Terre e rocce, nuove indicazioni del Mase sul regime EoW
Il 7 novembre MASE ha pubblicato riscontro a un interpello ambientale in materia di cessazione della qualifica di rifiuto «caso per caso» delle terre e rocce da scavo, rispondendo a numerosi quesiti posti da una Amministrazione comunale. Tra le altre cose, sono emersi importanti chiarimenti sulla possibilità di applicare la disciplina «End of Waste». Leggi l’articolo di Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il 7 novembre 2025, il riscontro all’interpello ambientale, 3 novembre 2025, n. 204986, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto «caso per caso» delle terre e rocce da scavo, rispondendo a numerosi quesiti posti da una Amministrazione comunale e fornendo chiarimenti in merito alla possibilità di applicare la disciplina «End of Waste» alle terre e rocce da scavo provenienti da attività di bonifica e sui limiti e criteri a esse applicabili, alle procedure di vagliatura e di miscelazione, ai materiali di riporto e agli aggregati e alle relative autorizzazioni ambientali.
Terre e rocce escluse
Rispondendo al primo quesito sottoposto all’attenzione del Ministero, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Mase ha innanzitutto ribadito che le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica e i rifiuti interrati, non rientrano nel campo di applicazione del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, quale «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006», che espressamente esclude dalla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati e gli inerti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
In linea con le definizioni del Codice dell’Ambiente, il riscontro ribadisce, riguardo al materiale di riporto classificato come rifiuto, che qualora non provenga da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica, rientra nel campo applicativo della richiamata disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione, laddove sia attribuito uno dei codici EER ammessi dallo stesso Regolamento.
Altri inerti
Pertanto, nel caso di operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto relative, in tutto o in parte, a rifiuti diversi da quelli elencati dal Dm n. 127 del 2024 oppure rifiuti destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti, sarà necessario ottenere il rilascio delle apposite autorizzazioni «caso per caso», in linea con le previsioni dell’articolo 184-ter del Testo Unico ambientale, sottolineando la conseguenza per cui, una volta esclusa l’applicazione anche dei valori limite di concentrazione degli inquinanti indicati dalle tabelle del Regolamento, spetta alle Autorità competenti all’autorizzazione, con valutazioni specifiche puntuali per garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute umana, individuare le tipologie di lavorazioni idonee, in base agli inquinanti rilevati nelle matrici ambientali e agli scopi finali, anche con il supporto tecnico delle apposite Linee Guida dell’ISPRA e Linee Guida SNPA n. 41/2022 per l’applicazione della disciplina End of Waste.
Aggregato recuperato
In merito a una eventuale fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il Mase rispondendo al quesito sul punto, evidenzia che il deposito e la movimentazione effettuati presso il produttore siano organizzati in modo tale da scongiurare la miscelazione dei singoli lotti, dovendo, anche in questo caso, le specifiche condizioni per la gestione dei lotti essere individuate dall’Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, sottolineando che, in linea generale, un’eventuale miscelazione di più lotti dovrebbe avvenire solo tra materiali per i quali sia già stata verificata la cessazione della qualifica di rifiuto e destinati allo stesso scopo specifico, per garantire che anche il prodotto ottenuto dalla miscelazione dei lotti rispetti i requisiti prestazionali e ambientali fissati per tale utilizzo.
Autorizzazioni aggiornate
Altro chiarimento riguarda l’interpretazione dell’articolo 8 del Dm n. 127 del 2024, rilevando il Mase che la norma ha disposto l’obbligo per il produttore di aggregato di presentare, entro 180 giorni dall’entra in vigore, un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione, potendo continuare a operare in conformità ai titoli posseduti, nelle more dell’adempimento di tale obbligo, che grava su tutti i produttori, senza esclusioni, mentre nel caso di autorizzazioni «caso per caso» già rilasciate, che come detto sono escluse dal Regolamento, le stesse restano valide sino a loro scadenza, non essendo soggetti alla novella dell’articolo 184-ter del Tua, che prevede ora il parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente.
Rifiuti in discarica
In ultimo, rispondendo al quesito relativo all’utilizzo di rifiuti in discarica ai sensi del Decreto 5 febbraio 1998 per scopi ingegneristici, il Mase chiarisce come la cessazione della qualifica di rifiuto si concretizza solo se sono integralmente rispettate le condizioni dell’articolo 184-ter, comma 1, Codice ambientale, mentre negli altri casi l’operazione si configura come ordinaria attività di recupero e non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina relativa all’End of Waste.






