Clima e commerci, il CBAM alla prova dei fatti
Dal 1° gennaio 2026 il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alla frontiera è entrato nella fase definitiva: il primo prezzo dei certificati CBAM per il primo trimestre 2026 è fissato a 75,36 euro. Il Consiglio UE ha adottato il 12 giugno la propria posizione per estendere il meccanismo ai prodotti downstream. Non è solo una tassa alla frontiera: è una macchina di misurazione industriale destinata a riscrivere strategie produttive e relazioni commerciali. Leggi l'articolo di Raffaele Lupoli.
di Raffaele Lupoli
Nato per impedire che la decarbonizzazione europea si trasformi in delocalizzazione delle emissioni, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alla frontiera – in sigla CBAM – è ormai al centro di una nuova stagione regolatoria: non più solo rendicontazione, ma prezzo del carbonio incorporato nelle merci, certificati, verifiche, registri digitali e strategie di prevenzione dell’elusione.
La novità politica più recente è arrivata il 12 giugno 2026, quando il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la propria posizione sul rafforzamento del CBAM, aprendo la strada al negoziato con il Parlamento europeo. Il punto è rilevante perché sposta il baricentro del meccanismo: dalla sola applicazione ai materiali e ai beni di base più carbon intensive verso una possibile estensione a prodotti downstream, cioè beni trasformati che incorporano acciaio, alluminio o altri materiali già coperti. Non si tratta di una rifinitura tecnica. È il tentativo di chiudere una delle principali falle del sistema: se il costo del carbonio colpisce l’acciaio importato ma non il prodotto finito che lo contiene, il rischio è che il carbon leakage si sposti semplicemente più a valle.
La dimensione finanziaria del meccanismo
Per capire la portata del passaggio bisogna tornare alla ragione d’origine del CBAM. L’Unione europea ha costruito negli anni un sistema di scambio delle emissioni, l’EU ETS, che impone un costo alle emissioni prodotte da settori industriali ad alta intensità carbonica. Ma se le imprese europee pagano un prezzo del carbonio e i concorrenti extra-UE no, l’ambizione climatica può generare uno svantaggio competitivo. Il carbon leakage descrive esattamente questo rischio: produzione che si sposta verso Paesi con standard climatici meno stringenti, emissioni che non diminuiscono davvero e industria europea che perde capacità produttiva.
Il CBAM prova a rispondere con una logica di equivalenza. Le importazioni di determinati beni devono sopportare un costo del carbonio comparabile a quello che grava sui produttori europei. La fase transitoria, iniziata nell’ottobre 2023 e conclusa alla fine del 2025, è servita soprattutto a raccogliere dati. Dal 1° gennaio 2026, invece, il meccanismo è entrato nella fase definitiva: gli importatori di beni CBAM devono progressivamente confrontarsi con un obbligo economico legato alle emissioni incorporate nei prodotti importati. Il primo prezzo dei certificati CBAM pubblicato dalla Commissione per il primo trimestre 2026, pari a 75,36 euro, ha reso tangibile il passaggio dalla compliance amministrativa alla dimensione finanziaria.
La partita della metodologia
Il prezzo, però, non racconta tutta la storia. La partita decisiva è metodologica: come si calcolano le emissioni incorporate, quali dati possono essere usati, come si verificano, quali emissioni indirette entrano nel perimetro, come si riconosce un eventuale prezzo del carbonio già pagato nel Paese di origine. In altre parole, il CBAM non è solo una misura alla frontiera; è una macchina di misurazione industriale. E, come tutte le macchine di misurazione, produce effetti economici in base alle regole con cui decide che cosa conta e che cosa no.
La Commissione europea ha insistito su questo punto nei materiali tecnici pubblicati per accompagnare la fase definitiva. Il messaggio agli operatori extra-UE è chiaro: gli sforzi di decarbonizzazione possono tradursi in minori costi CBAM solo se sono dimostrabili. Un impianto più efficiente, un mix energetico meno emissivo, una riduzione del contenuto di clinker nel cemento o l’uso di precursori a minore intensità carbonica hanno valore solo se entrano in un sistema documentale robusto, verificabile e coerente con la metodologia europea. Decarbonizzare, da solo, non basta più; bisogna saperlo provare.
È qui che il CBAM diventa politica industriale. La nuova metodologia introduce concetti come unità funzionale, processi produttivi, confini di sistema, piani di monitoraggio e relazioni sulle emissioni dell’operatore. L’unità funzionale, ad esempio, non è un dettaglio da addetti ai lavori: serve a rendere confrontabili prodotti simili e a evitare che le emissioni vengano calcolate in modo troppo frammentato o opportunistico. Per il cemento il riferimento non è semplicemente la massa del prodotto, ma il contenuto di clinker; per i fertilizzanti conta il contenuto di azoto. La logica è legare il calcolo al fattore che più incide sulla prestazione e sull’intensità emissiva del bene.
