Deroghe per i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica: i chiarimenti del MASE
Leonardo Salvemini illustra i chiarimenti del MASE sulle deroghe relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Le nuove indicazioni del Ministero sono importanti per tutti gli operatori del settore.
Con riguardo alla disciplina delle deroghe per i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, fino all’entrata in vigore del D.lgs. 121/2020, la normativa nazionale risultava perfettamente sovrapponibile alla Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002, recante criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’allegato II della Direttiva 1999/31/CE.
La predetta Decisione, al punto 2, dispone che in determinati casi sono ammessi valori limite fino a tre volte più elevati per parametri specifici elencati nella presente sezione [diversi dal carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle sezioni 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1 e 2.4.1, BTEX, PCB e dell’olio minerale di cui alla sezione 2.1.2.2, carbonio organico totale (TOC) e PH di cui alla sezione 2.3.2 e dalla perdita all’ignizione (LOI) e/o TOC di cui alla sezione 2.4.2 e limitatamente all’eventuale aumento del valore limite del TOC di cui alla sezione 2.1.2.2 a solo due volte il valore limite] qualora:
- l’autorità competente conceda un’autorizzazione per rifiuti specifici caso per caso per la discarica ricevente tenendo conto delle caratteristiche della discarica e delle zone limitrofe, e
- le emissioni (compreso il colaticcio) della discarica, tenuto conto dei limiti previsti per i parametri specifici della presente sezione, non presentino ulteriori rischi per l’ambiente in base alla valutazione dei rischi.
In altre parole, la citata Decisione 2003/33/CE, volta alla concessione di eventuali deroghe per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, prevede la possibilità per l’autorità competente, in determinate condizioni e solo per alcuni parametri specifici, previa valutazione caso per caso, di individuare deroghe ai valori limite fino a tre volte più elevati di quelli previsti dalla Decisione stessa (due volte per il parametro TOC) e non individua limiti temporali per la sua applicazione.
Con l’introduzione dell’art. 16-ter al D.lgs. 36/2003, avvenuta ad opera del D.lgs. 121/2020, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/850, il legislatore ha previsto un regime derogatorio più restrittivo rispetto alla sopra richiamata Decisione del Consiglio, in termini di valori limite di ammissibilità, per taluni parametri, introducendo altresì alcune scadenze temporali.
In particolare, l’art. 16-ter prevede, al comma 1, lettera c), che i valori limite autorizzati per la specifica discarica non devono superare, per più del triplo, quelli indicati per la corrispondente categoria e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non deve superare, per più del doppio, quello indicato per la corrispondente categoria di discarica, ponendo al 30 giugno 2022 il termine ultimo per la deroga.
Inoltre, la successiva lettera c-bis), prevede che i valori limite per la specifica discarica non devono superare, per più del doppio, quelli indicati per la corrispondente categoria e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non deve superare, per più del 50 per cento, quello indicato per la corrispondente categoria di discarica, ponendo la decorrenza per l’applicazione della deroga il 1° luglio 2022.
Tanto premesso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo ad un interpello formulato ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, ha evidenziato che non si riscontrano, nel quadro normativo suesposto, specifiche disposizioni volte a chiarire l’applicabilità dei citati limiti agli impianti di smaltimento dei rifiuti già autorizzati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 121/2020, essendo presente all’art. 2 del citato decreto legislativo, rubricato “abrogazioni e disposizioni transitorie”, esclusivamente una precisa indicazione circa l’applicabilità di alcune prescrizioni costruttive agli atti autorizzativi intervenuti dopo l’entrata in vigore della disposizione.
Ne deriva che, in assenza di uno specifico regime transitorio e in applicazione del principio generale tempus regit actum, deve ritenersi che le autorizzazioni già rilasciate alla data del 29 settembre 2020, data di entrata in vigore del D.lgs. 121/2020, restino valide fino a loro rinnovo, riesame con valenza di rinnovo o modifica sostanziale.
Da ultimo, considerato il tempo trascorso dal 1° luglio 2022, data indicata per la decorrenza dei nuovi limiti al regime derogatorio in esame, resta inteso che le autorizzazioni rilasciate a partire da tale data devono rispondere ai parametri indicati dalla lettera c-bis), comma 1, dell’art. 16-ter, D.lgs. 36/2003, nonché delle ulteriori condizioni previste dalla medesima disposizione normativa.
Ne derivano importanti chiarimenti per tutti gli operatori del settore.






