Skip to main content

CBAM, la tassa sul carbonio alle frontiere alla prova dei fatti

Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore l’integrazione tra registro CBAM e sistemi doganali nazionali. Ed entro il 31 marzo 2026 le imprese europee che importano i beni interessati dovranno presentare la domanda di autorizzazione come dichiarante CBAM, senza la quale non sarà più possibile importare legalmente prodotti ad alto impatto climatico. Non è solo un passaggio di calendario: è la trasformazione del CBAM da “relazione periodica” a elemento strutturale dell’import. Leggi l’articolo di Raffaele Lupoli.

di Raffaele Lupoli

Negli anni le imprese dell’Unione Europea che non hanno ridotto le loro emissioni di gas serra hanno pagato un prezzo sempre più caro, perché per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica al 2050 chi inquina di più paga di più. Intanto però si è consolidato un paradosso: l’impegno per ridurre la CO₂ nel Vecchio continente si scontra con l’importazione di beni ad alta intensità emissiva da Paesi dove quel costo non esiste o è molto più basso. Si definisce carbon leakage la pratica di delocalizzare la produzione (e di conseguenza l’occupazione) in aree del Pianeta dove non ci sono limiti così stringenti alle emissioni, o quella di sostituire la produzione interna con importazioni più “sporche”, con un saldo climatico nullo o negativo. Una “falla” che  Bruxelles ha provato a colmare con il CBAM, tradotto in italiano “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”. La regola è semplice: chi vuole vendere in Europa alcuni beni “di base” ad alta intensità carbonica, deve internalizzare un costo di CO₂ comparabile a quello che sopporta un produttore europeo.

Come cambia la vita quotidiana delle imprese coinvolte

Il Carbon Border Adjustment Mechanism è una politica di confine che fa tre cose insieme: difende l’integrità dell’Emissions Trading System (noto come ETS: è il mercato obbligatorio UE delle emissioni con cui chi produce meno CO₂ degli obiettivi prefissati acquisisce crediti e chi ne produce di più paga per acquistare tali crediti); sposta sugli importatori europei una parte della responsabilità climatica della supply chain; prova a trasformare l’accesso al mercato UE in un incentivo globale a misurare e, in prospettiva, a ridurre le emissioni. Questa tripla natura spiega anche perché, già a poche settimane dall’entrata “a regime”, il CBAM sia diventato un terreno di conflitto, dal momento che ogni modifica tecnica si traduce in redistribuzione di costi e potere contrattuale lungo filiere transnazionali.

Il meccanismo è un sistema di equivalenza amministrata: per alcune categorie di beni ad alte emissioni incorporate – ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità, idrogeno – l’importatore deve dichiarare quanta CO₂ è “contenuta” nel prodotto importato, usando metodologie previste dalle regole UE. Su quella quantità si applica un costo collegato al prezzo ETS europeo, attraverso certificati CBAM: l’idea non è punire l’importazione, ma evitare che la CO₂ diventi un vantaggio competitivo esterno al mercato unico. C’è un punto che spesso sfugge nel dibattito pubblico: la macchina CBAM non si appoggia principalmente sul produttore estero, ma sull’importatore europeo, che diventa il “perno” della conformità. È l’importatore che deve organizzare dati, fornitori, documentazione e – dove previsto – status autorizzativo. Questo significa che il meccanismo entra nella vita quotidiana delle imprese come funzione procurement, finanza e compliance, non come capitolo astratto di sostenibilità o di mero reporting.

Il passaggio di scala è avvenuto il 1° gennaio 2026, quando il nuovo sistema è entrato pienamente in vigore con l’integrazione tra registro CBAM e sistemi doganali nazionali, Taric (che nell’UE definisce cosa pagare e quali regole seguire) e Single Window (che indica come presentare le pratiche digitalmente). Entro il 31 marzo prossimo le imprese europee che importano i beni interessati dovranno presentare la domanda di autorizzazione come dichiarante CBAM, senza la quale non sarà più possibile importare legalmente prodotti ad alto impatto climatico. Non è solo un passaggio di calendario: è la trasformazione del CBAM da “relazione periodica” a elemento strutturale dell’import.

Dopo la partenza, focus su elusioni e distorsioni

La Commissione UE ha rivendicato una partenza ordinata soprattutto sul piano digitale e procedurale: interoperabilità con i sistemi doganali e scambio dati in tempo reale per evitare blocchi alle frontiere, che sarebbe stato il modo più rapido per delegittimare la misura. Questo aspetto apparentemente burocratico è in realtà una condizione di sopravvivenza del CBAM: se la dogana diventa un collo di bottiglia, il consenso del mondo industriale crolla prima ancora che si discuta di efficacia climatica.

