Rifiuti da costruzione e demolizione, le nuove regole scattano dal 26 settembre
Lo scorso 26 settembre è entrato in vigore il Dm 127 del 28 giugno 2024 sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale. La nota giurista ambientale Paola Ficco ce ne illustra i contenuti.
Criteri specifici per i rifiuti inerti
Le nuove regole sulla cessazione della qualifica di rifiuto ( end of waste ) per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale (articolo 184-ter, Dlgs 152/2006) sono oggetto del Dm 127 del 28 giugno 2024 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n°213 di ieri. Il decreto entra in vigore il 26 settembre e abroga il Dm 27 settembre 2022, n. 152. Tale decreto è stato oggetto di monitoraggio dal ministero dell’Ambiente che, con gli operatori interessati, ha coinvolto Ispra e Iss. Il nuovo testo ha superato, senza osservazioni, anche la procedura di standstill europeo, conclusa il 15 marzo. Secondo il Rapporto Ispra 2023 sui rifiuti speciali, riferito al 2021, gli inerti da costruzione e demolizione sono circa 77 milioni di tonnellate, il 48% dei rifiuti speciali. Il regolamento stabilisce i criteri specifici, nel rispetto dei quali otto tipologie di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (p.es. il cemento) e 11 tipologie di rifiuti inerti di origine minerale (p. es. scarti di ghiaia), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere rifiuti e diventano «aggregati recuperati». Questi sono gli end of waste prodotti dal gestore dell’impianto autorizzato per il recupero. La trasformazione da «rifiuto» a «non rifiuto», però, può avvenire solo se l’aggregato riciclato o quello artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri stabiliti dall’allegato 1 e deve essere utilizzato «esclusivamente» per gli scopi elencati nell’allegato 2. L’Allegato 1 presenta serie modifiche. La parte a) esclude i rifiuti interrati (cade il divieto per i rifiuti abbandonati) e aggiunge terre e rocce da scavo (codice Eer 170504) e i rifiuti urbani non differenziati, per la frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da costruzione e demolizione (codice Eer 200301). Le verifiche in ingresso e il processo di recupero che conduce alla produzione di end of waste (parti b- e c-) ricalcano quelli del 2022. Aggiornamenti significativi nella parte d) sui requisiti di qualità dell’aggregato riciclato, per rispondere alle criticità evidenziate dalle imprese. Novità sulle caratteristiche dell’aggregato recuperato, diverse in dipendenza degli usi cui sono destinati gli end of waste . La tabella 2 sui parametri da ricercare e i valori limite di concentrazione per gli inquinanti sono stati riscritti; le concentrazioni limite di utilizzo sono in tre colonne e cambiano in relazione ai nove diversi impieghi di cui all’allegato 2, dove entrano la produzione di clinker per il cemento e la produzione di cemento. Il punto d2) riporta il test di cessione dell’aggregato recuperato.
Termine per invio comunicazioni: 25 marzo 2025
Per l’adeguamento, il 25 marzo 2025 è il termine entro il quale inviare le comunicazioni alle autorità: i produttori di aggregato riciclato autorizzati in regime semplificato presentano un aggiornamento della comunicazione; invece, quelli autorizzati in regime ordinario presentano un’istanza di aggiornamento dell’Aua o dell’Aia. Nelle more dell’efficacia di tali aggiornamenti le imprese possono continuare a operare in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento. Se invece, al 26 settembre 2024, l’autorizzazione è in fase di rinnovo, fino alla conclusione dell’iter l’impresa potrà operare in conformità ai titoli pregressi.






