Delitti ambientali: le novità del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203
Il D.Lgs. n. 81/2026 ridefinisce il quadro penale ambientale italiano in attuazione della Direttiva europea. Nuove fattispecie di reato — tra cui il commercio di prodotti inquinanti e la produzione di sostanze lesive dell'ozono — pene fino a 12 anni nei casi di morte, una nuova definizione normativa di "abusività" che include le autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e un Sistema di coordinamento nazionale istituito presso la Procura Generale della Cassazione. Mauro Calabrese analizza le modifiche al Codice Penale e le novità per le imprese.
di Mauro Calabrese
Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri n. 169 del 21 aprile 2026, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione e del Ministro della Giustizia, ha approvato, in esame definitivo, il testo del Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, sulla base della delega legislativa di cui alla Legge n. 91 del 2025, cd Legge di Delegazione europea 2025.
Il testo licenziato dal Governo, con le modifiche apportate allo schema di Decreto Legislativo sulla scorta dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, dovrà ora essere formalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in linea con il termine di recepimento previsto dalla Direttiva europea entro il 21 maggio 2026, innovando la disciplina penale vigente di tutela dell’ambiente, in particolare il Titolo VI-bis, del Libro Secondo del Codice Penale, dedicato ai Delitti contro l’ambiente, nonché la legislazione speciale in materia ambientale e di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati ambientali.
Tutela penale
La nuova Direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, che ha sostituito le precedenti Direttiva 2008/99/CE e Direttiva 2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, entrambe recepite in Italia dal Dlgs n. 121 del 2011, stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni, per una più efficace tutela dell’ambiente e la prevenzione e il contrasto della criminalità ambientale, modificando la disciplina le fattispecie di reato legate alla tutela dell’ambiente.
Le norme europee ridefiniscono il quadro sanzionatorio, compresa l’introduzione di nuove sanzioni complementari a quelle penali, delle circostanze aggravanti e attenuanti, nonché in tema di prescrizione dei reati e misure di prevenzioni, introducendo l’obbligo per tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea di adottare una puntuale Strategia Nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.
Delega legislativa
Il recepimento della Direttiva, secondo i principi e criteri direttivi della Legge di Delegazione europea 2025, prevede la ridefinizione delle fattispecie di reato previste per la tutela dell’ambiente, con le relative circostanze aggravanti e attenuanti, per una più efficace prevenzione e protezione per mezzo di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate, che colpiscano anche per le persone giuridiche, innovando la normativa sostanziale e processuale penale, in linea con le norme europee, riguardo agli istituti del congelamento e della confisca, alla competenza giurisdizionale, agli strumenti investigativi, nonché sull’efficacia della cooperazione internazionale in relazione ai reati ambientale, attraverso adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le Autorità competenti per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali.
Definizioni penali
In linea con quanto previsto dalla Direttiva, il Decreto governativo allinea le definizioni normative di «habitat all’interno di un sito protetto», quale l’habitat di specie per cui una zona che è classificata come Zona di Protezione Speciale (ZPS) dalla Direttiva 2009/147/CE, cd «Direttiva uccelli», nonché quale habitat naturale o habitat di specie di un sito designato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ovvero come Sito di Importanza Comunitaria (SIC), secondo la Direttiva 92/43/CEE) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, cd «Direttiva habitat».
In tal modo viene colmata una lacuna dell’ordinamento nazionale, già oggetto di procedura di infrazione comunitaria, accanto alla definizione di «ecosistema», come un complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante interazione, formano un’unità funzionale, comprendendo tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie, in linea con la definizione sviluppata dalla giurisprudenza della Cassazione di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale e d’animale e d’anche degli equilibri tipici di un habitat vivente».
