CAM rifiuti, chiarimenti sulla certificazione dei prodotti riciclati
Il Mase conferma che per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi negli affidamenti dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, sacchi e sacchetti devono contenere una percentuale di materiale riciclato attestato da apposite certificazioni relative ai prodotti finiti, non alle singole componenti o materiali utilizzati. Ce ne parla Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
Il Mase conferma che per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi negli affidamenti dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani sacchi e sacchetti devono contenere una percentuale di materiale riciclato attestato da apposite certificazioni relative ai prodotti finiti, non alle singole componenti o materiali utilizzati.
Interpello Mase
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), con il riscontro all’Interpello ambientale del 12 maggio 2025, n. 89121, ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto 23 giugno 2022, n. 255 in relazione al «Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani» e in particolare ai criteri per la verifica del rispetto dell’impiego di materiali riciclati nella fornitura di sacchi e sacchetti per i rifiuti.
Quesito industriale
La richiesta di chiarimenti proveniente dall’Associazione degli industriali del settore manifatturiero, in merito all’applicazione dei CAM negli appalti del servizio rifiuti, compresa la fornitura di sacchi e sacchetti, si concentra in particolare sul criterio «6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti», in quanto prescrive l’obbligo, nella presentazione delle offerte, di fornire apposita certificazione che attesti il contenuto di materiale riciclato presente nei prodotti offerti.
In particolare, le imprese hanno chiesto agli uffici del Mase di confermare se il contenuto di materiale riciclato previsto dalle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti si riferisca al prodotto finito, ovvero anche alle singole componenti e se tale dato possa essere verificato anche per mezzo della semplice presentazione di idonea documentazione tecnica che dimostri il rispetto del requisito, anziché con una vera e propria certificazione, oltre a chiedere di confermare se sia corretto ritenere che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione debbano riferirsi al solo prodotto finito, cioè ai sacchi e sacchetti, e non possano essere dedotti dal contenuto di riciclato e dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui sono realizzati.
Criteri obbligatori
I Criteri Ambientali Minimi, cd CAM, previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, sono criteri obbligatori per le stazioni appaltanti e gli Enti pubblici che integrano aspetti ambientali nei requisiti tecnici o obblighi normativi europei o nazionali vigenti nei bandi e nella documentazione progettuale di gara, in linea con gli obiettivi ambientali del «Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN-GPP).
Con specifico riferimento al settore dei rifiuti, il recente il Decreto 7 aprile 2025 del Mase ha approvato l’aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)», che entreranno in vigore a partire dal prossimo 18 giugno 2025, sostituendo da tale data il precedenti CAM.
Contenuto riciclato
In ogni caso, il Mase ha riscontrato il quesito, non avendo i nuovi CAM innovato radicalmente la disciplina a breve in vigore, ribadendo che per quanto riguarda il contenuto di riciclato, l’offerente deve presentare una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che attesti il contenuto di materiale riciclato relativamente ai prodotti finiti.
In particolare, per i sacchi e sacchetti usa e getta in plastica, sottolinea la Direzione Generale Sostenibilità dei Prodotti e dei Consumi del Mase, il contenuto di riciclato deve essere attestato mediante una delle diffuse certificazioni purché rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, o «Plastica seconda vita», con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato, cosi come per le borse in plastica riutilizzabili il contenuto riciclato deve essere attestato mediante una certificazione di conformità o attraverso la documentazione attestante l’ottenimento del logo «Made Green in Italy», ovvero lo schema nazionale volontario promosso dal Mase per la valorizzare sul mercato dei prodotti italiani con buone o ottime prestazioni ambientali.
Carta riciclata
Per quanto riguarda esclusivamente i sacchi e sacchetti in carta, il Mase conferma, accanto alla certificazione di conformità del contenuto di materiale riciclato rilasciata da un organismo di valutazione accreditato, nel caso non siano utilizzate simili certificazioni, o dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, la possibilità per gli offerenti di presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto che attesti la conformità al criterio e l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto per verificare la rispondenza al criterio oppure che attesti la conformità al criterio, unitamente alla presentazione di documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70% dei materiali destinati al prodotto proviene da materiali riciclati, non bastando la presentazione della sola documentazione tecnica da cui dedurre la conformità al criterio.
Prodotti finiti
Ribadendo il principale criterio applicativo, il Mase conclude confermando, in ogni caso, che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione prevista dal CAM rifiuti si riferiscono sempre al solo prodotto finito, e che la conformità al criterio non può essere dedotta unicamente dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui sono realizzati i prodotti finiti oggetto dell’offerta.