Pur con la dovuta cautela (non sono ancora valutazioni di impatto economico), gli indicatori operativi disponibili mostrano una rapida mobilitazione: migliaia di operatori autorizzati e migliaia di dichiarazioni verificate nei primi giorni di gennaio. Numeri di questo tipo suggeriscono che il sistema “giri”, ma non dicono ancora se girerà bene quando si sarà manifestata la variabilità dei casi reali, tra dati mancanti, fornitori riluttanti e contestazioni sulle metodologie.

È qui che il CBAM entra nella sua fase più delicata: l’UE ha bisogno che il meccanismo sia abbastanza rigoroso da cambiare incentivi e ridurre il carbon leakage, ma anche abbastanza governabile da non trasformarsi in un’imposta amministrativa che penalizza chi ha filiere lunghe e margini stretti. Il think tank economico Bruegel, in un’analisi recente, ha evidenziato come il successo del CBAM non si misuri solo dalla raccolta di certificati, ma dalla capacità di spingere la decarbonizzazione senza produrre distorsioni eccessive o incentivi all’elusione.

Proprio con l’obiettivo di renderne agevole ed efficiente il funzionamento, nel 2025 la Commissione ha proposto un pacchetto per rendere il CBAM più gestibile, introducendo una soglia di esenzione legata ai volumi, esentando molti piccoli importatori da obblighi sproporzionati e mantenendo al contempo la copertura delle emissioni principali. L’altro filone di riflessione è la prevenzione di casi di elusione e di sotto-dichiarazioni. Bruxelles riflette sulla possibilità di estendere il perimetro verso alcuni prodotti a valle ad alto contenuto di acciaio e alluminio: componentistica per auto, elettrodomestici, macchinari, prodotti per costruzioni. Dall’altro lato, quando i dati sulla CO₂ incorporata dichiarati risultano sospetti, si pensa di far ricorso a valori “default” più severi, sotto i quali non si può scendere. Un passaggio auspicato dall’industria manifatturiera europea, che si sentirebbe più tutelata da un atteggiamento di maggiore rigidità dell’UE.

Uno strumento di pianificazione per le imprese

Più recentemente i riflettori si sono rivolti su alcune proposte, circolate nei palazzi dell’Unione, percepite dall’industria come un “interruttore di spegnimento” del CBAM. In un articolo del 10 febbraio 2026, Politico sintetizza il clima con una formula che è già diventata un fatto politico: “per una volta l’industria pesante europea sta facendo pressioni per salvare una legge sul clima.Il settore non vede per nulla di buon occhio eventuali meccanismi che renderebbero più facile sospendere o indebolire il CBAM appena lanciato, introducendo incertezza regolatoria proprio quando le imprese dovrebbero investire per decarbonizzare. Questa tensione porta con sé un importante scarto in avanti, un nuovo atteggiamento già fatto proprio da una parte dell’industria europea, per la quale il CBAM non è più soltanto protezione dalla concorrenza “sporca”, ma un pezzo della previsione economica del prossimo decennio. Se il CBAM può essere allentato per ragioni congiunturali, l’investimento in tecnologie pulite perde un pezzo della sua razionalità. Ecco perché, in apparenza paradossalmente, oggi una quota di industria spinge per “salvare” la robustezza dello strumento.

Alcune difficoltà operative, però, restano sul tappeto in tutta la loro evidenza. Un punto chiave, ad esempio, è la qualità dei dati sulle emissioni incorporate. La promessa del CBAM è premiare chi produce più pulito, non chi compila meglio la documentazione richiesta. Eppure la realtà delle filiere globali è che molti fornitori extra-UE non dispongono di sistemi di misurazione e verifica pienamente compatibili con lo standard europeo e molti importatori non hanno potere contrattuale sufficiente per imporre a monte l’adeguamento. Quando il dato non c’è, entra in scena il dato “standardizzato”: utile per far funzionare il sistema, ma potenzialmente ingiusto per chi ha performance migliori e non riesce a dimostrarlo. La prospettiva di usare, come accennato, dati presuntivi di default più punitivi in caso di discrepanze nasce proprio da questo problema, ma rischia di aumentare conflittualità e costi di compliance.

Il CBAM, poi, è sì formalmente un onere in capo all’importatore, ma la ricaduta economica del costo che ne deriva è una variabile che si muove lungo la catena di fornitura anche in virtù dei rapporti di forza tra i soggetti che ne fanno parte: il costo può essere assorbito nei margini, scaricato sul cliente europeo o negoziato sul prezzo di acquisto dal fornitore extra-UE. In tutti i casi, cambia l’equilibrio contrattuale e sposta incentivi: l’acquisto di un semilavorato non è più soltanto prezzo-qualità-tempi, ma entrano in gioco anche carbon accounting e rischio regolatorio, determinando una trasformazione “silenziosa” del commercio industriale.