Crimini ambientale
La parte fondamentale del provvedimento è quella dedicata alle modifiche al Codice Penale e alle nuove disposizioni in materia di contrasto alla criminalità ambientale, a partire dalla modifica del Titolo VI-bis del Libro II dedicato ai Delitti contro l’ambiente, in attuazione delle previsioni della Direttiva europea. In particolare, le norme di recepimento prevedono:
- Introduzione dell’articolo 452-bis.1, che punisce la fattispecie del reato di commercio di prodotti inquinanti, integrato dall’abusiva immissione sul mercato o dall’abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, sia causa di una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente, delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Modificati, di conseguenza, anche i richiami normativi del Codice Penale di cui agli articoli 32-quater per l’applicazione alla nuova fattispecie di reato della sanzione accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e all’articolo 240-bis per la confisca in casi particolari, cd «allargata».
- Modifica della fattispecie di cui all’articolo 452-bis dell’inquinamento ambientale che punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, integrando nell’oggetto di tutale anche la nozione di «habitat».
Adeguamento della disciplina delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 452-bis che prevede una aggravante a effetto speciale, con aumento da un terzo alla metà della pena, quando l’inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, aggiungendo il caso del danno di un ecosistema che abbia notevoli dimensioni o che subisca dall’inquinamento effetti durevoli, distinta da una seconda aggravante a effetto speciale con aumento da un terzo a due terzi della pena quando l’inquinamento causa la distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, oltre a una terza nuova aggravante a effetto comune in caso di pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone derivante dalla condotta illecita.
- Incremento delle pene previste dall’articolo 452-ter per il caso di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e aggiunta del reato di commercio di prodotti inquinanti tra i reati presupposto, con pena massima fino a 11 anni in caso di lesione gravissima e fino a 12 in caso di morte.
- Introduzione dell’articolo 452-quinquiesdecies che definisce la nozione di «abusività» della condotta, prevista dalle fattispecie degli articoli 452-bis e 452-bis.1, quale azione illecita posta in essere in violazione delle disposizioni legislative dell’UE in materia di salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente, delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni europee e delle autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.
- Introduzione del nuovo articolo 452-sexiesdecies che prevede le circostanzi aggravanti a effetto comune, applicabili a tutti i reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis, consistenti nell’aver conseguito dal reato un profitto di rilevante entità o nell’aver commesso il fatto con l’utilizzo o la presentazione dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.
- Abrogazione dell’art. 733-bis del Codice Penale, recante il reato di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto, quale fattispecie confluita nella nuova formulazione dell’articolo 452-bis.
Strato di ozono
Il Dlgs introduce, quindi, le nuove fattispecie incriminatrici che puniscono la produzione e al commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché quelle relative alla produzione ed al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell’ozono, con pene detentive e pecuniarie, applicabili anche in caso di colpa grave, per la produzione e il commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché quelle relative alla produzione ed al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell’ozono, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, con esclusione prodotti utilizzati nel settore agricolo autorizzati dalle disposizioni vigenti.
Le stesse pene puniscono le condotte di chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o utilizza prodotti e apparecchiature, o loro componenti, che contengono ovvero il cui funzionamento dipende da sostanze capaci di ridurre lo strato di ozono ai sensi del Regolamento (UE) 2024/590, recante le norme su produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, nonché in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e quelle relative all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende dalle stesse.
Gas serra
La nuova disciplina introduce, inoltre, le fattispecie di produzione e commercio di gas a effetto serra, che puniscono con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/573, ovvero per le stesse condotte quando riguardano prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Delitti comuni
La novella normativa prevede l’estensione a tutte le fattispecie di delitti ambientali introdotte o modificate l’applicazione delle disposizioni comuni dettate dal Titolo VI-bis del Libro II del Codice Penale, in materia di riduzione del trattamento sanzionatorio in caso di ravvedimento operoso, come previsto dall’articolo 452-decies, quando l’autore del reato pone in essere una serie di condotte volte a eliminare le conseguenze dannose del fatto illecito, di confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, prevista in caso di condanna o patteggiamento ai sensi dell’articolo 452-undecies, nonché circa l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi disposto a carico del soggetto responsabile del delitto ambientale, ai sensi dell’articolo 452-duodecies, oltre a prevedere la pubblicazione della sentenza di condanna per la commissione dei reati ambientali, mediante affissione nella Casa comunale e sul sito internet del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 36 del Codice Penale.
