Reati: deposito incontrollato di scarti “tripartito” in tre figure delittuose
Aldo Natalini offre la sua analisi del Dl “terra dei fuochi”, che riorganizza a sorpresa lo statuto penale dell’ambiente facendo riferimento, anzitutto, alle condotte di abbandono di rifiuti, passando, poi, per quelle di gestione non autorizzata di rifiuti, di discarica abusiva ed altre fattispecie ambientali “minori”.
di Aldo Natalini
Il Dl “terra dei fuochi”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025, riorganizza a sorpresa lo statuto penale dell’ambiente contenuto nel Dlgs n. 152/2006 (Testo unico dell’ambiente), con riferimento, anzitutto, dalle condotte di abbandono di rifiuti, passando, poi, per quelle di gestione non autorizzata di rifiuti, di discarica abusiva ed altre fattispecie ambientali “minori”.
Una vera e propria “rivoluzione” dal punto di vista della “tassonomia” penalistica, stante l’abbandono (pressoché totale) del tralatizio modello “contravvenzionale” – la cui brevità dei termini prescrizionali è stata in effetti considerata unanimemente uno dei fattori alla base della tendenziale “ineffettività” del livello di tutela – in favore di quello delittuoso, con tutte le conseguenze di sistema che ne derivano, non solo di diritto sostanziale (per tutte, giustappunto, i più lunghi termini di prescrizione e l’imputazione a titolo esclusivamente doloso), ma soprattutto di diritto processuale (per tutte, la cautelabilità dei “nuovi” delitti).
Cominciando la presente disamina dall’intervento più significativo operato sul versante delle fattispecie di abbandono di rifiuti lato sensu intese, le ipotesi di violazione del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti da parte dei privati, prima dell’odierno intervento novellistico, erano disciplinate dagli articoli 255 e 256, comma 2, del Tua, a seconda che il soggetto attivo fosse “chiunque” o, rispettivamente, il “titolare di imprese” o “responsabile di enti ed imprese”.
Nell’assetto originario, l’articolo 255, comma 1, Tua prevedeva un’ipotesi di illecito amministrativo “comune” commissibile dal privato che trovava il proprio corrispondente reato contravvenzionale “proprio” per l’ipotesi di abbandono o deposito incontrollato commesso dai suddetti soggetti qualificati nella contravvenzione dell’articolo 256, comma 2, Tue, con una sanzione variabile a seconda della natura – pericolosa o meno – del rifiuto.
Su questo assetto “bipartito” era poi intervenuto, due anni fa, nel contesto di un altro provvedimento d’urgenza ma in tema di incendi boschivi, l’articolo 6-ter Dl n. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2023 che, invariato il precetto, aveva criminalizzato l’illecito “comune” del privato elevandolo anch’esso a rango di contravvenzione punita con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro (quindi sempre oblazionabile ex articolo 162 Cp), aumentata fino al doppio (da 2.000 a 20.000 euro) se l’abbandono riguardava rifiuti pericolosi (nel senso che la contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all’articolo 256, comma 2, Dlgs n. 152/2006, si pone in rapporto di specialità, ex articolo 15 Cp, con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall’articolo 255, comma 1, Dlgs, come novellato dall’articolo 6-ter Dl n. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2023, in precedenza, costituenti illecito amministrativo, vedi Cassazione, sezione III penale, n. 18046/2024).
L’odierno provvedimento d’urgenza – dopo soli due anni da quella novella – torna nuovamente sulla materia dell’abbandono di rifiuti ristrutturandone lo statuto penalistico in senso ulteriormente repressivo e modificandone profondamente l’“architettura” sin dalle fondamenta.