Questa architettura rende centrale il ruolo dei dati verificati. Il Monitoring Plan diventa il documento attraverso cui l’operatore descrive impianto, processi produttivi, confini di sistema, flussi di energia, calore, elettricità, gas di scarico, precursori e controlli interni. Il dato CBAM è il risultato di una procedura articolata: chi lo ha generato, come è stato controllato, quali evidenze lo supportano, come si riconcilia con la produzione e con le importazioni. Per gli importatori europei, la qualità delle informazioni ricevute dai fornitori extra-UE può fare la differenza tra l’uso di valori effettivi e il ricorso a valori default potenzialmente penalizzanti.
Quanto dev’essere esteso il CBAM?
Accanto alla metodologia, il tema più caldo è l’estensione downstream. La Commissione aveva proposto di ampliare il CBAM a circa 180 prodotti finiti o semilavorati contenenti ferro, acciaio e alluminio. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, gli Stati membri avrebbero spinto per un’estensione ancora più ampia, fino a quasi 400 tipologie di prodotti. Il perimetro definitivo, tuttavia, dipenderà dal negoziato con il Parlamento europeo. La questione è delicata perché implica una scelta di equilibrio: un CBAM troppo stretto rischia di essere aggirabile; un CBAM troppo esteso rischia di diventare ingestibile.
Le reazioni industriali mostrano la complessità del dossier. EUROFER, l’associazione europea dell’acciaio, ha accolto con favore alcuni miglioramenti introdotti dal Consiglio, in particolare il riferimento più esplicito al rischio di resource shuffling e alle regole “melt and pour”. Ma ha avvertito che restano falle significative su elusione, prodotti downstream ed esportazioni. Il resource shuffling è una delle pratiche più temute: un produttore extra-UE potrebbe destinare all’Europa i lotti a minore intensità carbonica, continuando a vendere altrove quelli più emissivi, senza ridurre davvero le emissioni complessive. Dal punto di vista climatico, il risultato sarebbe un miglioramento solo apparente.
L’alluminio rappresenta un caso ancora più spinoso. European Aluminium sostiene da tempo che il CBAM, così come disegnato, non sia ancora in grado di proteggere la catena europea del valore e potrebbe persino aggravare il carbon leakage nel settore. La ragione è strutturale: l’alluminio è fortemente elettro-intensivo, e il costo indiretto del carbonio incorporato nell’elettricità può pesare in modo decisivo. Se le regole non riescono a cogliere correttamente la differenza tra mix elettrici, contratti di acquisto di energia, compensazioni e costi effettivamente sostenuti, il rischio è creare squilibri anziché correggerli.
Sul fronte opposto, alcune industrie utilizzatrici chiedono un’estensione più decisa. APPLiA, che rappresenta il comparto degli elettrodomestici, sostiene che un CBAM limitato ai materiali di base lasci scoperti beni finiti che incorporano acciaio e alluminio, spostando la pressione competitiva sulle imprese europee downstream. La posizione dell’automotive è invece più prudente. ACEA riconosce il ruolo del CBAM nella traiettoria climatica europea, ma chiede chiarezza sui criteri di inclusione, gradualità, mantenimento dell’esclusione delle auto passeggeri in questa fase e attenzione alla carenza di verificatori accreditati. Il downstream, insomma, non parla con una sola voce: per alcuni settori l’estensione è una protezione necessaria, per altri un possibile moltiplicatore di costi e complessità.
Come calcolare le emissioni indirette
Un secondo fronte di aggiornamento riguarda le emissioni indirette, cioè quelle legate all’elettricità consumata nei processi produttivi. Nei settori elettro-intensivi, la carbon intensity del mix elettrico può cambiare radicalmente l’impronta emissiva di un prodotto. La Commissione ha pubblicato l’8 giugno 2026 uno studio tecnico dedicato proprio a questo aspetto, concentrandosi su tre domande: come determinare fattori emissivi default per le emissioni indirette, a quali condizioni permettere l’uso di emissioni effettive, comprese connessioni tecniche dirette e Power Purchase Agreement, e se estendere la copertura delle emissioni indirette ad altri settori CBAM.
Il nodo è difficile perché l’elettricità non è tracciabile come una materia prima fisica. Riconoscere un PPA (contratto di fornitura energetica a lungo termine) o un contratto di energia rinnovabile può premiare chi decarbonizza davvero, ma solo se esistono criteri rigorosi su addizionalità, temporalità, collegamento tecnico, verifica e prevenzione del doppio conteggio. In caso contrario, il CBAM rischierebbe di aprire spazio a una forma di greenwashing elettrico: dichiarare energia pulita senza che ciò corrisponda a una reale riduzione delle emissioni del sistema.
