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Il deposito temporaneo di rifiuti ha natura eccezionale e derogatoria

Luigi Imperato spiega contenuti ed effetti di una recente sentenza della Cassazione Penale sul tema dei depositi temporanei dei rifiuti. Partendo dal dato normativo, la Suprema Corte ribadisce i requisiti che debbono sussistere perché possa parlarsi di deposito temporaneo.

Il caso

La Corte di appello di Messina con sentenza del 12.05.2023 aveva confermato la decisione emessa il 16.11.2022 da parte del Tribunale di Messina, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 192 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione previste dal Testo Unico in materia ambientale, aveva effettuato una attività di stoccaggio di rifiuti consistenti in materiali inerti, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, depositandoli in un cassone a bordo strada.

Avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, eccependo al contempo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che l’imputato non essendo né il proprietario, né il titolare della ditta incaricata dello smaltimento, non poteva essere considerato un concorrente nel reato contestato, essendosi lo stesso, in qualità di autista, limitato ad effettuare solo il trasporto del cassone contenente i rifiuti dal cantiere di G. al centro di raccolta.

 

La nota

La Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza del 21 novembre 2024, n. 42610 affronta di nuovo il tema del “deposito temporaneo” ed in particolare dei presupposti e delle condizioni che debbono sussistere affinché lo stesso possa ritenersi configurabile.

A tal proposito, giova evidenziare che il legislatore a seguito della modifica operata al Testo Unico dell’ambiente con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, con l’art. 1 comma 14, ha introdotto l’art. 185 bis, dedicato proprio al deposito temporaneo prima della raccolta, in forza del quale:

Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a)  nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
  2. b)  esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
  3. c)  per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
  4.   Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
  5. a)   i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  6. b)  i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  7. c)  i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  8. d)   nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.
  9.   Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Analizzando la lettera della norma, si evince che il deposito temporaneo per come delineato ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, oltre ad essere di tipo squisitamente normativo e non naturalistico, con la conseguenza che i testi, anche se qualificati, non sono abilitati ad esercitare alcun potere definitorio, spettando solo all’Autorirtà Giudiziaria il potere di stabilire se un accumulo di rifiuti possa essere qualificato come deposito temporaneo oppure no[1].

Orbene, partendo proprio dal dato normativo, la Suprema Corte ribadisce, anche alla luce dei propri precedenti arresti giurisprudenziali, i requisiti che debbono sussistere perché possa parlarsi di deposito temporaneo.

In particolare, i Giudici di legittimità ricordando che fra i vari presupposti richiesti per il deposito temporaneo occorre che i rifiuti siano depositati sull’intera area su cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”, precisano che per luogo di produzione del rifiuto deve intendersi non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto, ma anche quello nella disponibilità del produttore che risulti funzionalmente collegato al precedente[2].

Inoltre, la Corte di Cassazione si preoccupa di ribadire anche un altro importante principio, in forza del quale allorquando bisogna dimostrare l’esistenza del collegamento fra il luogo di stoccaggio e quello di produzione dei rifiuti l’onere della prova incombe sulla parte privata che deduce la liceità del deposito temporaneo[3].

Orbene, in applicazione dei predetti criteri ermeneutici, i Giudici di legittimità hanno escluso che il tratto della Strada provinciale su cui era stato collocato il cassone di rifiuti potesse rientrare nell’alveo della previsione normativa, di cui all’art. 185 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ed inoltre che, in ogni caso, non era stato assolto da parte del ricorrente l’onere probatorio circa il nesso tra il luogo di rinvenimento del cassone, come detto una pubblica via, e quello di produzione.

 

 

[1]In questi sensi: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 28/06/2018, n. 50129, in Ambiente e sviluppo, 2019, 1, 51

[2]In questo senso vengono richiamati dalla Suprema Corte i seguenti pronunciamenti: Cass. Pen., Sez. 7 Sent., 27.04.2016, n. 17333; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 23.01.2023, n. 8061; Cass. Pen., Sez. III Sent., 28.06.2018 n. 50129), secondo cui: “In tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza”.

[3]Cass. Pen., Sez. III, Sent., 26.08.2016, n. 35494; Cass. Pen., Sez. VII, Sent., 08.08.2019, n. 16716: da ultimo: Cass. Pen., Sez. III, Sent. 14.12.2023, n. 11167, in base alla quale: “In tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alle condizioni di liceità dell’attività incombe su chi ne invoca la sussistenza, venendo in rilevo l’applicazione di norme che derogano al normale regime autorizzatorio previsto in materia”.

di Luigi Imperato | Sole24ore Professionale