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Gestione dei rifiuti, la responsabilità degli amministratori nel nuovo quadro normativo

L'articolo esplora la crescente responsabilità degli amministratori nel settore della gestione dei rifiuti, in un contesto normativo in evoluzione. L'introduzione di direttive europee, come la Corporate Sustainability Due Diligence e la Corporate Sustainability Reporting, impone alle imprese di assumersi maggiori obblighi in materia ambientale e sociale, con riflessi diretti sulle responsabilità legali degli amministratori.

La crisi climatica e i danni prodotti dal sovrasfruttamento delle risorse naturali hanno generato una crescente attenzione all’intero ciclo di vita di prodotti e servizi. I pesanti impatti del paradigma lineare “take-make-waste” fanno progessivamente spazio a politiche e interventi normativi che spingono nella direzione della circolarità. Questo significa innanzitutto che le imprese sono impegnate a produrre meno rifiuti e a gestirli in maniera sempre più oculata, con nuovi e più estesi profili di responsabilità per chi le amministra.

Il Green Deal e la Gerarchia europea

Mettendo insieme le strategie e i provvedimenti che costituiscono i tasselli del cosiddetto Green Deal europeo, emerge un quadro normativo che disciplina in generale la condotta delle imprese e nello specifico la gestione dei rifiuti, in maniera da favorire le pratiche che attuano i punti prioritari della Gerarchia europea dei rifiuti, cristallizzata nella cosiddetta Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE). La piramide rovesciata con cui spesso si raffigura questa scala di priorità vede alla sua base la necessità di evitare che i beni prodotti diventino presto rifiuti, ad esempio attraverso una ecoprogettazione che ne allunghi la durata. Segue poi la “preparazione per il riutilizzo” di prodotti già diventati rifiuti ma che tornano ad essere usati a valle di operazioni di controllo, pulizia o riparazione. Solo successivamente, quando il riutilizzo è impossibile, il recupero dei rifiuti conferiti in maniera differenziata dà vita alle cosiddette materie prime seconde a valle di un processo industriale di riciclo. Recupero di energia a seguito di incenerimento e smaltimento in discarica restano invece come opzioni residuali, a cui ricorrere soltanto quando tutte le attività prima citate non si possono realizzare.

Direttiva sulla due diligence delle imprese

Tenendo conto di questa scala di priorità e dell’urgenza di responsabilizzare le imprese nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione fissati, l’Unione Europea ha emanato una serie di norme che coinvolgono a vario titolo la governance delle imprese.

Una delle direttive più recenti, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, 2024/1760), è entrata in vigore il 26 luglio 2024 e dovrà essere recepita dagli Stati membri Ue entro il 26 luglio 2026. Il provvedimento coinvolge le imprese di grandi dimensioni (a regime tutte quelle con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato), che dovranno identificare e affrontare gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull’ambiente: quest’attività di due diligence non riguarda soltanto le imprese controllate, ma anche i partner commerciali coinvolti nella cosiddetta “catena di attività”. L’azienda dunque deve rimuovere le violazioni di diritti umani e ambientali legate a propri prodotti e servizi o alle attività dei partner commerciali a valle, nello specifico alla distribuzione, al trasporto e allo stoccaggio dei prodotti, a condizione che queste attività siano svolte dall’azienda o per suo conto.

La responsabilità civile introdotta dalla CSDDD fa sì che le imprese si possano ritenere responsabili per i danni causati dal mancato rispetto degli obblighi di due diligence. La direttiva prevede due meccanismi di applicazione complementari: gli Stati membri devono designare un’autorità pubblica di controllo per verificare la conformità, ma in più si introduce una responsabilità civile basata sulla colpa che consente alle vittime degli impatti negativi di attivare la macchina della giustizia.
Il testo finale della direttiva ha invece eliminato la previsione, presente nella proposta originaria della Commissione europea, di uno specifico dovere di diligenza degli amministratori, consistente nella responsabilità di attuare e controllare l’applicazione dell’obbligo di due diligence, di riferire al consiglio di amministrazione e di modificare la strategia aziendale in base agli impatti identificati.