Sicurezza sul lavoro
Il Titolo III del provvedimento reca le disposizioni di modifica del Dlgs n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche, recependo quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1203, innovando il regime di responsabilità derivante dai reati ambientali e il catalogo dei reati presupposto, così da includere anche il nuovo articolo 452-bis.1 sul reato di commercio di prodotti inquinanti e le nuove fattispecie di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di produzione e commercio di gas a effetto serra, oltre a incrementare l’importo massimo della sanzione pecuniaria prevista a carico delle persone giuridiche responsabili.
La novella introduce, inoltre, un meccanismo di aggravamento automatico delle sanzioni pecuniarie, con un aumento di un terzo della sanzione per i delitti aggravati di inquinamento ambientale, di commercio di prodotti inquinanti o di disastro ambientale nonché in caso di profitto di rilevante entità derivante dal reato ambientale.
Altre disposizioni
Le ulteriori disposizioni del Titolo IV del Decreto Legislativo regolano la raccolta e trasmissione alla Commissione Europea dei dati statistici nazionali sui reati contro l’ambiente, prevedendo che sia il Ministero della Giustizia a inviare annualmente i dati sul numero di reati puniti con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna, dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione, il numero delle persone fisiche contro le quali è stata esercitata azione penale e sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna definitivi, oltre al numero degli enti oggetto di contestazione e applicazione delle sanzioni sulla responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del Dlgs n. 231 del 2001, nonché la tipologia e l’ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate, dati che vengono pubblicati ogni tre anni sul portale del Ministero e aggiornati periodicamente.
Contrasto alla criminalità
Come previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1203, le norme di attuazione assicurano il coordinamento e la cooperazione tra tutte le Autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali, attraverso l’istituzione del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale presso la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, anche con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, per la definizione di apposite le linee guida operative per effettività e efficacia dell’attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, adottando le opportune iniziative.
Strategia nazionale
In ultimo, il Decreto prevede l’elaborazione e pubblicazione, da parte del Parlamento nazionale, entro il 21 maggio 2027, di una puntuale Strategia Nazionale di contrasto ai crimini ambientali, quale strumento di indirizzo e programmazione delle politiche pubbliche deputato a individuare gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per il loro conseguimento, nonché le misure strategiche e normative idonee a raggiungere e mantenere un elevato livello di contrasto ai crimini ambientali, con revisione e aggiornamento almeno triennale secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi normativi e delle tendenze emergenti, nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale, per assicurare l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo dello strumento di programmazione.
Nel dettaglio, la Strategia Nazionale dovrà definire gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, compresi i profili transfrontalieri, nonché le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento, i ruoli e le responsabilità delle Autorità competenti coinvolte nel contrasto ai reati ambientali, con riferimento al coordinamento e alla cooperazione tra Autorità nazionali e organismi dell’Unione Europea, supportando le reti europee operanti nel settore, oltre alle modalità di sostegno ai professionisti impegnati nell’attività di contrasto, con una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future, nonché le misure finalizzate a aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.
Pareri parlamentari
Il Consiglio dei Ministri, nell’approvazione del testo definitivo del Decreto Legislativo, ha comunicato di aver recepito alcuni dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, prevedendo la collaborazione specialistica dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, oltre a estendere la responsabilità per morte o lesioni anche alla nuova fattispecie di reato di commercio di prodotti inquinanti, non solamente alle conseguenze legate all’inquinamento diretto, mentre con riferimento alle sanzioni relative alla condotta di gestione non autorizzata di rifiuti, il Governo ha ritenuto di introdurre una distinzione punitiva basata sulla pericolosità dei rifiuti stessi, con sanzioni che vanno da una ammenda di due mila euro alla reclusione fino a tre anni.






