End of Waste e REACH, chiarimenti del MASE
Il MASE ha chiarito che per accertare l’End of Waste «caso per caso» non è necessario applicare la normativa REACH sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ai rifiuti in ingresso…ma in ogni caso la norma va rispettata per il prodotto che risulta dalle operazioni di trattamento.
di Mauro Calabrese
Per accertare la cessazione della qualifica di rifiuto, cd End of Waste, «caso per caso» non è necessario applicare la normativa REACH sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ai rifiuti in ingresso, dovendo però essere in ogni caso rispettata per il prodotto che risulta dalle operazioni di trattamento prima di essere immesso sul mercato.
Interpello Mase
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il 3 giugno 2025 sul portale istituzionale, il riscontro all’interpello ambientale 20 maggio 2025, n. 95594, che fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste, rispondendo ai dubbi manifestati dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), in particolare in merito alla possibilità di utilizzare la normativa sulla sostanze chimiche come e criterio da utilizzare per stabilire la cessazione della qualifica del rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del Dlgs n. 152 del 2006.
Caso per caso
Rispondendo ai quesiti, il Mase ha chiarito l’eventualità della necessaria applicazione alle ipotesi di autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto cd «caso per caso», ovvero quando manchino criteri specifici di adozione europea o nazionale, degli adempimenti previsti dal Regolamento CE/1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, cd «REACH», da parte degli impianti di recupero End of Waste.
Pur ribadendo la necessaria adozione di specifiche procedure per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso presso impianti di trattamento e recupero, prima della loro accettazione, quale condizione obbligatoria prevista dal Codice dell’Ambiente per la cessazione della qualifica di rifiuto, il Mase evidenzia come per il Regolamento REACH i rifiuti non sono considerati ne´ sostanze, ne´ miscele, ne´ articoli, portando a escludere gli dal campo di applicazione della stessa normativa REACH.
Linee guida EoW
A conferma dell’interpretazione proposta, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Mase evidenzia come neppure le Linee Guida SNPA n. 41/22 per l’applicazione della disciplina End of Waste prescrivano l’adozione di specifici controlli sui rifiuti in ingresso riferibili agli adempimenti previsti dal Regolamento REACH, laddove tra i controlli ordinari relativi ai rifiuti in ingresso sono previste, tra le informazioni da verificare nella documentazione allegata ai rifiuti in ingresso, la composizione chimica del rifiuto come risulta dalla documentazione analitica eventualmente presente, senza tuttavia menzionare espressamente il rispetto del Regolamento, anche se le informazioni relative alle sostanze chimiche reperite in ambito REACH e il loro successivo utilizzo nel contesto della classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) sono in ogni caso di primaria importanza anche per la corretta classificazione dei rifiuti.
Autorizzazione EoW
Fatta tale premessa, con riguardo ai dubbi relativi al procedimento autorizzatorio di impianti End of Waste, il Mase rileva come l’articolo 184-ter, comma 5-bis del Codice dell’Ambiente richieda in ogni caso la verifica del rispetto della normativa in materia di sostanze chimiche da parte del soggetto che per la prima volta immette sul mercato o utilizza un materiale che abbia cessato di essere considerato rifiuto, rendendo necessario quindi il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento REACH anche per un prodotto che esita dal trattamento di un rifiuto e viene immesso sul mercato, ma evidenziando che tale conformità non determina automaticamente la rispondenza alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, senza che siano prima soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter del Tua.
Produttore EoW
Alla luce dell’interpretazione normativa fornita, con specifico riguardo al processo di autorizzazione della cessazione della qualifica di rifiuto «caso per caso», in mancanza di definizione di criteri specifici End of Waste, il Mase conclude che sia onere del produttore che intende immettere sul mercato o utilizza per la prima volta il materiale esitato al termine del trattamento e recupero dei rifiuti fornire all’Autorità competente tutte le necessarie informazioni utili a conoscere e valutare se la sostanza debba rispettare specifiche limitazioni o prescrizioni di conformità al Regolamento REACH, qualora applicabili.
In tal modo, il rispetto del Regolamento REACH diventa una condizione del processo autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto, come peraltro già previsto da alcuni del Decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto, che prevedono limitazioni o prescrizioni nei casi in cui siano evidenti possibili restrizioni all’immissione sul mercato di determinate sostanze o miscele che esitano da un trattamento di recupero di un rifiuto, come ad esempio disposto dal Dm n. 78 del 2020, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».






