Responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 e direttiva CSRD: evoluzione della governance d’impresa
Direttiva CSRD e Modello 231 sembrano strumenti distanti. In realtà convergono sulla stessa logica: prevenzione dei rischi, controlli interni, responsabilizzazione degli organi societari. Riccardo Lucev analizza le aree di sovrapposizione e mostra come un sistema integrato di compliance possa trasformare la rendicontazione ESG da adempimento burocratico a strumento attivo di governance.
di Riccardo Lucev
Premessa
Negli ultimi anni, i concetti di sostenibilità ed ESG hanno assunto un ruolo sempre più centrale nel panorama dei sistemi di compliance aziendale, imponendosi come parametri fondamentali nella valutazione dell’operato delle imprese e nella misurazione della loro affidabilità complessiva.
La crescente attenzione del legislatore europeo verso tali tematiche risponde all’esigenza di orientare l’attività economica verso modelli di sviluppo responsabile, capaci di coniugare performance finanziaria, tutela dell’ambiente e rispetto dei diritti fondamentali, nella prospettiva di lungo periodo e preservando la continuità aziendale.
In questo scenario, strumenti giuridici e organizzativi che, almeno in apparenza, sembravano collocarsi su piani distinti, stanno progressivamente mostrando significative aree di convergenza. È il caso, in particolare, della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva CSRD) e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231/2001, entrambi accomunati da una logica di prevenzione dei rischi, rafforzamento dei controlli interni e responsabilizzazione degli organi societari, trovando un unico comune denominatore anche nell’innovato art. 2086, secondo comma, del Codice civile.
Direttiva CSRD e Modello 231, inquadramento normativo
La Direttiva (UE) 2022/2464, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 dicembre 2022 e recepita nell’ordinamento italiano mediante il Dlgs n. 125/2024, in vigore dal 25 settembre 2024, introduce la Corporate Sustainability Reporting Directive, ossia una normativa atta a migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità fornite dalle imprese.
La Direttiva si applica alle cosiddette “grandi imprese”, individuate in quelle società che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:
- un numero medio di dipendenti pari o superiore a 250;
- un fatturato annuo superiore a 40 milioni di euro;
- un totale dell’attivo patrimoniale superiore a 20 milioni di euro.
La CSRD si inserisce in un più ampio processo di superamento della tradizionale distinzione tra informazione finanziaria e informazione non finanziaria, imponendo alle imprese una rendicontazione strutturata degli impatti ambientali, sociali e di governance generati dalla propria attività.
Centrale, in tal senso, è il principio della doppia materialità, che richiede di valutare sia l’impatto dell’impresa sull’ambiente e sulla società (inside-out), sia i rischi e le opportunità che i fattori ESG producono sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa (outside-in).
La rendicontazione ESG deve riguardare, in particolare [1]:
- la dimensione ambientale, includendo l’uso delle risorse naturali, le emissioni di gas a effetto serra, la gestione dei rifiuti e le politiche di transizione energetica;
- la dimensione sociale, con riferimento alle condizioni di lavoro, alla salute e sicurezza, al rispetto dei diritti umani lungo la catena del valore, nonché alle politiche di inclusione e parità di genere;
- la dimensione di governance, comprendente la struttura degli organi societari, i sistemi di controllo interno, le politiche anticorruzione e i presidi di trasparenza.
Tali informazioni devono essere raccolte e comunicate attraverso l’obbligatoria compilazione di report di sostenibilità, redatti in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), adottati tramite il Regolamento delegato (UE) 2023/2772, sottoposti a verifica (limited assurance), da parte di soggetti indipendenti, e integrati all’interno del bilancio d’esercizio o della relazione sulla gestione.
Parallelamente, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231/2001 è un insieme di regole, presidi di controllo interno e protocolli di condotta (in una sola parola: un sistema integrato di compliance), che un’impresa adotta al fine di prevenire la commissione di reati tassativamente previsti dalla legge (i cosiddetti “reati presupposto”), commessi a suo interesse o vantaggio da parte di soggetti apicali o sottoposti.
L’efficace adozione del Modello 231 consente all’ente di beneficiare di una causa di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato – qualificata dalla dottrina come un tertium genus di responsabilità, riconoscibile in capo alle persone giuridiche – qualora esso dimostri:
- di avere adottato un Modello idoneo a prevenire i reati;
- di avere affidato la vigilanza sul suo funzionamento a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomia, indipendenza e continuità d’azione;
- che il reato è stato commesso – se da un soggetto apicale – mediante fraudolenta elusione del Modello [2].
