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Regolamento batterie: attenzione alle scadenze di agosto 2024!

La riforma europea del settore batterie va per tappe, e la prima scadenza di adempimenti per le imprese è alle porte: il 18 agosto! Questo articolo, arricchito dai commmenti del consulente Ecopower Marco Ottaviani, spiega punto per punto cosa c’è da fare.

Il Regolamento europeo UE 2023/1542 del 12 luglio 2023, anche detto “Regolamento Batterie” rappresenta una vera e propria rivoluzione settoriale. “Non si tratta solo dell’innalzamento degli standard di salute e sicurezza, degli ambiziosi obiettivi di riciclo e del maggiore sforzo di rendicontazione e tracciabilità richiesto a tutti gli operatori di filiera, ma anche del livello di responsabilità attribuito ai produttori, che in un’ottica di due diligence devono dar conto del comportamento dei fornitori che si trovano all’inizio della filiera, dall’estrazione fino alla fabbricazione”, spiega Leonardo Colapinto di Ecopower. “Centoventi pagine e novantasei articoli ai quali nei prossimi anni si aggiungeranno i cinquanta atti delegati che chiariranno dettagli e modi di applicazione delle numerosissime prescrizioni. Un mare magnum dove orientarsi non è facilissimo”.

“Trattandosi di un Regolamento e non di una Direttiva” chiarisce Colapinto “la sua applicazione è immediata ed uniforme in tutti gli Stati Membri, e non c’è la possibilità di adeguare le prescrizioni adottando norme nazionali. Agli Stati Membri rimane solo il compito di adeguare le regole di registrazione dei produttori e di gestione delle filiere di recupero”.

La riforma non si presenta come un pacchetto unico di cambiamenti da applicare in via improvvisa, ma si sviluppa lungo una roadmap di diversi anni. La prima scadenza è alle porte: 18 agosto 2024.

Cosa bisogna fare entro il 18 agosto 2024?

“Prima di pianificare il loro lavoro di adeguamento” avverte il consulente di Ecopower Marco Ottaviani “i player della filiera dovrebbero innanzitutto porsi delle domande di base. Chi sono? Cosa sto producendo? Difatti, nel Regolamento i player sono classificati con nuove definizioni: si fa ad esempio una distinzione tra fabbricanti e produttori, e ciascuna delle fattispecie ha oneri ed obblighi diversi. Inoltre, le categorie in cui vengono classificate le batterie sono passate da tre a cinque. Esiste quindi il rischio che un player legga una prescrizione specifica pensando erroneamente di essere coinvolto o, ancor peggio, di non essere coinvolto, perché ha ancora in mente le definizioni del Dlgs 188/2008”.

Gli ambiti coinvolti dalla prossima scadenza sono cinque:

  1. Dichiarazione di Conformità, la redazione del Fascicolo Tecnico e l’apposizione del marchio CE sulla batteria. Finora questi obblighi vigevano per le batterie con tensione superiore a 75 V in ottemperanza alla Direttiva bassa tensione, così come per le batterie al litio e al sodio in relazione alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica per la presenza dell’elettronica di controllo; ora la marcatura CE si applicherà a tutte le tipologie di batterie, comprese le batterie di piombo, nichel-cadmio e nichel-idruro metallico, le quali per funzionare non hanno bisogno di circuiti elettronici (BMS, Battery Management System). Per le nuove prescrizioni in vigore dal 18 agosto e illustrate più avanti, il fabbricante potrà procedere all’attestazione della conformità con un autocontrollo interno della produzione secondo il modulo A dell’Allegato VIII che non prevede la verifica di conformità da parte di un organismo notificato. Non sarà possibile avvantaggiarsi con i tempi applicando il marchio CE su prodotti immessi sul mercato prima del 18 agosto 2024, perché ciò rischierebbe di far pensare al consumatore che l’azienda offra qualcosa in più rispetto ai suoi competitor. “Tutte le aziende coinvolte da questo punto dovranno fare uno sforzo di adattamento” spiega Ottaviani. “Alcune aziende sono già strutturate in ottica di marcatura CE, ma dovranno estendere la dichiarazione di conformità ai nuovi requisiti. Mentre altre dovranno affrontare questo onere per la prima volta. Gli obblighi ovviamente sono applicati anche alle batterie di importazione, quindi ad adattarsi dovranno essere anche i fabbricanti che lavorano oltre i confini comunitari, e gli importatori saranno ritenuti responsabili della conformità del prodotto”.
  2. Restrizioni sulle sostanze chimiche, previste all’articolo 6 e illustrate nell’allegato 1. Qui la novità riguarda le batterie portatili che, anche quando sono incorporate in apparecchi, non potranno contenere più dello 0,01 % di piombo. “Su questo punto esiste il rischio di confusioni”, dice Ottaviani, “perché la definizione di batterie portatili implica che siano sigillate; ma nelle batterie al piombo di piccola taglia VRLA sono regolate per mezzo di valvole’”.
  3. Prestazioni di durabilità, illustrato nell’articolo 10. Le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, quelle per mezzi di trasporto leggeri e quelle per veicoli elettrici dovranno essere accompagnate da un documento che include i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità indicati nell’allegato IV, parte A. “Questo documento” spiega Ottaviani “si limita a descrivere lo stato dell’arte del prodotto immesso sul mercato, e per compilarlo non esistono standard di riferimento; ciò significa che in caso di dubbi in merito alla conformità del documento, l’onere della prova è a carico di chi lo scrive; questa situazione cambierà quando l’atto delegato del Regolamento fisserà uno standard armonizzato. Le informazioni da rendicontare sono già note alle imprese fabbricanti, ma occorre inserirle in questi nuovi formati”.
  4. Criteri di sicurezza dei sistemi fissi dell’energia a batteria (“sistemi fissi di stoccaggio”), illustrato nell’articolo 12. La documentazione tecnica dovrà comprovare, tra le altre cose, l’avvenuta realizzazione di test e la conformità a nuovi parametri di sicurezza in conformità a quanto previsto nell’Allegato V.
  5. Informazioni sullo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie, indicate nell’articolo 14 e dettagliate nell’allegato VII, che dovranno essere incluse nei sistemi di gestione e messe a disposizione di chiunque acquisti il prodotto, compresi gli operatori indipendenti e i gestori di rifiuti, al fine di valutare il valore residuo e la capacità per un ulteriore utilizzo così da facilitare la preparazione per il riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione della batteria. “Anche qui occorre fare estrema attenzione alle definizioni” chiarisce Ottaviani. “L’applicazione degli oneri va oltre la vecchia definizione di batterie industriali, include le batterie dei sistemi fissi di stoccaggio, quelle per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici e non include le batterie di avviamento”.

“La maggior parte degli obblighi di informazione imposti dal 18 agosto 2024 riguardano la situazione attuale del prodotto, che viene messa in trasparenza e ricondotta a parametri descrittivi comuni” spiega il consulente di Ecopower Marco Ottaviani. “Dopodiché progressivamente, al passo con le successive scadenze, le informazioni pubblicate dovranno dar conto di requisiti di produzione sempre più stringenti e includere nuovi indicatori, come ad esempio l’impronta di carbonio”.

Fonte: Ramboll, 2024

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