RENTRI, tra geolocalizzazione e privacy dei lavoratori
La geolocalizzazione del trasporto rifiuti obbligatoria ai fini della tracciabilità prevista dal RENTRI non viola il divieto di sorveglianza e la privacy dei lavoratori, se utilizzata solo per gli scopi ambientali. A chiarirlo è una nota diffusa il 4 febbraio 2026 dall’Ispettorato Nazionale sul Lavoro (INL). Leggi l’approfondimento di Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
La geolocalizzazione del trasporto rifiuti obbligatoria ai fini della tracciabilità prevista dal RENTRI non viola il divieto di sorveglianza e la privacy dei lavoratori, se utilizzata solo per gli scopi ambientali.
Nota Ispettorato
L’Ispettorato Nazionale sul Lavoro (INL), ha diffuso il 4 febbraio 2026, la Nota protocollo n. 831 del 28 Gennaio 2026, con cui ha fornito agli operatori del settore indicazioni e chiarimenti in merito alla «Applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal RENTRI», riguardo alla compatibilità tra l’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi che movimentano e trasportano rifiuti, come previsto dal Decreto ministeriale n. 59 del 2023, e la tutela della riservatezza dei lavoratori prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa sulla privacy.
Rifiuti geolocalizzati
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) n. 59 del 2023, Regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», prevede l’attuazione dell’obbligo di tracciabilità dei i dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto, disciplinando la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti stessi, con l’obbligatoria installazione di appositi sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi.
Sorveglianza sul lavoro
La disciplina, come evidenziato dalle istanze degli operatori, interferisce con le previsioni dell’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970, cd Statuto dei Lavoratori, che espressamente prevede il divieto di effettuare controlli a distanza dell’attività dei lavoratori, prevedendo la possibilità di installare esclusivamente impianti audiovisivi e altre apparecchiature di controllo solo se richiesti per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, nel rispetto delle procedure di garanzia prevista dalla norma, ovvero con l’accordo preventivo con le rappresentanze sindacali o dietro autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, competente a dettare le modalità per l’uso di tali impianti, ma sempre nel rispetto della normativa sulla privacy e assicurando l’adeguata informazione dei lavoratori.
Aziende esonerate
Numerose aziende iscritte al RENTRI hanno chiesto all’INL di chiarire se l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituisca o meno un requisito di idoneità tecnica indefettibile, così da comportare l’eventuale equiparazione degli impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, con il conseguente esonero dall’applicazione della procedura prevista dallo Statuto dei Lavoratori.
Norma speciale
A fronte della normativa e delle previsioni dell’articolo 188-bis del Codice dell’Ambiente, che impone il tracciamento dei dati sui percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti, quale norma di carattere speciale, l’Ispettorato evidenzia come l’installazione degli strumenti di geolocalizzazione costituisca una condizione di esercizio dell’attività d’impresa, come tale esclusa dal campo di applicazione del richiamato articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, non ricorrendo in capo al datore di lavoro le legittimanti esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, né potendo il sistema GPS essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.
Tuttavia, la nota dell’INL sottolinea come l’utilizzo degli strumenti di geolocalizzazione, previsti dalla normativa ambientale, debba essere utilizzata esclusivamente per le finalità prevista, viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze, organizzative, produttive, come pure di tutela del patrimonio aziendale o di sicurezza sul lavoro, dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dalla disciplina lavoristica.