Il delicato equilibrio con il sistema ETS

Sullo sfondo, c’è la preoccupazione sull’efficacia del meccanismo nel proteggere effettivamente la produzione europea mentre si sforza di ridurre il proprio carico emissivo, in una fase in cui si riducono le free allowances, quote di emissione assegnate gratuitamente dal sistema ETS per evitare il leakage. Mentre il “carbon cost” per chi opera all’interno dell’UE cresce, sarebbe disastroso avere dall’altra parte un CBAM “colabrodo” che non rende effettivo il principio per cui chi vuole importare in Europa deve sottostare a un onere analogo in termini di tassazione sulle emissioni incorporate. Il modo in cui le istituzioni comunitarie gestiranno questa transizione è probabilmente la variabile politica più importante per la tenuta del consenso attorno al meccanismo.

Proprio in materia di Sistema di scambio delle emissioni, si è aperto nelle ultime settimane un dibattito chiave per i destini del CBAM. Il calo dei prezzi del carbonio e, soprattutto, l’aumento delle pressioni politiche per intervenire sul mercato ETS introducendo revisioni o limiti per proteggere l’industria sono segnali da monitorare. Il CBAM è costruito per essere coerente con l’ETS: se il centro del sistema (l’ETS) entra in una fase di instabilità politica, anche la periferia (il CBAM) ne risente in credibilità e prevedibilità. E queste due parti del sistema di controllo e riduzione delle emissioni messo in campo dall’UE sono entrambe imprescindibili per la transizione industriale.

Peraltro, il meccanismo prevede una fase di introduzione graduale (phase-in) tra il 2026 e il 2034, che va di pari passo con la progressiva eliminazione delle free allowances nell’ambito dell’ETS europeo. Quest’anno si applica una riduzione delle quote gratuite del 2,5% e gli importatori iniziano a pagare su una piccola parte delle emissioni incorporate. La percentuale di emissioni coperta dai certificati CBAM aumenta progressivamente, mentre le quote gratuite per i produttori europei diminuiscono secondo un calendario definito, fino alla definitiva eliminazione nel 2034, quando il CBAM entrerà in vigore a pieno regime, coprendo il 100% delle emissioni incorporate nei prodotti importati.

Il CBAM visto da fuori e la sua ”negoziabilità”

Per i partner commerciali, il CBAM è da una parte un invito a costruire sistemi di misurazione e carbon pricing compatibili, dall’altra una minaccia che sposta sul commercio parte del costo della transizione europea. L’UE insiste sul carattere non discriminatorio e sulla logica “pari condizioni”, ma la percezione nei Paesi esportatori spesso è diversa, soprattutto quando la capacità amministrativa e finanziaria di adeguarsi è limitata. Un briefing di Chatham House di inizio febbraio mette a fuoco proprio questo punto, riportando le preoccupazioni del Sud globale e i possibili interventi di mitigazione: dalla cooperazione tecnica a tempi meno stringenti.

Sotto questo profilo l’India è un caso di scuola perché incrocia tre fattori: export significativo verso l’Europa, sensibilità politica sul protezionismo climatico e un rapporto commerciale con l’UE in fase di rilancio. Il recente accordo commerciale UE-India non modifica il CBAM, pur prevedendo la prosecuzione di discussioni tecniche.  Intanto però New Delhi potrebbe attivare forme di sostegno al proprio settore siderurgico per compensare l’impatto del CBAM, mentre i produttori indiani sono alla ricerca di mercati alternativi, in primis in Africa e Medio Oriente,  in previsione di un export verso l’Europa più difficile.

Proprio questo tipo di reazioni, se non ritorsioni, sarà la cartina di tornasole di come la Commissione europea – e gli Stati membri che spingeranno in una direzione piuttosto che in un’altra – interpreta il ruolo del CBAM: davanti alle reazioni dei Paesi extraeuropei il meccanismo sarà difeso a spada tratta come regola “costituzionale e non negoziabile” del mercato unico europeo o si considererà uno strumento modulabile in base agli equilibri geopolitici? Per l’industria europea questo è un discrimine da quale può dipendere il proprio destino: non è solo paura di burocrazia, è paura che la politica commerciale e le pressioni geopolitiche erodano la credibilità climatica del sistema e vanifichino gli investimenti che la sostanziano.