Sebbene l’adozione del Modello 231 sia formalmente facoltativa, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni ne ha rafforzato il valore sostanziale, trasformandolo in un vero e proprio strumento di governance e di gestione del rischio.
Oggi il Modello 231 costituisce un elemento qualificante dell’assetto organizzativo dell’impresa e un indice rilevante di affidabilità nei confronti di investitori, partner commerciali e autorità di controllo, un sostanziale obbligo di legge come richiamato dal citato art. 2086, secondo comma, del Codice civile, in tema di adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Sinergia fra Direttiva CSRD e Modello 231
L’analisi del rapporto tra Direttiva CSRD e Modello 231 evidenzia una significativa sovrapposizione/convergenza tra le aree oggetto di rendicontazione ESG e quelle presidiate dal sistema di prevenzione dei reati previsto dal Dlgs n. 231/2001. In particolare, i profili ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro e di governance societaria costituiscono, al contempo, oggetto degli obblighi CSRD e ambito di rilevanza penale ai fini della responsabilità dell’ente.
I reati societari (articolo 25-ter del Dlgs n. 231/2001), i reati in materia di salute e sicurezza (articolo 25-septies del Dlgs n. 231/2001) e i reati ambientali (articolo 25-undecies del Dlgs n. 231/2001) rappresentano, infatti, il punto di intersezione tra sostenibilità e responsabilità 231. Ne deriva che le imprese soggette alla CSRD sono inevitabilmente chiamate a rafforzare i propri sistemi di controllo interno, anche attraverso un aggiornamento e una maggiore integrazione del Modello 231.
In aggiunta a ciò, giova sottolineare che la Direttiva CSRD non incide solo sul reporting di sostenibilità, ma insiste sul vero e proprio cuore della governance aziendale, rafforzando la responsabilità dei vertici nella definizione e nell’attuazione di politiche ESG coerenti, verificabili e integrate nei processi decisionali. In tale contesto il Modello 231 assume un ruolo strategico, in quanto può fungere da infrastruttura organizzativa di supporto alla rendicontazione ESG, essendo in grado di tradurre gli obblighi di rendicontazione in protocolli di prevenzione dei rischi e così contribuendo a garantire la coerenza tra le informazioni dichiarate e le prassi operative effettivamente adottate. Tale impostazione non solo si pone in linea con il principio degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati di cui all’articolo 2086 del Codice civile [3], ma risulta particolarmente rilevante in un’ottica di prevenzione del rischio di false comunicazione sociali e dei fenomeni di greenwashing [4] e greenhushing [5], che potrebbero esporre l’impresa a profili di responsabilità sia reputazionale, che giuridica [6].
Ma i punti di sinergia fra CSRD e ODV non si esauriscono qui: basti pensare, ad esempio, al ruolo dell’Organismo di Vigilanza, tradizionalmente deputato a monitorare l’efficace attuazione del Modello 231, il quale si ritroverebbe inevitabilmente a vigilare altresì sulla concreta applicazione di quanto previsto nei protocolli di condotta per la prevenzione, fra gli altri, dei rischi rilevanti ai fini ESG, consentendo di trasformare la rendicontazione in materia di sostenibilità da mero adempimento normativo a strumento attivo di prevenzione dei reati.
Un ulteriore livello di integrazione fra Modello 231 e Direttiva CSRD potrebbe riguardare la gestione della cosiddetta “catena del valore”: la CSRD, invero, richiede di considerare gli impatti ESG non solo interni, ma anche lungo tutta la filiera commerciale, dai partner ai fornitori. In questo preciso contesto, il Modello 231 si inserisce con la redazione di un Codice Etico cui debbono attenersi tutti coloro che operano in nome e per conto dell’impresa, prevedendo altresì l’inserimento di clausole contrattuali ai fini del rispetto della compliance 231 in ogni rapporto commerciale stipulato a seguito dell’adozione del Modello, adottando procedure di selezione e valutazione dei fornitori, ispirandole anche ai principi di derivazione CSRD e prevedendo che le politiche di sostenibilità siano rispettate lungo l’intera catena. In altre parole, il Codice Etico potrebbe fungere da vero e proprio veicolo dei principi di sostenibilità e responsabilità sociale anche tra partner, consulenti, fornitori e collaboratori esterni, consolidando una cultura aziendale che sia, al contempo, ispirata alla legalità e alla responsabilità ambientale e sociale.
