Materiale da scavo: quale regime giuridico? Rifiuto, sottoprodotto o end of waste?
Il Professor Leonardo Salvemini ci aggiorna sul regime giuridico dei materiali da scavo alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato, dalla quale derivano importanti chiarimenti per tutti gli operatori del settore, ivi compresi gli enti pubblici comunali che, sempre più spesso, sono chiamati ad occuparsi, anche in via sostitutiva, della gestione di rifiuti.
di Leonardo Salvemini
In altri termini, l’individuazione del regime giuridico del materiale da scavo presuppone la previa qualificazione del medesimo quale rifiuto, sottoprodotto o materiale che ha cessato di essere tale, secondo il seguente ordine:
a) in via preliminare, occorre valutare se esso costituisca rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), ossia se si tratti di materiale “di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”;
b) in caso di esito negativo dell’accertamento sub a), occorre valutare se costituisca un sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis in quanto:
i. è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
ii. è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
iii. può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
iv. l’ulteriore utilizzo è legale;
c) ove siano soddisfatti i requisiti sub b) il materiale da scavo, ottenuto come sottoprodotto, può essere utilizzato per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché siano rispettate le condizioni stabilite dall’art. 186 ratione temporis vigente, le quali devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista;
d) se, invece, il materiale non soddisfa né le condizioni sub a) né quelle sub b), è possibile escluderne la qualità di rifiuto, sussistendo i presupposti indicati dall’art. 184-ter. In tal caso, potrà essere qualificato come materia prima ed essere reimpiegato senza necessità dell’allegazione di un progetto di riutilizzo.
Tanto premesso, con la sentenza n. 865/2025, il Consiglio di Stato ha affermato che, se il materiale in questione proviene dai lavori di realizzazione di una galleria e una ditta terza si è dichiarata disponibile a riceverlo dalla ditta esecutrice per poi impiegarlo nel proprio ciclo produttivo, esso ha natura di sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis, secondo cui, costituisce sottoprodotto il materiale che è originato da un processo di produzione e che verrà utilizzato in un altro processo di produzione, anche di un’impresa terza.
In proposito, si segnala che la provenienza da un ciclo estrattivo gestito da una diversa impresa, che non ha come scopo la produzione di materiale da scavo ma la realizzazione di un’opera pubblica, costituisce un aspetto essenziale per la qualificazione come sottoprodotto.
In conclusione, poiché il materiale estratto dalla galleria costituisce un sottoprodotto dei lavori volti alla realizzazione dell’opera pubblica, l’Azienda in parola avrebbe dovuto munirsi del progetto per il suo riutilizzo ai sensi dell’art. 186 ratione temporis vigente, con cui si pongono in continuità gli attuali artt. 9 e 21, d.P.R. 120/2017, che prevedono la redazione di un “piano di utilizzo”, oltre che la presentazione di una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza delle condizioni per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
Ne derivano importanti chiarimenti per tutti gli operatori del settore, ivi compresi per gli enti pubblici comunali che, sempre più spesso, sono chiamati ad occuparsi, anche in via sostitutiva, della gestione di rifiuti.






