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Sterilizzazione dei rifiuti sanitari: i chiarimenti del MASE

L'art. 7 del d.P.R. 254/2003 prevede che la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo avvenga in impianti autorizzati, salvo deroga per gli impianti interni alle strutture sanitarie che trattino solo i rifiuti di quella struttura. Il MASE ha ora chiarito i limiti di questa deroga, con particolare riguardo alla titolarità dell'impianto. Leggi l'analisi di Leonardo Salvemini.

di Leonardo Salvemini

Il d.P.R. 254/2003 reca la specifica disciplina relativa alla gestione dei rifiuti sanitari contenuta allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

L’art. 7 del suddetto decreto, nel prevedere, al comma 1, che la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo debba essere effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/1997 (disciplina ora prevista dagli artt. 208 e seguenti del D.lgs. 152/2006), al comma 2, esclude tale obbligo per gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sanitaria a condizione che negli stessi vengano trattati esclusivamente i rifiuti prodotti dalla stessa struttura ovvero prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente alla medesima collegate.

Tale disposizione, nell’individuare una deroga al regime autorizzativo, fa riferimento esclusivamente all’impianto di sterilizzazione, indipendentemente dalla titolarità dello stesso. Laddove, invece, non ricorrono le condizioni previste al citato comma 2 dell’art. 7 trova applicazione l’art. 208, D.lgs. 152/2006, che definisce i criteri per il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e prevede, al comma 1, che “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica”.

Tanto premesso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo a un interpello formulato ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, ha chiarito come l’onere per la richiesta di autorizzazione ovvero per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per l’applicazione della deroga ricade su chi intende realizzare e gestire l’impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e, nell’ambito di un rapporto contrattuale tra più parti, il soggetto tenuto ai suddetti oneri dovrà essere individuato, caso per caso, dalla disamina degli obblighi che le parti si sono date nell’istituto negoziale.

Inoltre, in merito all’applicazione della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente ha evidenziato che gli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Parte Prima del Codice dell’Ambiente e sono ricompresi nell’elenco di cui all’allegato III della Parte Seconda del predetto Codice tra i “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” e, in particolare, alla lettera m), quali “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La deroga di cui all’art. 7, comma 2, d.P.R. 254/2003, come sopra già descritto, afferisce esclusivamente agli artt. 208 e seguenti del D.lgs. 152/2006

In relazione all’individuazione del soggetto responsabile della presentazione dell’istanza di VIA e, ove previsto, della Valutazione di Incidenza (V.INC.A.), ricordato che l’art. 5, comma 1, lettera b), D.lgs. 152/2006, definisce la VIA come “il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda dello stesso decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto” e che, ai fini delle procedure di VIA e V.INC.A., la lettera r) del medesimo comma individua la figura del proponente nel “soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto”, il Ministero ha chiarito come, anche in questo caso, nell’ambito di un rapporto contrattuale tra più parti, il soggetto tenuto ai suddetti oneri dovrà essere individuato, caso per caso, dalla disamina degli obblighi che le parti si sono date nell’istituto negoziale.

Inoltre, fermo restando quanto stabilito dalla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 circa l’individuazione del produttore dei rifiuti e delle connesse responsabilità nella corretta gestione, il Ministero ha ricordato che, per i rifiuti sanitari, ai sensi dell’art. 7, comma 3, d.P.R. 254/2003, il direttore o il responsabile sanitario e il soggetto gestore, assumono la responsabilità nell’attivazione dell’impianto interno alla struttura e nell’efficacia del processo di sterilizzazione, indipendentemente dalla modalità di gestione diretta o indiretta.

In ultimo, premesso che il d.P.R. 254/2003, all’art. 9, comma 1, chiarisce che “i rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), sono assimilati ai rifiuti urbani, e devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01 (…)”, assunto confermato dallo stesso articolo al comma 2, a mente del quale, “Le operazioni di raccolta e trasporto di tali rifiuti sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani” e dal disposto di cui all’art. 11 secondo il quale “I rifiuti sanitari sterilizzati possono (…) essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani e sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (…)”, il Ministero ha ricordato che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati, una volta “assimilati agli urbani”, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01) e tutte le utenze non domestiche che producono i rifiuti urbani possono effettuare, ai sensi degli artt. 198, comma 2-bis, e 238, comma 10, D.lgs. 152/2006, la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero del ricorso al mercato.

In quest’ultimo caso, qualora l’utenza non domestica decida di conferire al di fuori del servizio pubblico, deve dimostrare previamente di avere avviato detti rifiuti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, per essere computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.