Il Dl n. 116/2025, come definitivamente convertito dalla legge n. 147/2025, da un lato abroga (articolo 1, comma 1, lettera d, numero 3) l’articolo 256, comma 2, Tua e, dall’altro, prefigura tre livelli progressivi di offesa, cui corrispondono tre distinti nuovi reati, completamente riscritti con la tecnica novellistica (articolo 1, comma 1, lettera c) in seno al Tua:
1) abbandono di rifiuti non pericolosi (articolo 255, comma 1, Tua)
2) abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-bis Tua)
3) abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-ter Tua)
A loro volta, come vedremo, ciascuna delle tre fattispecie di fresco conio si “sdoppia” sul piano sanzionatorio a seconda del soggetto attivo del reato (privato cittadino versus imprenditore o titolare di ente), dando dita a distinte fattispecie proprie, costruite (verosimilmente) come reati autonomi (ma, sulla natura giuridica, occorrerà attendere come si esprimerà la futura giurisprudenza, prevedendosi parecchi dubbi interpretativi al riguardo, peraltro densi di conseguenze pratiche: dalla bilanciabilità ex articolo 69 Cp al criterio imputativo psichico).
Il precetto è rimasto invariato in tutte e tre le figure criminose mentre le novità riguardano – come detto – la “tassonomia” e, quindi, le sanzioni, sia principali sia accessorie, a loro volta inasprite ; spiccano anche taluni eventi (o pericoli di eventi) ambientali che connotano, come leitmotiv non solo di questi reati, gli articoli 255-bis e 255-ter Tua, nonché talune puntualizzazioni, solo in parte innovative, in tema di confisca obbligatoria.
Abbandono di rifiuti non pericolosi (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera b)
Al primo livello di offesa si pone, d’ora in poi, il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 255, comma 1, Tua, come riscritto all’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl in commento, a partire dalla sua nuova rubrica che da «Abbandono di rifiuti» viene trasformata in «Abbandono di rifiuti non pericolosi».
La nuova intitolazione recante l’“aggettivazione” («non pericolosi») si spiega in ragione della necessità di differenziare questo titolo di reato dall’altro che punisce separatamente (e non più all’interno di un apposito periodo, a mò di aggravante) l’abbandono dei rifiuti pericolosi, d’ora in poi inserita in un diverso e nuovo articolo (l’articolo 255-ter Tua, su cui vedi postea).
L’articolo 255 Tua nella nuova formulazione, al comma 1, primo periodo, ripropone, nel precetto, la fattispecie contravvenzionale già ivi contenuta (come rimaneggiata nel 2023) modificandone solamente la sanzione pecuniaria che viene inasprita passando da 1.000 a 1.500 euro nel minimo e da 10.000 a 18.000 euro nel massimo. Trattandosi di pena pecuniaria congiunta, la forbice sanzionatoria consente l’oblazione comune nelle forme (obbligatorie) dell’articolo 162 Cp, come pure è consentita, sussistendone i presupposti, l’oblazione “ambientale” prevista dalla parte VI-bis del Tua (invece preclusa per tutte le altre figure “delittizzate”).
Resta ferma la descrizione del precetto che, nella forma di “norma penale in bianco”, ricomprende le condotte di abbandono, deposito ed immissione nelle acque superficiali o sotterranee, commesse in violazione delle disposizioni (extrapenali) degli articoli 192, commi 1 e 2 (che pone il divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti nel suolo, nonché di immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee), 226, comma 2 (che stabilisce specifiche modalità per il conferimento degli imballaggi, secondari o terziari, nel circuito dei rifiuti urbani) e 231, commi 1 e 2, Tua (che pone in capo ai proprietari dei veicoli fuori uso il dovere di consegna a un centro di raccolta autorizzato per la rottamazione).
Al secondo periodo viene altresì prevista la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi (nel testo d’urgenza, sul punto modificato dalla legge di conversione, il periodo era da uno a quattro mesi, NdA) qualora l’abbandono o il deposito siano effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, con espresso rinvio all’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo II, sezione II del Codice della strada.
