Gestione dei rifiuti e responsabilità: i doveri di vigilanza del produttore
Consegnare i rifiuti a un trasportatore autorizzato non basta per escludere la responsabilità del produttore. La giurisprudenza più recente chiarisce che il produttore è tenuto a verificare l'affidabilità del terzo e a esercitare un dovere di vigilanza attivo lungo l'intera catena della gestione, pena il concorso nelle responsabilità penali e amministrative. Leggi il commento del giurista Leonardo Salvemini.
di Leonardo Salvemini
Nel nostro ordinamento, la gestione dei rifiuti costituisce un’attività di pubblico interesse, la quale deve essere svolta nel rispetto dei principi che governano la materia ambientale, ivi compreso quello di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.
In altre parole, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (cfr., tra le molte, Cass. pen., Sez. III, 11/12/2019, n. 5912), in questa materia, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo gli stessi investiti di una posizione di garanzia.
Ne deriva una responsabilità anche del produttore, in caso di non corretta gestione del rifiuto allo stesso riferibile; responsabilità che non viene meno con la semplice consegna dei rifiuti a un soggetto terzo.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 188 del D.lgs. 152/2006, infatti, la consegna dei rifiuti dal produttore iniziale (o dal detentore) ad un intermediario, ad un commerciante, a un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti ovvero a un soggetto, pubblico o privato, addetto alla raccolta o al trasporto degli stessi, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Di contro, la responsabilità del produttore (o del detentore) per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa se gli stessi sono conferiti: a) al servizio pubblico di raccolta ovvero b) a soggetti autorizzati e il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore oppure, in caso di mancata ricezione del formulario, alla scadenza di detto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti.
Negli anni, tuttavia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’esenzione di responsabilità presuppone, non solo il rispetto delle suddette condizioni formali e documentali, ma anche la mancanza, in capo al produttore-detentore, di comportamenti colpevoli che lo rendano partecipe della commissione di illeciti ambientali per la mancata adozione di tutte le misure necessarie ad evitarli e che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda (cfr. Cassazione penale, sez. III, 09/12/2015, n. 3860).
Comportamenti che, se, in un primo momento, le Corti avevano individuato, più che altro, nella verifica delle autorizzazione dei soggetti a cui venivano affidati i rifiuti (cfr. Cassazione penale, sez. III, 09/12/2015, n. 3860), oggi qualificano come precisi obblighi di accertamento, comprensivi, in particolare, di verifiche sull’affidabilità del terzo, oltre che sull’esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico. È questo, infatti, quanto chiarito dalla Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 41051 del 24 settembre 2025, la quale ha rammentato come «l’affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell’affidabilità del terzo che dell’esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico) la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di “culpa in eligendo”», così alzando il livello di vigilanza richiesto al produttore nel momento in cui affida i propri rifiuti a soggetti terzi.
Ne derivano importanti novità che, proprio in virtù del sopra richiamato principio di responsabilizzazione e cooperazione, non possono che interessare tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione dei rifiuti.






