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Ecodesign, nuovo Regolamento in vigore dal 18 luglio 2024

Il Regolamento Ecodesign è finalmente realtà, e costituisce una vera e propria rivoluzione nel modo di produrre delle imprese. I prodotti dovranno avere specifici requisiti ambientali, essere accompagnati da informazioni sulle prestazioni ed essere dotati di passaporto digitale. Ce ne parla Mauro Calabrese.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Unione Europea ha formalmente introdotto un quadro normativo armonizzato per la definizione dei requisiti minimi per l’ecodesign, per rendere sostenibili, durevoli e ecocompatibili i prodotti immessi sul mercato europeo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di lotta al cambiamento climatico.

Regolamento Ue

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa, Serie L, 28 giugno 2024, Regolamento Ue/2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la Direttiva Ue/2020/1828 e il Regolamento Ue/2023/1542 e abroga la Direttiva 2009/125/Ce, cosiddetto Regolamento «Ecodesign» che entrerà in vigore dal 18 luglio 2024.

Quadro armonizzato

Nel dettaglio, il Regolamento Ecodesign istituisce un quadro armonizzato per la definizione, attraverso successivi atti di esecuzione della Commissione, cui seguirà un periodo di applicazione in un arco temporale non inferiore a 18 mesi, dei requisiti per la progettazione e la fabbricazione ecocompatibile e sostenibile di prodotti o gruppi di prodotti specifici, obbligatori per l’immissione in commercio e la libera circolazione nel mercato europeo, così da migliorarne la sostenibilità ambientale e ridurre l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale complessive nel corso dell’intero ciclo di vita.

Superando il contenuto della vigente Direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile, limitato ai prodotti quali frigoriferi, aspirapolveri, computer e riscaldatori per la riduzione del consumo di energia, il nuovo Regolamento prevede la definizione di specifiche di prestazione e obblighi informativi per i consumatori e utenti, contribuendo anche al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici della Ue, con l’istituzione del cd «passaporto digitale di prodotto» e la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi, cd «Green Public Procurement» (Gpp) e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

Requisiti ambientali

La definizione puntuale dei requisiti e delle specifiche di progettazione ecocompatibile avverrà sulla base di atti delegati della Commissione europea per singole categorie o gruppo di prodotti, come quelli dei prodotti tessili, dei mobili, la siderurgia, gli pneumatici, ma anche prodotti chimici e vernici, purché comportino un miglioramento della sostenibilità ambientale, in termini di consumo di energia e risorse, prevedendo un periodo sufficiente alle imprese per conformarsi ai nuovi standard progettuali e produttivi, non inferiore a 18 mesi, salvo casi particolari che giustificano una data di applicazione anteriore.

I requisiti di progettazione ecocompatibile dovranno assicurare una maggiore durabilità, affidabilità, nonché facilità di riutilizzo, miglioramento, riparazione, manutenzione e ricondizionamento, limitando la presenza di sostanze pericolose e il consumo di energia, incrementando l’efficienza energetica, ma anche l’uso di acqua e risorse, aumentando l’impiego di materiali riciclati e di conseguenza la possibilità di riciclo e recupero dei prodotti stessi, complessivamente diminuendo gli impatti ambientali nell’intero ciclo di vita, compresa l’impronta di carbonio, l’impronta ambientale e la produzione di rifiuti.

Le scelte della Commissione, che adotterà un piano di lavoro entro il 19 aprile 2025, per individuare le priorità dei prodotti interessati dalla definizione dei requisiti di ecodesign, dovranno essere indirizzate anche per contrastare le scelte progettuali che provocano «obsolescenza programmata», come la scelta di materiali fragili o meno robusti di altri, la complessità delle operazioni di smontaggio dei componenti, che rendono difficoltosa o costosa la riparazione, con obbligo di rendere sempre disponibili le informazioni utili alla riparazione come i pezzi di ricambio, oltre alla durata di vita e l’aggiornamento dei software di funzionamento.

Priorità e prodotti esclusi

Il primo piano di lavoro si concentrerà sui settori produttivi a maggior impatto ambientale, come quello siderurgico di ferro, acciaio e alluminio, sul settore del tessile, con particolare attenzione a vestiti e calzature, quindi ai mobili, compresi materassi, agli pneumatici, nonché detergenti, vernici, lubrificanti, sostanze chimiche, prodotti connessi all’energia, prodotti della tecnologia dell’informazione della telecomunicazione e altri prodotti elettronici.

Testualmente, il quadro normativo armonizzato, che si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi, tranne quelli il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale, esclude gli alimenti, i mangimi, i medicinali umani e veterinari, le piante, animali e microrganismi vivi, i prodotti di origini umana, i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione e alcune categorie di veicoli, come quelli agricoli, quelli leggeri o quelli destinati a trasporto merci, forestali e rimorchi, in quanto categorie specificamente disciplinati da normative di settore.

Prestazione e informazione

Nel dettaglio, ogni prodotto disciplinato dagli atti delegati della Commissione dovrà essere conforme agli specifici requisiti di prestazione per ciascuna tipologia di prodotto o categoria, in linea con i parametri fissati dall’Allegato I, e rispettare gli obblighi di informazione definiti riguardo alle classi di prestazione, con indicazione di un punteggio in termini di riparabilità, durabilità, impronta di carbonio o ambientale, modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, per ridurre l’impatto sull’ambiente e garantire una durabilità ottimale, nonché informazioni sulle modalità di smontaggio per la migliore gestione degli scarti in vista di riciclo, recupero e riutilizzo.

Passaporto europeo

Gli obblighi e i requisiti di informazione saranno concretizzati, oltre alla specifica etichettatura dei prodotti, anche attraverso la creazione del «passaporto digitale del prodotto», con specifici identificativi raccolti in un apposito registro istituito entro il 19 luglio 2026, obbligatorio per tutti i prodotti immessi sul mercato europeo, contenente tutte le informazioni sulla sostenibilità ambientale utili per imprese e consumatori racchiuse in una apposita etichetta digitale o «Qr Code» facilmente identificabile dagli utenti finali per incentivare scelte di consumo consapevoli e informate, migliorando la fase dei controlli.

Altre misure

Il Regolamento prevede anche l’adozione e l’attuazione di misure, da parte degli operatori economici, per scongiurare la distruzione di prodotti di consumo invenduti, inizialmente attraverso precisi obblighi informativi, fino al completo bando della pratica a partire dal 19 luglio 2026 per quelli elencati nell’Allegato VII, ovvero gli indumenti e accessori di abbigliamento, compresi i cappelli, e le calzature.

La Commissione potrà prevedere anche l’introduzione di sanzioni per il mancato adeguamento da parte degli operatori economici ai requisiti e per la prevenzione dall’elusione e contro il peggioramento delle prestazioni, stabilendo, in base a norme armonizzate e metodi affidabili e accurati, le modalità di prova, misurazione, controllo e verifica della conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile e la dichiarazione Ue di conformità, anche attraverso appositi enti e organismi di verifica e valutazione riconosciuti e autorizzati.

Prevista, inoltre, l’adozione di appositi atti delegati per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per gli appalti pubblici verdi (Gpp), comprese specifiche tecniche obbligatorie e criteri di selezione a favore dei prodotti sostenibili, nonché la possibilità per gli Stati Membri di incentivare le scelte sostenibili dei consumatori prevedendo appositi meccanismi premiali come degli «eco-voucher» o una tassazione ecologica.

di Mauro Calabrese | Sole24ore Professionale