Il prezzo del carbonio pagato nei Paesi terzi
Una ulteriore novità riguarda il riconoscimento del prezzo del carbonio pagato nei Paesi terzi. Il principio è semplice: se un produttore extra-UE ha già pagato un carbon price nel Paese di origine, quel costo deve poter ridurre l’obbligo CBAM. Ma stabilire che cosa sia davvero un prezzo del carbonio comparabile è molto meno semplice. Una carbon tax esplicita non equivale automaticamente a un sistema ETS con quote gratuite, né a un meccanismo baseline-and-credit, né a crediti di carbonio generati da progetti. Nel maggio 2026 la Commissione ha pubblicato per consultazione un atto di esecuzione su questo punto, aprendo una discussione destinata a incidere sulla percezione internazionale del CBAM.
È una questione geopolitica prima ancora che tecnica. Se l’UE riconosce troppo poco gli strumenti climatici altrui, il CBAM apparirà come una misura unilaterale che impone lo standard europeo al resto del mondo. Se riconosce troppo, rischia di indebolire il meccanismo e premiare sistemi meno rigorosi. Uno studio del MIT CEEPR ha messo in evidenza proprio questa tensione, soffermandosi anche sull’eventuale riconoscimento dei crediti di carbonio legati all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. La domanda di fondo è: il CBAM deve restare agganciato a carbon tax ed ETS di compliance, oppure può aprirsi anche a strumenti più flessibili senza compromettere integrità ambientale e parità competitiva?
La semplificazione e il dilemma dell’export europeo
Nel frattempo, l’UE ha già corretto il meccanismo sul piano della semplificazione. Una modifica adottata nell’ambito dell’Omnibus I ha introdotto una soglia de minimis di 50 tonnellate, pensata per esentare moltissimi piccoli importatori mantenendo però nel perimetro quasi tutte le emissioni rilevanti. Secondo la Commissione, la soglia consente di escludere circa il 90% degli importatori, continuando a coprire circa il 99% delle emissioni incorporate nei beni CBAM. È una scelta politicamente importante perché mostra una delle tensioni più forti della regolazione climatica europea: ridurre gli oneri amministrativi senza svuotare l’efficacia ambientale.
C’è poi il punto cieco degli export europei. Il CBAM protegge, almeno in teoria, il mercato interno dalle importazioni ad alta intensità carbonica, ma non risolve automaticamente il problema delle imprese europee che esportano in Paesi dove i concorrenti non pagano un prezzo del carbonio analogo. Con il phase-out delle quote gratuite ETS, questi produttori potrebbero trovarsi esposti sui mercati globali. Per questo, accanto alla revisione del CBAM, la Commissione ha proposto un Temporary Decarbonisation Fund: uno strumento temporaneo per sostenere alcuni settori esposti mentre si cerca una soluzione più strutturale nel quadro della revisione ETS. Anche qui le valutazioni divergono: per alcuni è un ponte necessario, per altri un intervento insufficiente o troppo indiretto rispetto al problema export.
Un sistema al bivio
La fase aperta nel 2026 è dunque più complessa di quanto suggerisca l’idea di una semplice “tassa sul carbonio alla frontiera”. Il CBAM è contemporaneamente un dispositivo climatico, uno strumento di politica industriale, un’infrastruttura di dati e una leva diplomatica. Deve evitare il carbon leakage senza trasformarsi in protezionismo opaco; deve premiare la decarbonizzazione reale senza moltiplicare scappatoie contabili; deve semplificare per le PMI senza perdere controllo sui grandi flussi emissivi; deve essere compatibile con il WTO e, al tempo stesso, sufficientemente forte da modificare le strategie produttive.
Il vero test non sarà soltanto il numero di certificati acquistati o il prezzo pubblicato trimestralmente dalla Commissione. Sarà la capacità del sistema di produrre dati affidabili e decisioni coerenti. Se importatori, operatori extra-UE, verificatori, autorità doganali e registri digitali funzioneranno in modo coordinato, il CBAM potrà diventare un’infrastruttura di mercato per la decarbonizzazione industriale. Se invece prevarranno valori default, incertezza metodologica, scarsità di verificatori, ricorsi e costi amministrativi sproporzionati, il rischio è che il meccanismo venga percepito come una barriera regolatoria più che come un prezzo climatico credibile.
Per le imprese la conclusione è già operativa: aspettare non conviene. Chi importa beni coperti dal CBAM deve mappare codici doganali, fornitori, emissioni, precursori e carbon price eventualmente pagati all’estero. Chi produce fuori dall’UE e vuole restare competitivo sul mercato europeo deve organizzare sistemi MRV solidi, verificabili e compatibili con la metodologia europea. Chi opera nei settori downstream deve seguire il negoziato perché il perimetro potrebbe cambiare in modo significativo nei prossimi mesi.
Il 2026 segna così il passaggio da una frontiera doganale a una frontiera carbonica. Il carbonio incorporato nelle merci non è più un’informazione ambientale accessoria. Diventa un elemento dei prezzi, dei contratti, delle strategie industriali e delle relazioni commerciali internazionali. E da questo momento, per le imprese che commerciano con l’Europa, decarbonizzare senza saperlo dimostrare non sarà più abbastanza.






