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Chi risponde dell’’omessa compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti?

L'art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nella formulazione vigente introdotta dal decreto "Terra dei fuochi" (convertito in legge n. 147/2025), prevede sanzioni amministrative per chiunque trasporti rifiuti non pericolosi senza formulario o con dati incompleti. La responsabilità coinvolge produttore e trasportatore: la norma individua entrambi come soggetti obbligati alla compilazione e sottoscrizione. Leggi l'analisi di Gaetano Alborino.

di Gaetano Alborino

L’articolo 258, comma 4, d. lgs. 152/2006, nella formulazione vigente dettata dal decreto-legge n. 116/2025 (decreto cd. “Terra dei fuochi”), convertito in legge 3 ottobre 2025, n. 147, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per “chiunque” effettua un trasporto di rifiuti non pericolosi, senza il formulario di identificazione dei rifiuti, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

La disciplina normativa di cui all’articolo 193, d.lgs. n. 152/2006, realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti al trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, con relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto, sia del trasportatore.

Pertanto, il produttore dei rifiuti si qualifica come soggetto obbligato dalla norma a formare e sottoscrivere il formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto esterno alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e garanzia.

Ergo, relativamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di persone nell’illecito amministrativo risiede già in re ipsa nell’articolo 193, d.lgs. n. 152/2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, in forza del quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugualmente obbligati a compilare e a sottoscrivere il formulario (assumendosene onere e responsabilità diretti), e, in caso di omissione o di irregolarità dell’obbligo assunto, entrambi (quali trasgressori principali), soggiacciono ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla relativa sanzione (Corte di cassazione, Sez. II,  n. 34031 del 2019).

L’articolo 258, quarto comma, d.lgs. n. 152/2006, non sanziona la sola condotta materiale del trasferimento del rifiuto da un posto all’altro, ma piuttosto tutta la filiera necessaria per l’organizzazione, la gestione, il controllo e l’esecuzione del trasporto illecito.

Rispondono quindi del fatto, in concorso tra loro, tutti i soggetti che hanno in concreto cooperato nello stesso, o che hanno comunque agevolato la commissione dell’illecito, ivi incluso colui che materialmente cede ad altri un rifiuto perché esso sia trasferito altrove, senza curarsi di predisporre i necessari formulari e la restante documentazione prevista dalla normativa speciale per assicurare la tracciabilità del trasporto del rifiuto.

Infatti, il successivo articolo 258, d.lgs. n. 152/2006, in tema di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, al comma 4 sanziona chiunque “effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti”; al comma 5, l’articolo 259, stabilendo una sanzione in misura ridotta, contempla dapprima l’ipotesi in cui siano formalmente incomplete o inesatte le indicazioni di cui ai commi 1 e 2, quanto alla prescritta comunicazione o alla tenuta del registro di carico e scarico, e poi la fattispecie, invocata dalla ricorrente, in cui le indicazioni di cui al comma 4, inerenti al formulario, siano formalmente incomplete o inesatte, ma contengano comunque tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.

La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare: “In tema di trasporto di rifiuti non pericolosi integra gli estremi della condotta tipica dell’illecito commesso in violazione dell’art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, e sanzionato dall’art. 258 del medesimo decreto, l’omissione, da parte del produttore e del trasportatore, dell’obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto, assumendosene onere e responsabilità diretti, atteso che in tema di sanzioni amministrative, l’articolo 5 della legge n. 689/81 rende applicabile la pena pecuniaria, non soltanto all’autore o ai coautori dell’infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale” (Cass. Sez. 2, 19/12/2019, n. 34031).

Tale principio è stato ripreso in numerose altre occasioni, sottolineando che oltre al trasportatore l’obbligo grava anche sul produttore. Sul punto si richiama il seguente principio di diritto: “In tema di rifiuti non pericolosi, il produttore si qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario di trasporto assieme al trasportatore e non come soggetto estraneo alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e di garanzia, integrando per entrambi la relativa omissione gli estremi della condotta tipica dell’illecito previsto dall’articolo 193, d.lgs. n. 152/2006, con la conseguenza che il fondamento della punibilità del concorso di persone in tale illecito amministrativo risiede già nell’articolo 193, d.lgs. n. 152 del 2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, e non nell’articolo 5 della legge n. 689 del 1981” (Cass. Sez. 2, 29/04/2022, n. 13580).

Nello stesso senso, altra pronuncia ha affermato: “I formulari di identificazione rifiuti devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, sia dal trasportatore sia, infine, dal destinatario; ne deriva che l’omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti” (Cass. Sez. 2, 14/04/2022, n. 12208).

Per le suesposte argomentazioni, la Corte di cassazione, Sez. II, Ordinanza 21 maggio 2026, n. 15605, ha ricompreso tra i soggetti punibili, per omessa compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, non solo il titolare dell’impresa cui è riconducibile l’attività di trasporto di rifiuti, in via continuativa e in modo professionale, ma anche il conducente del veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti, smentendo, peraltro, quanto aveva affermato sia il giudice di primo grado (Tribunale di Firenze), sia quello di secondo grado (Corte d’Appello di Firenze n. 88/2022 depositata il 14 gennaio 2022), per i quali, invece, punibile sarebbe stato soltanto il soggetto titolare dell’impresa di trasporto.