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Capsule di caffè, via libera alla raccolta semplificata

Il 7 ottobre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ha reso definitivamente operative le indicazioni dell’Albo Nazionale Gestori ambientali sulla raccolta e trasporto di capsule di caffè, destinate a semplificare gli oneri a carico degli operatori, incentivando la raccolta differenziata.

di Mauro Calabrese

Raccolta differenziata con piccoli mezzi per incentivare il recupero e riciclo o il corretto smaltimento dei rifiuti da capsule di caffè o altri infusi monouso, sempre più diffuse sul mercato e nell’uso domestico.

Albo Gestori

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 7 ottobre 2025, n. 233, del Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), diventano definitivamente operative le previsioni della «Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori ambientali n. 3 del 14 aprile 2025 (raccolta e trasporto di capsule di caffè)» destinate a semplificare gli oneri a carico degli operatori, incentivando la raccolta differenziata.

La Delibera dell’Albo Gestori, in particolare, prevede la «Modifica della Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 ai fini di consentire l’iscrizione all’Albo nella Categoria 1, con procedura ordinaria, delle imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti», prevedendo da subito la possibilità di iscrizione.

Capsule di caffè

Vista la crescente diffusione e utilizzo, anche per l’uso domestico, di caffè e di altri infusi, con incremento dell’uso anche domestico, la Delibera tiene conto dell’esigenza di indirizzare la corretta raccolta differenziata, in un’ottica di Economia Circolare, finalizzata al recupero e al riciclo, delle relative frazioni esauste identificate dal codice EER 20 01 99, che identifica le «altre frazioni non specificate altrimenti» dei rifiuti urbani, ovvero quei rifiuti che non rientrano in categorie specifiche, per favorirne l’inserimento all’interno di circuiti organizzati di raccolta differenziata.

Tale tipologia di rifiuti può essere conferito presso i Centri di raccolta comunali ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs n. 116 del 2020, di attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, laddove ha integrato l’Allegato I, paragrafo 4.2, del Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, recante la «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato», con il punto 45bis relativo alle altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio.

Categoria 1

Per integrare correttamente la raccolta di tale tipologia di rifiuti, l’Albo ha deliberato di consentire alle imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti di avvalersi delle dotazioni minime di personale e veicoli individuate dalla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, quindi anche con l’impiego di piccoli mezzi con portata limitata, integrando la tipologia di rifiuto identificata dal codice EER 20 01 99 «capsule di caffè o altri infusi esausti» nella Tabella D2 dell’Allegato D, recante i «Requisiti minimi per l’iscrizione nella Categoria 1: sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani» che riguarda la raccolta di abbigliamento e prodotti tessili, batterie e accumulatori, farmaci, cartucce e toner esausti e olii e grassi combustibili.