Direttiva sul reporting di sostenibilità e impatti di filiera

La direttiva CSDDD prevedere un obbligo di comunicazione delle attività di due diligence secondole regole di un’altra direttiva entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e in via di applicazione: si tratta della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, 2022/2464), che aggiorna e rafforza le norme relative alle informazioni sociali e ambientali che grandi aziende e PMI quotate europee sono tenute a rendicontare, insieme alle imprese extra-UE che generano oltre 150 milioni di euro sul mercato UE.

La CSRD ha un impatto anche sulle imprese di dimensioni più piccole che entrano in relazione con quelle direttamente coinvolte dall’applicazione della direttiva. Queste ultime infatti hanno l’obbligo di divulgare informazioni materiali riguardanti l’intera catena del valore, comprese le relazioni commerciali dirette e indirette: fornitori, distributori, clienti e altre entità rilevanti che contribuiscono alla creazione, alla consegna e al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi dell’azienda. Ciò comporta la valutazione e la rendicontazione di qualsiasi impatto ambientale, sociale e di governance (ESG) e una raccolta di informazioni che dall’azienda obbligata si trasferisce a quelle che con essa collaborano: da un lato questo comporta una spinta verso un miglioramento generale delle performance di sostenibilità, dall’altro genera sicuramente uno sforzo di adeguamento anche da parte di chi amministra le imprese partner di quella formalmente obbligata ad attuare la CSRD.

Regolamento sulla spedizione dei rifiuti

Entrando nello specifico della gestione dei rifiuti, lunedì 20 maggio 2024 sono entrate in vigore nuove norme volte a garantire che l’UE si assuma una maggiore responsabilità in materia. Il nuovo Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (2024/1157) accende i riflettori sulle esportazioni verso Paesi extra UE puntando sulla tracciabilità e facilitando le spedizioni finalizzate al riciclo e al riutilizzo, per sostenere l’economia circolare in territorio europeo e al tempo stesso rafforzare le garanzie di un trattamento corretto dei rifiuti esportati fuori dal Continente.

Le esportazioni di rifiuti dall’UE verso paesi extra-UE sono aumentate del 72% dal 2004, raggiungendo i 35 milioni di tonnellate all’anno nel 2023. Quasi la metà (il 49%) dei rifiuti esportati fuori dall’Unione è destinato a Paesi non OCSE, che in base al nuovo regolamento, da maggio 2027 potranno importare rifiuti dall’UE solo se informeranno la Commissione europea di essere disposti a farlo e di avere la capacità di gestirli in modo sostenibile.

Inoltre, l’export di rifiuti di plastica verso Paesi non OCSE sarà vietato dal 21 novembre 2026 per un periodo di 30 mesi, trascorsi i quali potrà avvenire soltanto nel rispetto delle rigide norme del regolamento.

La Commissione monitorerà anche le esportazioni di rifiuti verso i paesi OCSE e adotterà misure se tali esportazioni creano problemi ambientali nel Paese di destinazione. Inoltre, tutte le aziende dell’UE che esportano rifiuti al di fuori dell’UE dovranno garantire che le strutture che ricevono i loro rifiuti siano soggette a un audit indipendente che ne dimostri la corretta gestione sotto il profilo ambientale.
Il nuovo Regolamento introduce anche procedure digitalizzate per facilitare e tracciare meglio le spedizioni di rifiuti all’interno dell’UE: l’obiettivo, come già accennato, è quello di facilitare la circolazione di rifiuti destinati al riciclaggio e alla preparazione per il riutilizzo tra gli Stati membri e assicurare un più facile approvvigionamento di materie prime.

Environmental Crime Directive sanzioni rafforzate

Il Regolamento sul waste shipment prevede anche un’applicazione più rigorosa e una maggiore cooperazione nella lotta al traffico di rifiuti, facilitando la cooperazione tra gli Stati membri e comminando sanzioni più severe. Le sue prescrizioni agiscono in connessione con la Direttiva sulla criminalità ambientale entrata in vigore il 20 maggio 2024, in sostituzione della direttiva sulla criminalità ambientale del 2008.

La nuova direttiva aggiorna l’elenco delle condotte penalmente rilevanti prevedendo reati come riciclaggio illegale di navi ed estrazione di acqua, gravi violazioni della legislazione UE sulle sostanze chimiche e sul mercurio, immissione sul mercato ed esportazione di merci e prodotti in violazione del regolamento anti-deforestazione dell’Unione.