Ma non solo: nell’ambito della costruzione del Modello 231, l’entità deve avere chiara la catena del valore, ovvero le interrelazioni logiche, operative e funzionali tra le controparti contrattuali con le quali trasforma i fattori della produzione in beni e servizi, creando valore, nella consapevolezza che, se nell’ambito della catena del valore vi sono attori non conformi alle norme e al regolamento (perché, ad esempio, sfruttano personale irregolare nell’ambito della produzione e dei servizi esternalizzati dall’entità), i rischi di coinvolgimento anche indiretto o in concorso, possono ribaltarsi sull’entità redattrice del Modello 231.
Infine, anche per quanto concerne la predisposizione del cosiddetto “risk assessment”, l’integrazione fra Modello 231 e CSRD consentirebbe di costruire una mappatura dei rischi più completa, che tenga conto sia delle conseguenze interne (responsabilità dell’ente, sanzioni, impatti economici), sia delle implicazioni esterne nei confronti degli stakeholders. Per avere un’idea, basti pensare a un mancato monitoraggio delle emissioni in atmosfera: se questa condotta dovesse rivelarsi strumentale alla commissione di un reato presupposto 231, quale, a mero titolo esemplificativo, l’inquinamento ambientale, la società si ritroverebbe esposta a sanzioni amministrative in materia ambientale, a sanzioni amministrative dipendenti da reato, a ingenti danni reputazionali e a una minorata fiducia da parte degli investitori.
Considerazioni conclusive
La Direttiva CSRD rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di evoluzione della governance d’impresa, segnando il definitivo superamento di una concezione meramente formale della sostenibilità. L’obbligo di rendicontazione ESG, invero, impone alle grandi imprese di dotarsi di assetti organizzativi e sistemi di controllo idonei a garantire l’affidabilità delle informazioni e la coerenza tra dichiarazioni e comportamenti effettivi.
In tale contesto, il Modello 231 assume un ruolo di particolare rilievo, configurandosi come strumento privilegiato per l’integrazione dei profili di sostenibilità nei sistemi di compliance aziendale.
La sinergia fra CSRD e Modello 231 consente alle società di sviluppare un approccio unitario alla gestione dei rischi, capace di coniugare prevenzione dei reati, trasparenza informativa e responsabilità sociale. In particolare, l’adozione di un sistema integrato di compliance 231 ed ESG non solo riduce il rischio di sanzioni e responsabilità per l’ente, ma contribuisce altresì a rafforzare la fiducia degli stakeholders, migliorando la reputazione aziendale e la competitività sul mercato.
In questa prospettiva, è evidente che la convergenza fra CSRD e Modello 231 appare non come una mera sovrapposizione di adempimenti, bensì come una naturale evoluzione dei modelli di governance, inevitabilmente orientati a una crescita sostenibile, responsabile e conforme ai principi di legalità.
Le strutture di controllo endogeno ed esogeno in ambito aziendale (quali, ad esempio, sindaci, revisori, funzioni di controllo interno etc.) non possono non tenere conto di queste complesse evoluzioni, in cui la continuità aziendale si permea di sostenibilità in un intreccio complesso, ma essenziale.
[1] Sul punto vedasi: https://www.impresaediritto.it/2025/03/06/la-nuova-direttiva-europea-csrd-per-la-rendicontazione-di-sostenibilita-opportunita-per-le-imprese-ed-implicazioni-sulla-governance-aziendale-e-la-responsabilita-da-reato-ex-d-lgs-231-2001/
[2] Articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 231/2001: «Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:
- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).».
[3] Articolo 2086 del Codice civile: «L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
[4] Ossia una tecnica di comunicazione e marketing utilizzata dalle aziende per presentare le proprie attività come ecosostenibili, enfatizzando gli aspetti positivi e nascondendo gli impatti ambientali negativi.
[5] Anche noto come “silenzio verde”, ovvero quel fenomeno che si verifica quando una società annuncia obiettivi di sostenibilità, ma non comunica i risultati o gli sforzi per raggiungerli, cagionando una mancanza di trasparenza e fiducia nei confronti delle pratiche aziendali sostenibili.
[6] Sul punto vedasi il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “Modello 231 e fattori ESG: l’importanza di una virtuosa connessione”, 12 luglio 2024.






