Rifiuti, accertamenti in videosorveglianza sempre possibili con impianti pubblici
Guido Camera illustra e commenta le sanzioni e i metodi di accertamento applicati sugli utenti della strada e sui cittadini che abbandonano rifiuti. Cambiamenti importanti sono stati introdotti dal Decreto Legge “Terra dei Fuochi”.
di Guido Camera
La stretta sui rifiuti introdotta dal Dl 116/2025, in vigore dal 9 agosto, aumenta anche le responsabilità degli utenti della strada. Innanzitutto, sanzioni accessorie sulla patente, per disincentivare gli illeciti commessi con l’uso di veicoli a motore, limitandolo fortemente. Poi c’è l’inasprimento delle sanzioni per l’abbandono di rifiuti. E viene chiarito, rispetto al passato, quando si applicano le norme del Codice della strada (Cds) e quando quelle del Testo unico dell’ambiente (Tua, Dlgs 152/2006).
Rifiuti non pericolosi
Il nuovo articolo 255 del Tua inasprisce le sanzioni penali per abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi. Fino al 9 agosto c’era l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro; ora va da 1.500 a 18.000 euro. Se il reato è commesso da titolari di imprese o enti, arresto da sei mesi a due anni o l’ammenda da 3.000 a 26.000 euro. Per chi lo realizza con un veicolo a motore, c’è anche la sospensione della patente da uno a quattro mesi.
Se la condotta è più grave perché avviene in uno dei “casi particolari” elencati dall’articolo 255-bis del Tua, la sanzione penale sale e la sospensione della patente è da due a sei mesi.
La procedura è quella del Codice della strada per le sanzioni accessorie da reato: sospensione provvisoria disposta dal prefetto, che decide sul rapporto ricevuto dall’organo accertatore. Il provvedimento è comunicato all’Anagrafe nazionale abilitati alla guida ed è impugnabile entro 30 giorni al giudice di pace.
Rifiuti piccolissimi o da fumo
Sanzioni penali e sospensione patente non scattano se si tratta di rifiuti di piccolissime dimensioni o derivanti da prodotti da fumo. Qui c’è però una distinzione importante. In passato c’era confusione: la medesima condotta era di fatto punita sia dal Cds sia dal Tua, con modeste sanzioni pecuniarie amministrative. Il nuovo articolo 255 del Tua prevede:
1 la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro per l’abbandono o il deposito, su strade (come definite dall’articolo 2 del Cds) da parte di pedoni oppure fuori dalle strade con o senza l’uso di veicoli a motore (in passato la sanzione andava da 30 a 150 euro);
2 quando le stesse condotte vengono commesse su strade e loro pertinenze da veicoli in sosta o in movimento, si applica l’articolo 15 del Cds e la sanzione sale da 216 a 866 euro (uguale al passato).
Nel caso 1, l’accertamento della violazione può avvenire senza contestazione immediata, attraverso le immagini dei comuni impianti di videosorveglianza fuori o dentro i centri abitati; nel caso 2, le telecamere devono essere installate lungo le strade. Si ritiene che si possano utilizzare solo impianti degli enti competenti sulla vigilanza del territorio, salvo che la violazione sia penale (e quindi accertabile anche da immagini private).
Imbrattamento della strada
Pure insudiciare e imbrattare la strada o sue pertinenze – fuori dai casi di occupazione abusiva del suolo stradale, puniti più severamente dall’articolo 20 del Cds – con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti è un illecito amministrativo. C’è la sanzione pecuniaria da 26 a 102 euro (come in passato).
Gestione irregolare di rifiuti
Inasprimenti anche per chi commette il reato di gestione non autorizzata di rifiuti; diventa un delitto, quando in passato era una contravvenzione, punito severamente sia in caso di rifiuti pericolosi, sia non pericolosi. Quando i fatti sono commessi mediante veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica la sospensione della patente tre a nove mesi; alla sentenza di condanna o patteggiamento consegue la confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
La sospensione della patente scatta anche per la violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi per rifiuti pericolosi. All’accertamento della violazione consegue inoltre la sospensione dall’Albo nazionale gestori ambientali da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi. Infine, sono previste multe fino a 30.000 euro e, nei casi più gravi, anche la sospensione del responsabile dell’infrazione dalla carica rivestita, o di amministratore, da un mese a un anno.
Chi applica le sanzioni
La sanzione amministrativa prevista per abbandono o deposito rifiuti (articolo 255, Tua) è applicata dal sindaco (per espressa previsione della norma), le altre due dall’agente accertatore, individuato secondo le regole del Cds. Tutte le sanzioni penali restano di competenza del giudice.
Il getto di cose pericolose
È rifiuto qualsiasi oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. Sono rifiuti di piccolissime dimensioni oggetti quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. Per i rifiuti dei prodotti da fumo i Comuni devono installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la loro raccolta.
Dal 9 agosto, l’abbandono o il deposito di rifiuti piccolissimi o di prodotti da fumo è un illecito amministrativo. In linea di principio, il fatto può però integrare il reato di getto di cose pericolose se la condotta avviene in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso. È una contravvenzione di pericolo punita anche a titolo di colpa; non occorre un effettivo danno alle persone, basta l’attitudine a cagionarlo. Il discrimine tra illecito amministrativo e reato può essere dunque ricavato dalla quantità dei rifiuti di piccolissime dimensioni o da prodotti da fumo abbandonati. Ove siano molti, è ragionevole pensare che la condotta sconfini nell’illecito penale.