C’è poi l’indicazione per gli Stati membri di considerare quelli contenuti nell’elenco come “reati qualificati”, dunque con sanzioni più severe per persone fisiche e persone giuridiche, quando la condotta produca un danno particolarmente grave e la distruzione dell’ambiente. La direttiva stabilisce anche un sistema graduato di pene detentive minime e massime e, per le persone giuridiche, introduce due metodi alternativi di irrogazione delle sanzioni pecuniarie basati su importi fissi compresi tra 24 e 40 milioni di euro e sul fatturato mondiale annuo totale della persona giuridica interessata.

Il Pacchetto economia circolare e gli obblighi nella gestione

Restando nello specifico della gestione dei rifiuti, vanno poi prese in considerazione le norme introdotto con il cosiddetto “Pacchetto economia circolare”, le quattro direttive comunitarie recepite nell’ordinamento italiano con i decreti legislativi 116, 117, 118 e 119 del 2020.

In particolare il decreto 116, in vigore dal 26 settembre 2020, modifica la parte quarta del D.Lgs 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale, TUA) recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852. Tra le altre previsioni, il decreto disciplina gli obblighi di corretta gestione dei rifiuti

L’art. 188 del TUA stabilisce che il produttore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti e dunque provvede al loro trattamento direttamente o mediante l’affidamento a soggetti autorizzati: intermediari, commercianti, enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, soggetti addetti alla raccolta o al trasporto di rifiuti. L’articolo 188 di fatto stabilisce un principio di corresponsabilità nella corretta gestione, al punto che si esclude la responsabilità per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti quando il produttore li abbia conferiti a soggetti autorizzati e abbia ricevuto il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) controfirmato e datato dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Inoltre, si sottolinea che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza del FIR. In particolare, il trasportatore non è responsabile per quanto indicato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento D13, ricondizionamento D14 e deposito preliminare D15, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che i produttori, oltre alla quarta copia del FIR, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento sottoscritta dal titolare dell’impianto.

La giurisprudenza in materia di responsabilità degli amministratori

In tema di responsabilità dei soggetti che operano nella gestione dei rifiuti, recentemente la Corte di Cassazione (sentenza n. 11617 del 20/3/2024) ha ribadito che tutti i soggetti intervenuti nella gestione dei rifiuti sono responsabili sia della regolarità delle operazioni direttamente compiute sia di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento. Questo secondo adempimento deve avvenire accertando la conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, la regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

Si è peraltro più volte ribadito che, vista la preminente esigenza di assicurare un adeguato livello di tutela all’ambiente, la consegna di rifiuti a intermediari autorizzati non deresponsabilizza il produttore al punto di disinteressarsi della effettiva destinazione dei rifiuti (TAR Veneto, sez. III, 14/01/2009 n. 40). Inoltre, l’amministratore e legale rappresentante di una società ha la responsabilità penale, quantomeno per colpa, se non adotti tutte le misure necessarie a garantire il corretto smaltimento dei rifiuti e non assolva all’onere di provare che il servizio di prevenzione sia funzionante e che ad esso sia preposto un dirigente responsabile (Cassazione penale, sez. III, n. 2478 del 17/1/2008). Sempre la Cassazione (9/2/2012 n. 5033) ha confermato che la responsabilità dei soggetti preposti alla direzione aziendale, i quali non adottano misure di prevenzione degli illeciti nella gestione dei rifiuti, non deve essere necessariamente consapevole e volontaria.

Anche recentemente (Cass. Sez. III Pen. 27/8/2024, n. 33144) la Suprema Corte ha confermato che il soggetto che affidi lo smaltimento dei propri rifiuti ad altre imprese ha l’onere di vigilare sulla regolarità delle operazioni, verificando che i terzi affidatari siano dotati delle autorizzazioni e competenze tecniche necessarie. In caso di violazione di tale obbligo, in capo agli amministratori della società che affida l’incarico sussiste responsabilità penale a titolo di culpa in eligendo.

di Raffaele Lupoli | Sole24ore Professionale