All’inedito comma 1.1. dell’articolo 255 Tue, costituente una fattispecie distinta, soggettivamente qualificata in quanto riferita esclusivamente ai titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del previsto divieto, viene trasposto, per esigenze di razionalizzazione “topografica”, quanto già contenuto nell’abrogato articolo 256, comma 2, Tua recante il presidio penale nel caso in cui l’autore fosse stato qualificato. Resta ferma la natura (contravvenzionale) e il contenuto del precetto ma come, nella fattispecie del comma precedente, vengono innalzate le sanzioni sia detentive che pecuniarie (arresto da sei mesi a due anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro), la cui (immutata) alternatività implica la perdurante possibilità di estinzione tramite oblazione (qui) facoltativa nelle forme (discrezionali) stabilite dall’articolo 162-bis Cp; del pari, resta possibile l’oblazione “ambientale” prevista dalla parte VI-bis del Tua, sussistendone i requisiti di legge.
Entrambe le fattispecie novellate recano una clausola di riserva volta ad escluderne l’applicazione nei casi in cui il fatto integri un più grave reato.
Non è chiaro se la condotta tenuta dall’imprenditore ovvero dal responsabile di ente configuri una circostanza aggravante oppure una fattispecie autonoma di reato (tesi che potrebbe preferirsi se si considera che il comma 1.1. costruisce il precetto e la sanzione in modo autonomo, senza rinvii interni all’ipotesi del comma 1).
I nuovi illeciti amministrativi di divieto di abbandono di mozziconi e di rifiuti di piccolissime dimensioni e divieto di abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori
Accanto alle figure contravvenzionali sopra descritte, il legislatore della conversione ha coniato, all’interno dell’articolo 255 Tue, due nuovi illeciti amministrativi sanzionati con pena pecuniaria.
Nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 255, interamente sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 3, del Dl in commento, come convertito dalla legge n. 147/2025 si sanziona in via amministrativa col pagamento di una somma da 80 a 320 euro la violazione del divieto di abbandono di rifiuti («mozziconi») di prodotti da fumo (articolo 232-bis Tua) e di «rifiuti di piccolissime dimensioni» (articolo 232-ter Tua, all’interno del quale sono annoverati, secondo un’elencazione pacificamente non tassativa: scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare).
Nel corso dell’esame al Senato del Ddl di conversione è stato poi definitivamente inserito nel medesimo articolo 255 Tua l’inedito comma 1.2 ai sensi del quale, «salvo che il fatto costituisca reato», è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 CdS.
Ai sensi del successivo comma 1-ter, anch’esso di nuovo conio, l’accertamento di ambedue le violazioni può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati urbani. L’utilizzo di tale sistema di rilevazione consentirà, pertanto, come già avviene ad esempio con gli autovelox ai sensi dell’articolo 201, comma 1-bis, CdS, di differire la contestazione della violazione, ferma la necessità di una chiara identificazione dell’autore dell’illecito.
La competenza all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria è in capo al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione.
La Giurisprudenza di legittimità sull’abbandono di rifiuti
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 2, Dlgs n. 152/2006, è necessaria la sola qualifica soggettiva dell’autore della condotta e non anche la derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa, integrandosi la stessa ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza, atteso che il collegamento tra le fattispecie rispettivamente previste dai commi 1 e 2 del citato articolo 256 riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva.
- Cassazione, sezione III penale, sentenza 18 gennaio 2024 n. 18046, Palazzo, Ced 286362-01
La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all’articolo 256, comma 2, Dlgs n. 152/2006, si pone in rapporto di specialità, ex articolo 15 Cp, con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall’articolo 255, comma 1, Dlgs, come novellato dall’articolo 6-ter Dl n. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, in precedenza, costituenti illecito amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione con la quale era stata ritenuta configurabile la contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 2, Tua a fronte dell’abbandono di rifiuti domestici da parte del titolare di un’impresa).
- Cassazione, sezione III penale, sentenza 18 gennaio 2024 n. 18046, Palazzo, Ced 286362-02
In tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all’articolo 256, comma 2, Dlgs n. 152/2006, pur avendo in comune con l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 255, comma 1, del medesimo decreto le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del legale rappresentante di una società di demolizione che aveva collocato materiale qualificabile come rifiuti in un’area adiacente al capannone adibito a luogo di rottamazione)
- Cassazione, sezione III penale, sentenza 23 gennaio-15 gennaio 2020 n. 15234, Lo Bartolo, Ced 278853
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all’articolo 256, comma 2, del Dlgs n. 152/2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all’autore della violazione, sicché non rientra in esso, bensì nell’ipotesi dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 255, comma 1, la condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico.
