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Regolamento sulla deforestazione: cosa cambia per le imprese (anche italiane)

Dopo settimane di voci su un possibile rinvio di un anno, la Commissione europea ha deciso di non posticipare ulteriormente l’entrata in vigore del Regolamento EUDR (EU Deforestation Regulation) per la maggior parte degli operatori. Leggi l’analisi di Raffaele Lupoli.

di Raffaele Lupoli

È stato un dietrofront che ha sorpreso osservatori, imprese e ong: dopo settimane di voci su un possibile rinvio di un anno, la Commissione europea ha deciso di non posticipare ulteriormente l’entrata in vigore del Regolamento sull’EUDR (EU Deforestation Regulation) per la maggior parte degli operatori, confermando la data già fissata per il 30 dicembre 2025 e annunciando al contempo una serie di “semplificazioni” e una finestra di “six-month grace” per i controlli. La misura mira a bilanciare l’urgenza politica – Bruxelles non vuole apparire debole sul fronte ambientale – con richieste di margine operativo arrivate da alcuni Stati membri, da gruppi industriali e da partner commerciali esterni (Stati Uniti e Brasile, ad esempio, temono le conseguenze del Regolamento).

Perché l’EUDR conta

Il risultato è una formula ibrida: il cuore dell’EUDR resta intatto per grandi e medi operatori, mentre per micro e piccole imprese sono previste alleggerimenti e una più lunga finestra temporale di applicazione. L’annuncio ha scatenato reazioni contrapposte: multinazionali della filiera agroalimentare hanno avvertito sui rischi di ulteriori ritardi, diversi gruppi ambientalisti e giuristi hanno parlato di “ indebolimento ” o di concessioni che riducono l’efficacia pratica della norma.

Il regolamento adottato nel 2023 vieta l’immissione sul mercato europeo di prodotti legati alla deforestazione o alla degradazione forestale avvenute dopo il 31 dicembre 2020. I settori interessati comprendono materie prime come olio di palma, soia, cacao, caffè, gomma, legno, e prodotti derivati (carne bovina, pelle, prodotti a base di legno, carta). Il fulcro operativo dell’EUDR è la due diligence: gli importatori devono poter dimostrare l’origine, la conformità alla normativa locale e la geolocalizzazione dei terreni di produzione, presentando dichiarazioni nella piattaforma UE dedicata.

Il pressing delle imprese e l’alert delle Ong

Il 3 ottobre scorso, di fronte all’ipotesi di un rinvio dell’entrata in vigore, alcune grandi aziende del comparto agroalimentare hanno espresso preoccupazione per l’incertezza normativa: a loro avviso i ritardi nell’entrata in vigore avrebbero messo a rischio gli sforzi per fermare la deforestazione creando instabilità per i loro piani industriali. Allo stesso tempo, anche le organizzazioni di tutela ambientale hanno alzato la voce. Le critiche principali riguardano la percezione che la Commissione abbia “attenuato” il regolamento scaricando il peso sugli operatori più grandi e concedendo margini alle piccole imprese. ClientEarth e WWF hanno definito le modifiche come concessioni pericolose che potrebbero ricreare spazi di impunità nelle catene di approvvigionamento. “Le foreste non sono merce di scambio”: la frase usata dalla policy officer di WWF Europa, Anke Schulmeister-Oldenhove, sintetizza il timore che la politica delle eccezioni danneggi chi già ha investito in filiere tracciabili e lasci spazio a pratiche non trasparenti. Dall’altra parte, organizzazioni come il World Resources Institute hanno salutato la decisione di non rimandare l’applicazione per i grandi operatori, definendola preferibile rispetto a un rinvio generalizzato e sottolineando però la necessità che il meccanismo di controllo sia operativo e credibile.

L’impatto economico-finanziario

L’EUDR non è soltanto una norma ambientale: è un fattore che ridefinisce costi operativi, rischio regolamentare e, per molti, il prezzo del capitale. Per le imprese coinvolte, dagli importatori ai trasformatori fino ai distributori, le ricadute si dispiegano su più piani.

A breve termine l’onere principale è operativo: mappare la filiera, raccogliere dati di geolocalizzazione, implementare sistemi IT per la gestione della due diligence e predisporre audit sui fornitori. Per le catene di approvvigionamento complesse, specialmente quelle che includono fornitori indiretti in paesi con sistemi di registrazione terriera (i catasti dei terreni) frammentati, questo si traduce in aumento dei costi fissi e variabili. Studi e analisi legali e di consulenza indicano investimenti rilevanti spese in conto capitale e in aggiornamento di sistemi ERP (Enterprise Resource Planning, i software gestionali che integrano e automatizzano i processi aziendali), nonché nell’adeguamento di contratti con i fornitori.

