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PRO e CONTRO delle nuove regole RAEE per i distributori

L’Italia non ha raggiunto gli obiettivi di raccolta e recupero chiesti dall’Europa, e il legislatore ha introdotto nuove regole per evitare l’infrazione. SAFE ha analizzato i pro e i contro di questa innovazione normativa, e individuato soluzioni concrete per affrontarne i punti deboli.

Lo scorso luglio la Commissione Europea ha notificato all’Italia la procedura d’infrazione n. 2024/2142 per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Un atto scontato visto che negli ultimi anni, nel nostro paese, la raccolta si è assestata attorno al 34% delle apparecchiature immesse sul mercato nazionale, a fronte di una Direttiva Europea (la 2012/19/UE) che impone agli Stati membri di raccogliere il 65% dell’immesso (oppure, in alternativa, l’85% dei RAEE prodotti nel loro paese). La performance insufficiente sui RAEE ha contribuito anche al mancato conseguimento degli obiettivi generali di raccolta e recupero dei rifiuti fissati dall’Europa (Direttiva 2008/98/CE), che sono sia quantitativi che qualitativi; ciò è valso all’Italia un’ulteriore procedura di infrazione, la n.2024/2097, anch’essa notificata lo scorso luglio.

Per evitare l’applicazione delle sanzioni europee il Governo italiano ha inserito nel “decreto salva-infrazioni” (legge 166/2024, pubblicata in gazzetta il 14 novembre) delle “disposizioni urgenti” finalizzate a migliorare le performance di raccolta dei RAEE.

Due linee d’azione

Queste misure, contenute nell’articolo 14 bis del decreto-legge, integrano e modificano il D.Lgs 49/2014 e la legge quadro D.lgs 152/06, e agiscono su due fronti principali: quello della comunicazione ai cittadini e quello dei requisiti previsti per la raccolta presso i punti di distribuzione.

Su fronte della comunicazione il provvedimento, all’articolo 14bis, impone ai sistemi collettivi dei produttori di destinare il 3% dei ricavi “al fine di impegnare in modo efficiente l’eco-contributo e anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata dei RAEE e assicurarne il corretto riciclo”. L’obbligo può essere adempito anche mediante il CDC RAEE (Centro di Coordinamento RAEE) e deve essere oggetto, tutti gli anni, di una relazione dettagliata da inviare al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Dal canto loro, come specificato nel comma 3 del nuovo articolo 11 del D.lgs 49/2014, i distributori retail, compresi quelli che vendono a distanza, sono obbligati a “informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet”;

Grazie alle modifiche agli articoli 10 e 11 del D.lgs 49/2014 il legislatore spera di aumentare l’adesione dei cittadini alle raccolte differenziate; queste ultime, come è noto, sono gestite in parallelo dai distributori retail (mediante i depositi preliminari ubicati nei negozi o per mezzo di modalità di ritiro/consegna a distanza) e dai sistemi di raccolta municipale (soprattutto per mezzo dei centri di raccolta comunali).

Sul fronte della raccolta presso i punti di distribuzione, il nuovo decreto-legge riscrive completamente l’articolo 11 del D.lgs 49/2014, e pone rispettive modifiche nel D.lgs. 152/06. I punti retail delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che già dal 2014 erano tenuti a ritirare le apparecchiature a fine vita dei cittadini in base ai sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”, vedono confermati i loro obblighi ma con regole e requisiti diversi; inoltre, i ritiri possono essere gestiti, volontariamente, anche dai distributori di AEE professionali. In quanto a requisiti, il nuovo articolo 11 stabilisce che i punti retail che gestiscono i depositi preliminari non debbono più iscriversi alla categoria 3 bis dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, e inoltre non sono tenuti a compilare i registri cronologici di carico e scarico, né a iscriversi al RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti). In compenso, per avvalersi delle semplificazioni previste dalla nuova normativa, dovranno iscrivere i loro depositi temporanei di RAEE al CDC RAEE, e dovranno informare quest’ultimo sui RAEE ritirati. L’obbligo di iscrizione all’Albo decade anche per i trasportatori che operano per conto dei distributori retail, ossia per i soggetti che trasportano dalla casa del consumatore al luogo di deposito indicato dal distributore e successivamente alle piattaforme indicate dal CDC RAEE; la documentazione che fino ad oggi ha accompagnato i suddetti trasporti, obbligatoria per gli iscritti alle categorie 3 bis, 4 e 5 dell’Albo, viene quindi sostituita da documento di trasporto (DDT) che deve riportare specifiche informazioni relative alla tipologia di RAEE trasportati.