- Cassazione, sezione III penale, sentenza 17 gennaio-9 febbraio 2012 n. 5042, Golfrè, Ced 252131
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all’articolo 50, comma 1, del Dlgs n. 22/1997, ora articolo 255, comma 1, del Dlgs n. 152/2006, ricorra l’elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti.
- Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 maggio-3 settembre 2007 n. 33766, Merlo, Ced 238859 (conforme Id., sentenza 19 settembre-6 novembre 2003 n. 42377, Pm in proc. Sfrappini, Ced 226585)
Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera c)
Al secondo livello offensivo in tema di abbandono di rifiuti si pone il neonato delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, di cui al novello articolo 255-bis Tua, come inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del Dl “terra dei fuochi” in commento, come definitivamente convertito dalla legge n. 147/2025.
Si tratta di una previsione del tutto inedita ricavata, nel contesto della generale opera di “delittizzazione” perseguita dal legislatore d’urgenza, dai fatti già incriminati dalle contravvenzioni di cui agli articoli 255, commi 1 e 1.1, Tua (abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi commessi da privati ovvero dai titolari di imprese e responsabili di enti) al ricorrere di determinati «casi particolari» ritenuti sintomatici di un disvalore penale aggiunto, tale da giustificare la rinnovata “tassonomia” (da contravvenzione a delitto).
È punito a titolo delittuoso con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque, in violazione degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se:
a) dal fatto «deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento […] delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo […] di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna»;
b) il fatto «è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze» (vedi box in alto a pagina 68).
Dal punto di vista strutturale, i suddetti «casi particolari» enumerati nelle due lettere a) e b), peraltro assai problematici a livello probatorio, hanno valenza specializzante (per aggiunta: articolo 15 Cp) rispetto alle fattispecie-base previste dall’articolo 255, commi 1 e 1.1., Tua e – come si vedrà – costituiscono una sorta di fil rouge nella trama del Dl n. 116/2025, che sembra aver qui in parte mutuato le “matrici ambientali” tipizzate nell’articolo 452-bis Cp in tema di inquinamento ambientale.
Dal punto di vista politico-criminale, le casistiche «particolari» sopra descritte sembrano rispondere alla (frettolosa) volontà punitiva del legislatore del 2025 di inasprire la risposta sanzionatoria nelle ipotesi di progressione dell’offesa in cui l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti (non pericolosi) innescano o, comunque, possono determinare conseguenze (concretamente) pericolose per il bene ambiente e per i beni individuali connessi, salvo addivenire ad esiti piuttosto discutibili (perché mai abbandonare rifiuti non pericolosi in un sito già contaminato dovrebbe essere più grave che abbandonarli in un sito non contaminato? oltre che sperequati rispetto agli ecodelitti del Cp.
Dal punto di vista fenomenico, la nuova figura criminis sembra alludere a una realtà (alquanto improbabile) di abbandono saltuario di rifiuti non pericolosi in quantità modesta (altrimenti scatterebbe il reato di discarica abusiva: vedi postea a pagina 59) e ciononostante capace di creare i pericula sopra descritti, il cui inverarsi, peraltro, appare di ardua dimostrabilità empirica (è richiesto il pericolo per un numero indeterminato di persone, oppure basta il pericolo anche solo di alcune persone pre-determinate?).
Anche con riferimento a tale nuova ipotesi criminosa, è previsto un aggravamento del trattamento sanzionatorio in relazione alla qualità soggettiva degli autori, con la previsione della reclusione da 9 mesi a 5 anni e sei mesi, ove il fatto sia commesso da siano titolari di imprese o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono in acque superficiali o sotterranee al ricorrere di una delle condizioni “particolari” sopraelencate.
Viene inoltre replicata la previsione della sospensione della patente per un periodo compreso tra i 2 e i 6 mesi, quale sanzione amministrativa accessoria, applicabile nei confronti del conducente del veicolo, quando l’abbandono o il deposito dei rifiuti avvenga mediante l’utilizzo dei veicoli a motore.
