Skip to main content

Autodemolizione veicoli fuori uso, è obbligatoria la sorveglianza radiometrica?

Rispondendo a un interpello del CNA, il MASE ha chiarito che l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rifiuti in metallo non si applica automaticamente a tutti gli autodemolitori. I dettagli nell’articolo di Mauro Calabrese.

L’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rifiuti in metallo non si applica automaticamente a tutti gli autodemolitori, perché tra i rifiuti ferrosi provenienti da veicoli fuori uso trattati non sono generalmente presenti materiali radioattivi, ma in sede di autorizzazione all’impianto l’Amministrazione competente deve sempre valutare tutte le tipologie di rifiuti metallici oggetto di trattamento e messa in sicurezza e la loro natura e provenienza.

Interpello Mase

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ha pubblicato il riscontro all’Interpello ambientale 8 ottobre 2024, n. 182906, in ordine all’applicabilità agli impianti di autodemolizione delle disposizioni del Dlgs n. 101 del 2020, n. 101, recante Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e in particolare sull’ambito di applicazione dell’articolo 72 del Decreto concernente l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sulle merci in metallo agli autodemolitori.

Quesito CNA

Sentito il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Mase ha fornito riscontro all’urgente quesito posto dalla Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), anche nell’interesse dell’affiliante Confederazione Autodemolitori Riuniti (CAR), preoccupata per i ripetuti controlli e verifiche subiti dalle imprese del comparto dell’autodemolizione, da parte dei competenti organi di controllo, che hanno portato alla contestazione circa l’assenza di apparecchiature idonee alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati in metallo e all’irrogazione delle conseguenti sanzioni previste.

Veicoli fuori uso

In primo luogo, gli uffici ministeriali hanno ricordato che la gestione dei veicoli fuori uso come rifiuti è regolata dal Dlgs n. 209 del 2003, recante Attuazione della Direttiva 2000/53/CE, che disciplina il trattamento da parte di appositi impianti attraverso attività di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, oltre a tutte le operazioni finalizzate al recupero o allo smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, dettando la puntuale definizione di «impianto di raccolta», che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo, ma senza prevedere una puntuale definizione di «impianto di autodemolizione».

Mud autodemolizione

Al contempo, rileva il riscontro del Mase, il recente Dpcm 26 gennaio 2024 di approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (Mud) per l’anno 2024, nelle istruzioni relative alla «scheda AUT», relativa agli autodemolitori, specifica che l’obbligo di compilare tale del modello riguarda esclusivamente gli impianti che effettuano operazioni di messa in sicurezza e demolizione ai sensi del Dlgs n. 209 del 2003, rilevando che i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in sicurezza sono depurati da tutte le componenti pericolose, come accumulatori, serbatoi di gas, componenti che possono esplodere, carburante, filtro olio, condensatori, componenti contenti mercurio, oli, per essere poi avviati a ulteriori operazioni di demolizione e smontaggio, nonché ad operazioni per la promozione del riciclaggio, confermando che la normativa di settore non prevede esplicitamente fra le dotazioni del centro di raccolta l’obbligo della presenza di un sistema di sorveglianza radiometrica.

Sorveglianza radiometrica

Nel dettaglio della disciplina di protezione dalle radiazioni, il richiamato articolo 72 del Dlgs n. 101 del 2020, prevede l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta, allo scopo di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente, specificando che obbligati sono coloro che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici, oltre quelli che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo, con disposizione che non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

Scarti di veicoli

Premesso il quadro normativo, il riscontro del Mase, vista la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi di solito presenti all’interno degli impianti di autodemolizione, conclude che è possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti, ammettendone tuttavia la potenziale presenza nel caso in cui l’autodemolizione riguardi automezzi già impiegati in ambito militare, ma sottolineando come in molti casi gli impianti che effettuano la messa in sicurezza dei veicoli ricevono anche altre tipologie di rifiuti, componenti e altri rottami sulle quali vengono svolte altre operazioni di recupero.

Autorizzazione «caso per caso»

In conclusione, pur in mancanza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli autodemolitori alla sorveglianza radiometrica, spetterà sempre all’Autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione valutare, caso per caso, la necessità di prevedere che l’impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica, tenendo conto delle diverse tipologie di rifiuti sottoposte a trattamento e sulla base dello specifico trattamento effettuato nell’impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione.

di Mauro Calabrese | Sole24ore Professionale