Cancellazione dal RENTRI entro il 30 marzo per consorzi e piccole partite iva
La legge di bilancio 2026 ha escluso dalla tracciabilità digitale dei rifiuti una platea significativa di soggetti come gli imprenditori agricoli con volume d'affari sotto gli 8.000 euro, imprese con meno di 10 dipendenti, parrucchieri e altri professionisti. Per ottenere la cancellazione con effetto immediato, il termine è il 30 marzo. Leggi l'aggiornamento di Paola Ficco.
di Paola Ficco
Scade lunedì 30 marzo il termine di cancellazione dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) con effetto immediato per i soggetti che la legge di Bilancio 2026 ha escluso dalla tracciabilità digitale (legge 199/2025, articolo 1, comma 789). Tale effetto immediato si produce in «conseguenza di applicazione di norma primaria intervenuta». Lo ha comunicato il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), con una nota del 30 gennaio, sul portale Rentri ma che, esplicitamente, esclude «il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati». Diversamente, la cancellazione decorre dall’anno solare successivo. Quindi, per non rischiare di doversi confrontare ancora almeno per un anno con la tracciabilità digitale dei rifiuti, conviene affrettarsi a chiudere la partita con il Rentri entro la fine di marzo. Per cancellarsi si visita il sito www.rentri.gov.it e tramite l’area «Operatori» si avvia la pratica di cancellazione, accedendo alla procedura di «Variazione» e poi di «Cancellazione», pagando 10 euro per ogni unità locale. I nuovi esclusi dall’obbligo di iscrizione sono i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, indicati all’articolo 237, comma 1, Dlgs 152/2006. Si aggiungono i seguenti produttori di rifiuti non pericolosi: imprenditori agricoli all’articolo 2135, Codice civile, con volume di affari annuo non superiore a 8mila euro; imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti da se stesse prodotti e iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo gestori (restano però tenute all’iscrizione se obbligate come produttori); imprese ed enti che non hanno più di 10 dipendenti. La platea degli esclusi si completa con i seguenti produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dai dipendenti: imprenditori agricoli all’articolo 2135, Codice civile; parrucchieri e barbieri, estetisti, tatuatori, manicure e pedicure che producono anche rifiuti come aghi, siringhe e taglienti (Codice Eer 180103*); produttori non organizzati come enti o imprese (ad esempio, professionisti come medici, dentisti, Terzo settore o piccoli operatori economici). In questi casi, però, per i rifiuti pericolosi, il registro di carico e scarico deve essere sostituito dalla conservazione progressiva per tre anni del formulario (o del documento di conferimento rilasciato dal raccoglitore nell’ambito del circuito organizzato di raccolta all’articolo 183), anche ai fini del Modello unico di dichiarazione ambientale. Se i registri sono tenuti in modo tradizionale, invece, resta il regime di iscrizione e utilizzo del Rentri. Poiché, però, l’esclusione dal Rentri non significa essere esclusi dal formulario, tutti i soggetti indicati come non obbligati al Rentri devono usare solo il formulario cartaceo. Si ricorda che la legge di conversione del Dl Milleproroghe (26/2026, articolo 13, comma 5-bis) ha stabilito che, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alla modalità digitale (xFir) il formulario dei rifiuti può continuare a essere emesso in formato cartaceo.