Circa la natura giuridica della nuova fattispecie delittuosa, si pone il dubbio interpretativo dalle rilevanti implicazioni di sistema in punto, tra l’altro, di regime di imputazione delle circostanze (articolo 59, commi 2 e 3, Cp), loro bilanciabilità (articolo 69 Cp) e – soprattutto – di computo dei termini prescrizionali (articolo 157, comma 2, Cp):
- se trattasi di circostanza aggravante dei reati (contravvenzionali) dell’articolo 255, commi 1 e 1.1. Tua, con conseguente sussunzione sotto la categoria dogmatica dei delitti aggravati dall’evento (come, ad esempio, l’articolo 452-ter Cp in materia di inquinamento ambientale) da (ri)leggere in ottica costituzionalmente orientata al principio di colpevolezza (articolo 27 Costituzione);
- oppure se trattasi di reato autonomo, “gemmato” dall’elevazione della contravvenzione-base in delitto in costanza degli elementi («casi particolari») specializzanti (per aggiunta) ivi previsti.
L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA)
(Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera a)
L’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dl “terra dei fuochi”, come definitivamente convertito, prevede una particolare disciplina sanzionatoria amministrativa a carico dell’impresa che, esercitando abusivamente l’attività di trasporto di cose per conto di terzi, commetta una violazione delle disposizioni del Testo unico dell’ambiente, approvato col Dlgs n. 152/2006 (Tua).
In particolare, si introduce all’articolo 212 Tua, dopo il comma 19-bis, l’inedito comma 19-ter ai sensi del quale, ferme restando le sanzioni penali previste per il reato di cui all’articolo 256 che punisce l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l’impresa che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali (ANGA) e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta (recante il sistema delle sanzioni del codice dell’ambiente) nell’ambito dell’attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, anche alla sanzione accessoria della sospensione da quindici giorni a due mesi dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
Per effetto della clausola di sussidiarietà – avente valore “confermativo-rafforzativo” – che mantiene «fermo il reato di cui all’articolo 256» si è inteso risolvere in radice il problema dei rapporti tra la nuova fattispecie amministrativa descritta dal novello comma 19-ter e quella incriminatrice contenuta nel suddetto articolo 256 Tua, prevedendosi uno specifico assetto sanzionatorio di natura amministrativa che viene a cumularsi a quello penale (con le conseguenti problematiche – convenzionali, costituzionali ed eurounitarie – del rispetto del principio del bis in idem sostanziale).
In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 (che prevede la disciplina generale delle sanzioni amministrative) o di recidiva ai sensi dell’articolo 99 Cp, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
Altro profilo problematico è dato dalle interferenze che il novello articolo 255-bis Tua creerà con le generali fattispecie codicistiche di (pericolo di) inquinamento e di disastro ambientale che hanno il loro sottostante referente criminologico più plausibile nel reato di discarica abusiva (in termini C.R. Riva, in Sistema penale, 2025, n. 9, pagina 13).
Abbandono di rifiuti pericolosi (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera c)
Al terzo ed ultimo livello offensivo – il più grave – in tema di abbandono di rifiuti si colloca, infine, il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi, di cui all’inedito articolo 255-ter Tua, come inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del Dl “terra dei fuochi” in commento, come definitivamente convertito dalla legge n. 147/2025.
Si tratta di una figura di nuovo conio costruita in modo speculare a quelle, meno gravi, dell’articolo 255, commi 1 e 1.1., Tua e caratterizzata per la sua natura delittuosa. Essa incrimina le condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi:
- commesse dal privato, in violazione degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, Tua, con la reclusione da uno a cinque anni (comma 1);
- commesse da titolari di imprese o da responsabili di enti, in violazione del solo divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, Tua, con reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi (comma 3).
