsioni del Regolamento, adattando i propri modelli contrattuali, nonché valutando e mitigando i rischi relativi alle proprie attività, così da garantire la tracciabilità delle materie prime lungo l’intera catena di approvvigionamento.
La nuova legge avrà dei risvolti positivi anche nella tutela del consumo e nella trasparenza: i consumatori, infatti, potranno essere maggiormente consapevoli dell’origine e della tracciabilità dei prodotti messi in commercio. A tal riguardo, il Parlamentare europeo Christophe Hansen ha sostenuto, a seguito della votazione del Regolamento, che “i consumatori europei avranno la certezza di non essere più complici inconsapevoli della deforestazione quando mangiano una barretta di cioccolato o sorseggiano un meritato caffè“.






