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Autorizzazione Unica, la motivazione del bilanciamento e prevalenza degli interessi

Mauro Calabrese illustra e commenta una sentenza del Consiglio di Stato del 15 settembre, che chiarisce oneri e competenze dell’Amministrazione che rilascia l’autorizzazione unica finale agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, in merito ai passaggi interlocutori nella Conferenza dei Servizi.

di Mauro Calabrese

L’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico finale per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, che assorbe e sostituisce ogni altro parere espresso dagli altri enti e Autorità Coinvolti nella conferenza di Servizi, quali meri atti interlocutori, ha l’onere di valutare le diverse posizioni e motivare adeguatamente il bilanciamento degli interessi contrapposti e il giudizio di prevalenza, in particolare rispetto a quelli della tutela della salute e dell’ambiente.

Consiglio di Stato

Accogliendo il ricorso contro l’Autorizzazione Unica (AU) regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per le emissioni in atmosfera, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 15 settembre 2025, n. 7325, ha statuito come nell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, rafforzato nell’autorizzazione ambientale, l’Amministrazione debba dare prova dell’effettivo bilanciamento di interessi, in particolare riguardo al giudizio di prevalenza tra pareri favorevoli e non favorevoli espressi dai diversi enti competenti in sede di Conferenza di Servizi.

La vicenda giunge all’esito di un lungo iter giudiziario e amministrativo, che aveva visto la Regione, in ottemperanza a precedenti sentenze dello stesso Consiglio di Stato favorevoli all’impresa interessata alla realizzazione del progetto e ribaltando i precedenti provvedimenti di diniego, concedere l’Autorizzazione Unica alla realizzazione dell’impianto fortemente contestato dalle Amministrazioni locali, così ritenendo di doversi conformare, senza ulteriori approfondimenti e valutazioni anche di elementi sopravvenuti, ai precedenti arresti giudiziali, in particolare superando i pareri negativi, specie di Comuni e Province, competenti in materia di governo di territorio, ma privi di specifica potestà in materia di tutela della salute e dell’ambiente.

Difetto di motivazione

Nel confermare la sentenza del Tar, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato un vizio di difetto di istruttoria e motivazione, che sussiste quando il provvedimento autorizzatorio impugnato non sia stato preceduto dai corretti approfondimenti istruttori necessari né contenga sufficienti indicazioni in merito a come sia stato eseguito il bilanciamento e la conseguente valutazione di prevalenza delle posizioni espresse dai vari Enti e Amministrazioni riunite in Conferenza di Servizi, a prescindere dai vincoli derivanti dalle precedenti sentenze che si sono espresse con efficacia di giudicato sulla questione.

Bilanciamento di interesse

Seppure le precedenti decisioni avevano delimitato l’ambito delle valutazioni da operare a cura della Regione, per i giudici amministrativi l’Amministrazione doveva in ogni caso tenere in considerazione le riserve in merito alla compatibilità urbanistica e paesaggistica dell’impianto realizzando sollevate dai pareri del Comune e della Provincia, prescindendo da esigenze generali, di tutela della salute e dell’ambiente per le quali tali enti sono sforniti di specifica competenza, operando il bilanciamento tra i pareri negativi e positivi, stabilendo a quali dare prevalenza e dando atto del percorso logico-motivazionale seguito.

Precedenti giudiziali

Sul punto, il Consiglio di Stato sottolinea come l’effetto conformativo rispetto alle precedenti decisioni comporta esclusivamente l’onere per l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento finale, di valutare le diverse posizioni, bilanciando gli interessi contrapposti, senza poter vincolare in merito al rilascio del titolo abilitativo, mentre proprio l’Autorizzazione Unica rilasciata dimostra la violazione dell’onere di bilanciamento degli interessi in gioco, laddove la Regione, pur avendo acquisito integrazioni istruttorie relative a fatti sopravvenuti, non ha espresso alcuna valutazione, né operato alcun bilanciamento dei contrapposti interessi, né dato atto della necessità di modificare o integrare il progetto per renderlo conforme alla disposizioni di legge e alle norme di sicurezza, limitandosi a adottare un provvedimento di segno opposto al precedente, senza in alcun modo chiarire il relativo percorso argomentativo.

Autorizzazione rifiuti

In conclusione, sottolinea la sentenza come nel procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall’articolo 208, del Dlgs n. 152 del 2006, l’unico soggetto competente a provvedere è la Regione e il provvedimento impugnabile resta l’autorizzazione finale rilasciata, che assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, in quanto tutti gli atti precedenti hanno valore meramente endoprocedimentale a contenuto consultivo.