È prevista un’aggravante ad effetto speciale, applicabile tanto all’ipotesi “comune” (con annessa reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) che a quella soggettivamente qualificata (con annessa reclusione da due anni a sei anni e sette mesi) quando (comma 2):
a) dal fatto derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto avvenga in siti contaminati (articolo 240 Tua) o potenzialmente tali o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La natura degli eventi aggravanti è di difficile classificazione dogmatica.
Gestione non autorizzata di rifiuti (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera d, numeri 1, 2 e 3)
Ulteriori modifiche sono apportate dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del Dl in commento, come convertito in esito alle modifiche apportate dal Senato, all’articolo 256 Tua, anch’esse volte principalmente all’inasprimento sanzionatorio e a trasformare in delitti le contravvenzioni di gestione non autorizzata di rifiuti e di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, con le modifiche conseguenti dal punto di vista delle misure di sicurezza patrimoniali e delle sanzioni amministrative accessorie.
A seguito delle modifiche migliorative introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione al Senato, la fattispecie-base di gestione non autorizzata di rifiuti (consistente nella raccolta, trasporto, intermediazione, commercio, recupero e smaltimento in assenza dei prescritti titoli autorizzativi) resta però – come già prima dell’entrata in vigore del Dl in commento – a titolo di contravvenzione con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro (il testo d’urgenza, sul punto peggiorativo, prevedeva invece la reclusione da sei mesi a tre anni, sicché sul punto la modifica in bonam partem opera retroattivamente rispetto ad eventuali fatti commessi nel regime di precaria vigenza del Dl in commento, cioè per i fatti commessi dal 9 agosto fino alla data di pubblicazione della legge di conversione). Il legislatore della conversione ha dunque mantenuto ferma la struttura intrinsecamente contravvenzionale di questo reato, siccome storicamente articolato come inosservanza di regole amministrative a contenuto cautelare.
Qualora invece l’abbandono riguardi rifiuti pericolosi, la condotta viene qualificata dalla disposizione in commento (come nel testo d’urgenza, sul punto non modificato) come delitto cui si applica la reclusione da 1 a 5 anni. Su tale segmento, dunque, si conferma la generale opzione della “delittizzazione” che permea l’intero decreto “terra dei fuochi”, con le conseguenti ricadute, sostanziali e processuali, di sistema e sul contenzioso, qui particolarmente “visibili” perché la fattispecie incriminatrice in questione è tra quelle statisticamente più frequenti a livello giudiziario.
Un trattamento sanzionatorio più grave rispetto alla fattispecie-base contravvenzionale, con annessa previsione della pena della reclusione da 1 anno a 5 anni, è contemplata dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 256 Tua, quando ancora una volta:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto avvenga in siti contaminati (articolo 240 Tua) o potenzialmente tali o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Nelle ipotesi in cui le descritte condotte di gestione non autorizzata di rifiuti siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, con il nuovo comma 1-ter dell’art. 256, viene prescritta l’applicazione, al conducente del veicolo, della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi.
Infine, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 1-quater all’interno dell’articolo 256 Tua, la disposizione in commento stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 Cpp per i reati di gestione non autorizzata dei rifiuti consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La previsione è solo parzialmente innovativa perché l’articolo 259, comma 2, Tua, già prevedeva (e prevede tutt’ora, non essendo stato abrogata per difetto di coordinamento) un’ipotesi di confisca obbligatoria del mezzo di trasporto correlata alla sola fattispecie di trasporto illecito prevista dall’articolo 256, comma 1, Tua.
La Giurisprudenza di legittimità sulla discarica abusiva
In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all’articolo 256, comma 2, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che, tra i due reati, si verifica un fenomeno di “progressione criminosa”, risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).
- Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 luglio 2024 n. 33287, Paparazzo, Ced 286844-01
In materia di rifiuti, deve essere disposta la confisca dell’area su cui è stata realizzata una discarica abusiva anche qualora i luoghi siano stati sottoposti a bonifica, trattandosi di un bene del quale è prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 256, comma 3, Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 febbraio 2021 n. 17387, Circo, Ced 281070-01
L’attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado.