In questo ambito l’evidente intenzione del legislatore è semplificare il lavoro di intercettazione e trasporto in carico ai punti retail, sperando di incentivare la loro adesione al sistema (dalle dichiarazioni del 2023 risulta che dei circa 200.000 retailer che avrebbero l’obbligo di intercettare i RAEE, solo 10.000 lo hanno effettivamente fatto).

I rischi di deviazione

Secondo il Presidente di SAFE Vladimiro Carminati (vedere le su dichiarazioni nel numero di settembre di OIG24) le carenze nella raccolta sono solo una parte del problema, e forse non la più importante: “noi stimiamo che i RAEE conferiti dai cittadini presso i Centri di Raccolta comunali e i punti Retail siano almeno il doppio di quelli che vengono affidati al Centro di Coordinamento RAEE”, ha dichiarato Carminati. “Ciò vuole dire che se l’intera raccolta emergesse saremmo molto vicini al raggiungimento dell’obiettivo europeo”.

“Il punto che più preoccupa delle nuove regole RAEE è proprio quello dell’emersione”, afferma Marco Ferracin, responsabile commerciale dell’HUB SAFE che cura il coordinamento delle filiere di recupero per conto dei consorzi di produttori Ecoped e Ridomus. “Esentare dai vincoli di tracciabilità del rifiuto gli operatori che trasportano i RAEE dalla casa del consumatore ai luoghi di deposito dei retail e successivamente dai punti retail al centro di raccolta comunale o all’impianto di trattamento potrebbe favorire le deviazioni illecite del flusso. Per questi soggetti non sussiste più l’obbligo di iscriversi alla categoria 3 bis dell’Albo Gestori Ambientali, che è stata abolita, ed inoltre, dato che operano su incarico dei distributori, vengono esentati anche dall’iscrizione alle categorie 4 e 5; questo significa che, anche nel caso dei rifiuti con componenti pericolose, il trasporto può avvenire con DDT specifico anziché FIR”.

“Il decreto vorrebbe semplificare la vita ai punti retail, spesso spaventati dalla burocrazia del rifiuto e dalle conseguenze anche penali degli errori derivanti dalla gestione degli stessi”, sottolinea Ferracin. “Ma in realtà, nel nuovo scenario, il profilo di rischio è più alto; i punti retail, di fatto, saranno corresponsabili in tutti i casi in cui i trasportatori, per ottenere un illecito profitto, decideranno di conferire il raccolto in punti di ricezione non legittimi, magari perché interessati a mettere le mani sulle frazioni di valore”.

EASYRAEE HOME: una soluzione possibile

“In SAFE non appena letto il decreto ci siamo subito dati da fare, aggiornando il nostro servizio EasyRaee Home”, riferisce Ferracin. “L’obiettivo del servizio è fornire a tutti i distributori che non vogliano correre il rischio di deviazioni illecite del rifiuto, un sistema di trasporto che è soggetto a rigorose procedure di controllo e tracciabilità; procedure che oggi vanno ben oltre i vincoli di legge, ma rendono sicura e priva di rischi la gestione del rifiuto, garantendo non solo la legalità della filiera ma anche i suoi benefici ambientali. La chiave del sistema EasyRaee è il suo esclusivo software di tracciabilità, che dà conto del percorso e delle caratteristiche di ogni singolo trasporto; uno strumento semplice ma efficiente, che negli ultimi anni abbiamo avuto modo di rodare sulle nostre filiere. Il lavoro di aggiornamento del servizio, compiuto in tempi record con l’assistenza dei nostri legali, ha incluso la predisposizione di nuovi contratti, lettere d’incarico e formati DDT, in funzione delle nuove indicazioni di legge. I retailer che aderiscono a EasyRaee Home saranno assistiti nell’iscrizione al CDC RAEE, e grazie al nostro software potranno rendicontare in maniera automatica al CDC RAEE i rifiuti raccolti“.

Safe – Hub Italiano dei Consorzi per le Economie Circolari