Rifiuti combustibili solidi secondari con norme UNI
La giurista Paola Ficco descrive e commenta una recente nota ministeriale sulla corretta classificazione del CSS (combustibile solido secondario). Il CSS può essere classificato come speciale con Codice Eer 191210 solo se rispetta la norma tecnica UNI EN ISO 21640:2021 !
Il rifiuto Css (Combustibile solido secondario) derivante dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e destinato a recupero energetico può essere classificato come speciale con Codice Eer 191210 solo se rispetta la norma tecnica UNI EN ISO 21640:2021.
Così recita la nota 0214093 del 22 novembre 2024 con la quale il ministero dell’Ambiente ha risposto a una richiesta di interpello della Regione Lazio che chiedeva chiarimenti sulla classificazione come rifiuto speciale e non urbano del Css derivante dal trattamento intermedio dei rifiuti urbani indifferenziati (Codice Eer 200301), svolto in impianti di trattamento meccanico, solo o combinato con quello biologico oppure solo biologico senza il meccanico. L’argomentazione regionale si fondava sulla diversità sostanziale del rifiuto in uscita dal trattamento rispetto a quello in entrata.
Per il ministero, invece, ai fini della classificazione del Css come rifiuto speciale occorre che questo sia concretamente conforme alle caratteristiche di classificazione e di specificazione previste da tale norma tecnica UNI EN ISO 21640:2021 non essendo sufficiente ritenerlo in astratto «sostanzialmente diverso» dal rifiuto urbano in ingresso agli impianti di trattamento intermedio. Dal 1° luglio 2021, tale norma Uni ha sostituito la precedente norma 15359 già individuata dall’articolo 183, comma 1, lett. cc), Dlgs 152/2006 come riferimento tecnico di conformità per il Css inteso come rifiuto speciale. Quindi, solo i rifiuti sottoposti a un trattamento meccanico il cui risultato è conforme a quanto stabilito dalla norma UNI possono essere definiti Css rifiuto speciale con Codice Eer 191210. Non basta, occorre altresì che le operazioni di classificazione siano svolte all’interno di un sistema di gestione della qualità conformemente a quanto indicato in un’altra norma tecnica di settore: la UNI EN 15358 «Combustibili solidi secondari – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari».
Tuttavia, l’adesione alle norme tecniche non è di per sé sufficiente; infatti, secondo il ministero dell’Ambiente, il gestore dell’impianto di trattamento che produce il rifiuto combustibile solido secondario deve indicare i valori di parametri ulteriori e diversi (in genere la concentrazione di metalli pesanti). I relativi limiti non sono individuati dalla indicata norma tecnica, ma sono stabiliti in base agli accordi commerciali con il soggetto acquirente del materiale che deriva dal trattamento, il quale «può indicare ulteriori parametri non obbligatori, al fine di effettuare la cosiddetta specificazione». Il tutto a meno che non si tratti di un end of waste (articolo 184-ter) di cui al Dm 22/2013 per il cosiddetto Css combustibile. Il decreto classifica come combustibile (C) esclusivamente il Css con potere calorifico inferiore e contenuto di cloro rientranti nelle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni e con contenuto di mercurio rientrante nelle classi 1 e 2






