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Greenwashing, le nuove norme nel codice del consumo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 2024/825: una black list di pratiche sempre vietate, nuove definizioni per le asserzioni ambientali generiche, obblighi di informazione sui prodotti durevoli e una nuova etichetta armonizzata per la garanzia commerciale. Le disposizioni entreranno in vigore il 27 settembre 2026. Leggi l'articolo di Mauro Clabrese.

di Mauro Calabrese

Adeguate le norme del Codice del Consumo alla normativa Ue per il contrasto delle pratiche commerciali sleali e ingannevoli, che impediscono ai consumatori scelte di consumo sostenibili vero i prodotti e i servizi migliori per l’ambiente, vietando pratiche associate all’obsolescenza programmata, le asserzioni ambientali ingannevoli, le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili, assicurando una equa concorrenza tra le imprese.

Decreto Legislativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 9 marzo 2026, n. 56, il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

Il provvedimento, in attuazione della Legge n. 91 del 2025, cd Legge di delegazione europea 2024, composto da soli tre articoli, interviene modificando il testo del Dlgs n. 206 del 2005, cd Codice del Consumo, con disposizioni che troveranno applicazione a partire dal 27 settembre 2026, innovando le definizioni del codice e le misure contro le azioni e pratiche commerciali ingannevoli, sugli obblighi di informazione nei confronti dei consumatori, introducendo il nuovo avviso armonizzato e la nuova etichetta armonizzata relativi, rispettivamente, alla garanzia legale di conformità e alla garanzia commerciale di durabilità, come descritti, anche graficamente, nel nuovo Allegato II-octies del Codice.

Direttiva Empowering

Le nuove norme attuative della cd Direttiva «Empowering Consumers for the Green Transition», adeguano l’ordinamento dell’Italia alla normativa Ue in materia di tutela dei consumatori per il contrasto delle pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono di compiere scelte di consumo sostenibili, come le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli, le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili, contrastando il cd Greenwashing».

Obiettivo delle misure, nel quadro del Green Deal europeo, è quello di indirizzare scelte informate e promuovere l’offerta di beni sostenibili, garantendo che i consumatori non siano ingannati sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, mediante la presentazione generale di un prodotto o di un bene.

Nuove definizioni

L’articolo 1 del Decreto Legislativo, che raggruppa tutte le modifiche apportate al Codice del Consumo, interviene prima di tutto sul testo dell’articolo 18, dedicato alle pratiche commerciali, alla pubblicità e alle altre pratiche commerciali, ampliando la definizione di «beni», così da ricomprendere qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; compresa l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata, nonché ogni bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, cd «beni con elementi digitali», come pure gli animali vivi.

La disposizione viene quindi integrata con le nuove definizioni, necessarie l’ampliamento delle liste delle condotte sleali o ingannevoli, di «asserzione ambientale» nella comunicazione commerciale, come qualsiasi messaggio o informazione che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto agli altri, seguita dalla specificazione di asserzione ambientale «generica», come affermazione per la quale l’operatore economico non sia in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali dichiarate, corredate dalle definizioni previste dalla Direttiva Ue, oltre alle definizioni della nuova «etichetta di sostenibilità», che sostituisce il marchio, il sistema di certificazione, di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, di durabilità, di aggiornamento del software, di materiali di consumo e di funzionalità.

Etichetta e certificazione

Di particolare rilevanza, ai fini dell’inquadramento delle condotte potenzialmente e sempre ingannevoli, sono le definizioni di «etichetta di sostenibilità», che individua qualsiasi tipologia di marchio volontario, pubblico o privato, di fiducia, di qualità o equivalente, diretto a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa riguardo alle caratteristiche ambientali o sociali, con esclusione dei marchi obbligatori, collegata alla definizione di «sistema di certificazione», quale sistema di verifica e monitoraggio terzo e indipendente, che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, con l’uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità che rispetti condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione, si basi su requisiti di sistemi definiti con esperti e portatori di interessi e preveda procedura di revoca in caso di non conformità ai requisiti.

Pratiche ingannevoli

Sulla scorta delle nuove definizioni, viene innovato il testo dell’articolo 21 del Codice del Consumo relativo alle pratiche ingannevoli, ovvero quelle che forniscono informazioni false o finalizzate a trarre in inganno i consumatori su caratteristiche e elementi essenziali del prodotto, così da comprendere ora anche le caratteristiche ambientali o sociali, gli aspetti relativi alla circolarità, come durabilità, riparabilità, riciclabilità, oltre a inserire nella cd «lista grigia» delle azioni potenzialmente ingannevoli le nuove ipotesi dell’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future, che non contiene impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, nonché l’ipotesi della la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.

Lista nera

Sono invece aggiunte alla cd lista nera, la «black list» delle pratiche senz’altro vietate perché sempre considerare ingannevoli disciplinata dall’articolo 23 del Codice del Consumo, nuove condotte come esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da Autorità pubbliche, ovvero formulare asserzioni ambientali generiche per le quali il professionista non sia in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti, come pure quella di riferire a un intero prodotto o a tutta l’attività del professionista una caratteristica che invece riguarda solo un determinato aspetto o uno specifico elemento, oltre a vietare l’asserzione per cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, se fondata solo sulla pratica della compensazione delle emissioni.

Requisiti trasparenti

Saranno in ogni caso vietate anche le condotte di presentare requisiti imposti per Legge sul mercato dell’Ue, per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria, come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista, mentre in materia digitale, sarà vietato non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull’uso del contenuto digitale o dei servizi digitali o presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità.

Prodotti durevoli

In tema di durabilità, sarà vietata ogni comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista, asserire falsamente che, in condizioni d’uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso, nonché presentare il bene come riparabile quando non lo è, oltre a indurre i consumatori a sostituire il prodotto prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici, come pure non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall’utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, come vietato sarà, al contrario, affermare falsamente che tale compromissione si verificherà.

Comparazioni prodotti

Tra le novità, si segnala la modifica della disciplina della comparazione dei prodotti, di cui all’articolo 22 del Codice, contrastando le omissioni ingannevoli relative a informazioni rilevanti o con la presentazione in modo poco chiaro o incomprensibile, prevedendo che sarà considerata tale l’offerta professionale di servizio di comparazione tra prodotti, comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali, sociali o di relative alla circolarità, quali durabilità, riparabilità, riciclabilità dei prodotti senza fornire le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni.

Consumatori tutelati

Accanto alla modifica delle definizioni contenute nel capo del Codice del Consumo dedicato ai diritti dei consumatori nei contratti, la nuova disciplina introduce nuove informazioni che il professionista deve fornire al consumatore prima della conclusione dei contratti, sia nei negozi fisici che negli acquisti a distanza o su piattaforme online, con particolare riguardo alle informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità, anche tramite etichetta armonizzata, durante la quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni, che si aggiunge alla garanzia legale di conformità, definendo per durabilità la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale, nonché quelle relative all’indice di riparabilità, quale idoneità di un bene a essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello Ue, come pure le informazioni sulla disponibilità e durata degli aggiornamenti del software, l’assistenza post-vendita e le istruzioni per riparazione e manutenzione.

Modelli armonizzati

In ultimo, si segnala l’introduzione nel Dlgs n. 206 del 2005 dell’articolo 65-ter, che disciplina il nuovo «avviso armonizzato», che contiene tutte le nuove informazioni previste come promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni, che sia comunicato in modo visibile secondo il modello grafico previsto nell’Allegato II-octies, che contiene anche il modello di «etichetta armonizzata» nel caso in cui il produttore offra una garanzia commerciale di durabilità, senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso e con una durata superiore a due anni.