Sul piano finanziario gli effetti sono doppi: in primo luogo, il potenziale irrigidimento dell’offerta “conforme” può spingere al rialzo i prezzi delle materie prime certificate o geolocalizzate; in secondo luogo, il mercato del credito e gli investitori integrano sempre più i rischi di sostenibilità nei modelli di valutazione: esposizioni rilevanti verso filiere ad alto rischio di deforestazione possono tradursi in valutazioni più prudenti, costo del capitale più elevato e maggiore attenzione da parte degli asset manager.

Anche per l’Italia, paese manifatturiero con forte vocazione all’agro-alimentare, al mobile, alla pelletteria e alla moda, le implicazioni sono tutt’altro che irrilevanti. Molti distretti industriali si riforniscono di materie prime come legno, pelli, cacao, olio di palma e soia) da Paesi terzi: adeguare supply-chain estese significa ridefinire rapporti contrattuali, sostenere costi di compliance e, per alcune PMI, chiedere aiuto tecnico per digitalizzare tracciabilità e documentazione.

Come cambiano i processi aziendali

La compliance EUDR richiede cambiamenti strutturali. Non basta un attestato di buona volontà: le imprese devono dotarsi di procedure scritte, controlli finanziari e tecnici, e di capacità di risposta ai controlli nazionali. Gli obblighi comprendono la raccolta dei dati, la valutazione del rischio per i fornitori, la definizione di misure di mitigazione e la conservazione delle evidenze per almeno cinque anni. Le autorità nazionali degli Stati membri avranno poteri ispettivi e la possibilità di applicare sanzioni; inoltre il rischio reputazionale, nei casi di infrazione o di apparente elusione, può essere immediato e duraturo.

Un punto cruciale è la geolocalizzazione: per dimostrare che una partita non proviene da terreni deforestati dopo il 2020, la registrazione dell’appezzamento di terreno di origine di un bene è necessaria. Per molte filiere agricole questo è la parte più complessa: milioni di piccoli produttori non sono registrati in forma digitale e la raccolta capillare dei dati richiede investimenti, formazione e supporto sul territorio. Certo, il regolamento prevede esenzioni e semplificazioni per i piccoli produttori, ma la loro traduzione pratica e il rischio che emergano “zone grigie” restano motivo di preoccupazione per ong e osservatori.

Le imprese che vogliono ridurre l’esposizione ai rischi (economici, operativi, reputazionali) hanno davanti a sé alcune azioni pragmatiche: mappare la filiera e identificare i punti di maggiore esposizione; valutare la possibilità di concentrarsi su fornitori “low-risk” o certificati; avviare progetti pilota di tracciabilità digitale; integrare la due diligence EUDR nei processi di acquisto e procurement; predisporre una strategia di comunicazione per clienti e investitori. Le PMI, in particolare, possono cercare forme di aggregazione come consorzi o reti di imprese per condividere piattaforme di tracciabilità e ammortizzare i costi di adeguamento.

La constatazione di fondo è che l’EUDR rappresenta un perno della strategia europea per la biodiversità e la lotta al cambiamento climatico. La decisione di Bruxelles di evitare un rinvio generalizzato mantiene la pressione sulle catene di approvvigionamento, ma l’introduzione di semplificazioni e di un periodo di moratoria pratica per i controlli solleva legittime preoccupazioni sull’efficacia immediata della norma. Per le imprese italiane la partita è ora: chi saprà tradurre regole in processi resilienti potrà trasformare la compliance in vantaggio competitivo; chi si affiderà all’inerzia rischia costi imprevisti e danni reputazionali.

 

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La deforestazione in cifre

La FAO segnala che, sebbene il tasso di deforestazione abbia rallentato rispetto a decenni precedenti, le foreste restano sotto pressione per la domanda di suolo e di prodotti forestali. Ecco in sintesi la fotografia della situazione.

Perdita di copertura arborea 2024

La perdita globale di foreste è salita a livelli record nel 2024, a causa di un catastrofico aumento degli incendi, secondo i nuovi dati del GLAD Lab dell’Università del Maryland, resi disponibili sulla piattaforma Global Forest Watch del World Resources Institute. Lo scorso anno si è registrata una perdita globale di copertura arborea pari a circa 30 milioni di ettari, un’area paragonabile all’Italia, con un aumento del 5% rispetto al 2023. Gran parte dell’incremento è stato guidato dagli incendi nelle regioni boreali e nelle aree tropicali.

Perdita di foresta primaria tropicale (2024)

La sola perdita di foreste primarie tropicali ha raggiunto i 6,7 milioni di ettari, quasi il doppio rispetto al 2023 e un’area grande quasi quanto Panama, al ritmo di 18 campi da calcio al minuto. È il valore annuo più alto registrato negli ultimi due decenni.

Perdita cumulata (2001–2024)

Dal 2001 al 2024 la perdita totale di copertura arborea ammonta a circa 517 milioni di ettari, con emissioni stimate nell’ordine di 220 Gt di CO₂ correlate a tale perdita.