- Cassazione, sezione III penale, sentenza 19 gennaio 2021 n. 9954, Tozzi, Ced 291587-03
Discarica non autorizzata (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera d, numeri 4 e 5)
Passando al reato di discarica abusiva, disciplinato dall’articolo 256, comma 3, Tua, anche in questo caso il Dl in commento ha operato l’upgrade attraverso la sua trasformazione, da contravvenzione, in delitto. Resta fermo, invece, il precetto, sempre strutturato come “norma a più fattispecie”, di realizzazione e gestione non autorizzate di una discarica (di cui tuttora, non è dato rinvenire alcuna definizione: sul punto, il legislatore urgente e quello della conversione hanno perso un’utile occasione per colmare questo vuoto, da tempo denunciato dalla dottrina).
Per effetto della novella in disamina, l’incriminazione in commento è d’ora in poi punita con la reclusione da 1 a 5 anni mentre la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi è prevista quando la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Analogamente a quanto previsto per i «casi particolari» di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi, e la fattispecie aggravata di gestione abusiva di rifiuti, anche con rispetto alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata viene stabilito, all’interno dell’inedito comma 3-bis inserito nell’articolo 256, un trattamento sanzionatorio più grave, con la reclusione da 2 a 6 anni, applicabile quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (vedi box in alto a pagina 68).
Un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, è prescritto per le ipotesi in cui, oltre a ricorrere le condizioni appena descritte, la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Inoltre, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 3-ter all’interno dell’articolo 256 Tua, la disposizione in commento stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 Cpp per i reati di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, «salvo che appartenga a persona estranea al reato» (clausola di nuovo coni che “positivizza” la costante elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla corrispondente contravvenzione). È altresì specificato che la confisca si applica fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Inosservanza delle prescrizioni dettate da autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera d, numero 6)
Il legislatore del 2025 è intervenuto, altresì, sull’articolo 256, comma 4, Tua, fattispecie “minore” riguardante l’inosservanza delle prescrizioni dettate dalle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti.
Se nel testo d’urgenza l’intervento novellistico era consistito nel mero aggiornamento dei rinvii ai commi precedenti, con l’inserimento dei commi 1-bis e comma 3-bis (riguardanti le ipotesi di gestione abusiva e di discarica abusiva di rifiuti aggravate dai più volte richiamati eventi di pericolo), il legislatore della conversione, in esito alle modifiche apportate dal Senato, ha invece sostituito interamente la previsione ex articolo 256, comma 4, Tua (applicabile perciò ai fatti-reato commessi dall’8 ottobre 2025 in poi).
L’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6), del Dl come modificato dalla legge di conversione, nel dettaglio, sostituendo il comma 4 dell’articolo 256 sanziona con la pena dell’ammenda da euro 6.000 a 52.000 o dell’arresto fino a tre anni colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizione o comunicazione ai sensi di specifiche disposizioni del Codice dell’ambiente (trattasi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 Tua), operi in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ovvero in carenza dei requisiti dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o per le comunicazioni. È apposta una clausola di riserva, per cui la norma de qua non trova applicazione laddove il fatto costituisca più grave reato.
Inoltre, affinché possa applicarsi la fattispecie in esame:
– il fatto di reato deve concernere rifiuti non pericolosi;
- dal fatto di reato non deve derivare pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto non deve esser commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (vedi box in alto a pagina 68).
Miscelazione non consentita di rifiuti (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera d, numero 7)
Infine, l’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 7, del Dl in commento, come modificato dalla legge di conversione, interviene, in senso migliorativo rispetto al testo d’urgenza (quindi con effetti qui retroattivi rispetto ad eventuali fatti-reato commessi dal 9 agosto 2025), sul regime sanzionatorio applicabile a colui che effettua attività in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (con rifiuti non pericolosi) ai sensi dell’articolo 187 Tua: in tali casi, l’autore della contravvenzione è punito con l’arresto da sei mesi a due anni o (e non più congiuntamente, come nel testo d’urgenza, NdA) con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. È dunque possibile accedere all’oblazione comune nelle forme (obbligatorie) dell’articolo 162 Cp.
Nessuna modifica si registra relativamente all’immutato precetto penale.






