Skip to main content

Abbandono rifiuti, penalmente rilevante la condotta omissiva che si traduce in “acquiescenza consapevole”

Con la sentenza n. 16437 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione Sezione Terza penale torna sul reato di abbandono incontrollato di rifiuti ex art. 256 TUA: la responsabilità penale del proprietario del fondo non è automatica, ma può configurarsi quando il comportamento, anche omissivo, si traduce in un consenso implicito all'utilizzo del sito da parte di terzi. Leggi l'analisi di Federica Cela.

di Federica Cela

La pronuncia della Corte di Cassazione Sezione Terza penale, n. 16437 depositata il 7 maggio 2026 riporta alla luce il tema della responsabilità penale nel reato ambientale previsto dall’articolo 256 Tua e del concorso di persone nel reato.

Il ricorso prende le mosse dalla volontà del soggetto imputato di affermare la propria estraneità alla vicenda, in quanto proprietario del fondo e con esclusione di coinvolgimento nella condotta di abbandono incontrollato di rifiuti.

Sebbene sia vero che la responsabilità penale del proprietario del fondo non discenda automaticamente dal diritto reale di godimento sul bene, tuttavia il reato può dirsi configurato allorquando sussistano dei requisiti quali l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale di rifiuti nell’area determinata, l’eterogeneità dell’ammasso dei materiali, la definitività dell’abbandono, il degrado dello stato dei luoghi (cfr. Cass. Penale, Sezione Terza, n. 686 del 14 dicembre 2023).

La recente sentenza della Cassazione evidenzia come la responsabilità penale possa sussistere qualora vi sia un apporto diretto del soggetto agente nel conferimento dei rifiuti sul fondo ed un comportamento gestorio, anche di natura omissiva, che si traduce in un consenso implicito all’utilizzo del sito da parte di terzi.

Pertanto, il proprietario del fondo che depositi rifiuti sul terreno o che di fatto non ponga in essere azioni volte ad impedire che terzi lo facciano è parimenti responsabile penalmente.

Infatti ai sensi dell’articolo 40, secondo comma c.p. non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Il tema della condotta omissiva del proprietario del fondo rappresenta un argomento cruciale e molto discusso nel diritto penale ambientale, in quanto richiede un bilanciamento tra il principio di personalità della responsabilità penale e l’esigenza di tutela del territorio.

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della suprema Corte, la Cassazione ha dato particolare valore ad alcuni elementi spazio temporali, vale a dire ha valutato come rilevante il fatto che l’accatastamento dei materiali avvenisse in prossimità dei muri perimetrali e degli infissi dell’abitazione del soggetto proprietario del fondo ed in cui l’imputato risiedeva abitualmente e soprattutto la mancata adozione di misure di contenimento o la denuncia dell’abbandono da parte di ignoti di rifiuti, che si concretizza in una tolleranza prolungata.

La tesi difensiva secondo la quale non vi è un obbligo giuridico di rimozione per il proprietario incolpevole viene censurata dalla Cassazione in forza del principio di partecipazione al reato mediante un comportamento omissivo.
La tolleranza prolungata trasforma l’inerzia in una forma di agevolazione che permette l’utilizzo del terreno come sito di stoccaggio illecito.

Alla luce di tale posizione assunta dalla Suprema Corte, possiamo affermare che pur in assenza di un generale obbligo di vigilanza in capo al proprietario del fondo, possa configurarsi un comportamento gestorio positivo, nato dall’omissione del soggetto agente.

In altre parole, l’acquiescenza agevolatrice posta in essere dal soggetto agente fa sì che la condotta del soggetto stesso possa essere riqualificata come un consenso implicito che agevola l’attività illecita altrui.

Ancor più pesante è la responsabilità per un comportamento gestorio, omessa denuncia o recinzione del fondo, che, se unita alla consapevolezza dell’attività di stoccaggio, integra una partecipazione al reato di gestione illecita.

Per poter distinguere il caso in cui il proprietario sia “vittima” di scarichi abusivi o sia “gestore”, i giudici della Suprema Corte nella sentenza in esame hanno individuato alcuni elementi decisivi: la visibilità della discarica, la pertinenza dei rifiuti (oggetti estremamente personali) e la localizzazione strategica, rappresentata dall’accatastamento di materiali a ridosso dei muri perimetrali e degli infissi dell’abitazione.

Alla luce del ragionamento della Cassazione, dunque, il reato di gestione di rifiuti può essere commesso anche in forma concorsuale in tutti quei casi in cui il proprietario del fondo pone in essere una condotta, anche omissiva, tale per cui agevola o permette il deposito sistematico di rifiuti.

La sentenza 16437/2026 precisa che il comportamento omissivo assume rilevanza solo quando si trasforma in un contributo causale alla gestione illecita.

Il discrimine, dunque, tra liceità ed illiceità della condotta omissiva risiede nella natura dell’inerzia del titolare del fondo. Se il proprietario del fondo subisce lo sversamento dei rifiuti da parte di terzi su di un fondo non recintato e non si attiva per rimuoverli, tale condotta non integra automaticamente il reato di cui all’articolo 256 codice ambientale. Infatti, la norma in esame non configura un reato proprio del proprietario del fondo basato sulla mera titolarità del bene.

Al contrario, la condotta omissiva diventa penalmente rilevante quando si traduce in una forma di acquiescenza consapevole, vale a dire: se il proprietario è a conoscenza dello stoccaggio e, pur potendo intervenire, non lo fa, tale condotta è definibile come consenso implicito, che agevola l’utilizzo del fondo come discarica.

In questa ultima ipotesi, dunque, la condotta omissiva può integrare un concorso nel reato di gestione illecita di rifiuti.

Naturalmente per poter trasformare l’omissione in capo di imputazione, il Giudice dovrà rinvenire indici certi della partecipazione del proprietario, che possano sostenere l’imputazione.

Primo fra tutti la residenza sul luogo che esclude l’incolpevolezza dell’abbandono dei rifiuti; un altro indice è rappresentato dalla pertinenza dei rifiuti, vale a dire materiali riconducibili al proprietario del fondo. Infine, l’ubicazione dei cumuli, nel senso che i rifiuti sono posti vicino ai muri perimetrali dell’abitazione o addirittura agli infissi.