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Bonifica dei siti, i chiarimenti dell’Albo per la Categoria 9

Con una recente circolare l'Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce quali attività, dirette e indirette, richiedono effettivamente l'iscrizione in Categoria 9 per la bonifica dei siti contaminati, chiarendo anche i criteri per la corretta attribuzione della relativa classe dimensionale. Leggi il resoconto di Mauro Calabrese

di Mauro Calabrese

Chiarimenti di indirizzo per la verifica dei presupposti di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella Categoria 9 e per la corretta attribuzione della relativa Classe dimensionale.

Circolari Albo

L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con la Circolare 2 luglio 2026, n. 4, ha fornito «Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9», relativa alle imprese e agli enti che svolgono attività di bonifica di siti inquinati, documento a stretto giro emendato e sostituito dalla Circolare n. 6 dell’8 luglio 2026 quale «Errata corrige Circolare n. 4 del 2 luglio 2026 Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9», adottata per correggere alcuni errati riferimenti normativi nella prima versione.

Categoria 9

Nel dettaglio, l’Albo Nazionale, rispondendo alle richieste di chiarimento pervenute dagli operatori, ha illustrato nel dettaglio quali siano le attività, sia dirette che indirette, effettivamente soggette all’obbligo di iscrizione nella Categoria 9, a sua volta articolata in cinque Classi sulla base dell’importo complessivo dei lavori di bonifica cantierabili, specificando di conseguenza le attività che concorrono a determinare alla determinazione degli importi dei lavori, indicando puntualmente quali sono le attività escluse dall’obbligo di iscrizione.

Attività soggette

In primo luogo, richiamando le definizioni di cui all’articolo 240 del Dlgs n. 152 del 2006, la Circolare, come emendata, annovera tra quelle soggette all’obbligo di iscrizione nella Categoria 9 le imprese che svolgono le attività di messa in sicurezza d’emergenza, che comprende ogni intervento immediato o a breve termine, in condizioni di emergenza, a fronte di eventi di contaminazione di qualsiasi natura, per contenerne la diffusione e impedirne il contatto con altre matrici ambientali e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

Messa in sicurezza

Soggette a iscrizione sono quindi le attività di messa in sicurezza operativa, che comprende interventi in un sito con attività in esercizio per garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, prima della messa in sicurezza permanente o bonifica alla cessazione dell’attività, compresi quelli transitori di contenimento della contaminazione per evitarne la diffusione, con idonei piani di monitoraggio e controllo, oltre ovviamente alle attività di messa in sicurezza permanente, per isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, e quelle di bonifica, per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee d un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), nonché le attività di ripristino e ripristino ambientale, per la riqualificazione ambientale e paesaggistica, a complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.

Attività escluse

Dopo la correzione dell’errata indicazione del riferimento normativo contenuto nella prima versione della Circolare relativamente alle attività escluse dall’obbligo di iscrizione alla Categoria 9, la versione definitiva annovera le indagini preliminari, di cui all’articolo 242, comma 2, del Codice dell’Ambiente, finalizzate all’adozione delle misure di prevenzione in caso di evento di contaminazione, nonché le attività di progettazione della caratterizzazione e di esecuzione della stessa, così come specificato dalla Circolare Protocollo n. 614/ALBO/PRES del 30 maggio 2006, oltre alle misure di prevenzione, comprese quelle previste dalla procedura semplificata di bonifica di cui all’articolo 242-bis del TUA e gli interventi e opere nei siti oggetto di bonifica di cui al successivo articolo 242-ter del TUA, che il responsabile dell’inquinamento deve attuare nelle successive 24 ore dal verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, in termini di rischio sanitario o per l’ambiente.

Rischio sanitario

Allo stesso modo escluse dell’obbligo di iscrizione alla Categoria 9 sono le imprese che svolgono attività di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, definite dall’articolo 240, comma 1, lettera s) del Testo Unico Ambientale quale analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell’Allegato 1 alla Parte Quarta del Codice ambientale, come pure escluse sono tutte le altre attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza o bonifica.

Importi cantierabili

L’Albo, ai fini dell’iscrizione nella stessa Categoria, ha quindi previso che ai fini dell’individuazione degli importi di bonifica cantierabili, occorra fare riferimento all’intervento, o alla sua quota parte, approvato dall’Autorità competente, purché finanziariamente coperta e immediatamente eseguibile dal punto di vista tecnico-amministrativo, comprendendo ai fini della definizione degli importi tutte le operazioni incluse, sia quelle dirette di bonifica, messa in sicurezza e ripristino, che quelle indirette, come ad esempio le opere provvisionali, gli oneri per la sicurezza o le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Classe di iscrizione

Per chiarire come debba essere determinato l’importo dei valori cantierabili rispetto a ciascuna delle cinque Classi d’iscrizione, la Circolare ha quindi precisato che il limite dell’importo della Classe rappresenta l’ammontare economico massimo degli interventi che l’impresa può avere in esecuzione contemporaneamente e effettivamente, sia che si riferisca a un singolo progetto sia alla somma di più progetti distinti, fornendo così un atto di indirizzo per la verifica dei presupposti di iscrizione all’Albo nella Categoria 9 e per la corretta attribuzione della relativa classe dimensionale.