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Greenwashing, attenzione alle asserzioni non verificabili

Il D.Lgs. n. 30/2026 (Decreto Greenwashing), in vigore dal 27 settembre 2026, vieta le asserzioni ambientali generiche per cui l'operatore non sappia dimostrare l'eccellenza delle prestazioni dichiarate. Attenzione specifica per i servizi di raccolta differenziata privi di filiere certe: pubblicizzare i benefici ambientali di una raccolta che non ha una destinazione finale verificata rischia di configurarsi come pratica commerciale ingannevole. Mauro Calabrese analizza le nuove fattispecie della "lista nera" e le implicazioni operative.

di Mauro Calabrese

Le nuove norme sul contrasto delle pratiche commerciali sleali e ingannevoli, che impediscono ai consumatori scelte di consumo sostenibili vero i prodotti e i servizi migliori per l’ambiente, vietano anche le asserzioni ingannevoli o generiche sulle caratteristiche ambientali di prodotti e servizi, per le quali gli operatori economici non siano in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali dichiarate, così da assicurare una equa concorrenza tra le imprese.

Quesito «Greenwashing»

Quesito: Alla luce della normativa introdotta dal Dlgs n. 30 del 2026, cd Decreto «greenwashing», è corretta la comunicazione ambientale relativa a servizi di raccolta differenziata che non dispongono di filiere di destinazione con un risultato ambientale certo e documentato?

Decreto «Greenwashing»

Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, con disposizioni che troveranno applicazione a partire dal 27 settembre 2026, ha dato attuazione nell’ordinamento interno alla Direttiva (UE) 2024/825, che modifica le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, cd Direttiva «Empowering Consumers for the Green Transition».

Le nuove disposizioni, modificando il testo del Dlgs n. 206 del 2005, cd Codice del Consumo, hanno innovato le definizioni del Codice e le misure contro le azioni e pratiche commerciali ingannevoli che ingannano i consumatori e impediscono di compiere scelte di consumo sostenibili e sugli obblighi di informazione nei confronti dei consumatori, introducendo il nuovo avviso armonizzato e la nuova etichetta armonizzata relativi, rispettivamente, alla garanzia legale di conformità e alla garanzia commerciale di durabilità, contrastando il fenomeno del cd Greenwashing».

Asserzione ambientale

Importante novità introdotta nel Codice del Consumo riguarda le nuove definizioni, necessarie per ampliare le liste delle condotte sleali o ingannevoli, di «asserzione ambientale» nella comunicazione commerciale, intesa come qualsiasi messaggio o informazione che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto agli altri, seguita dalla specificazione di asserzione ambientale «generica», come affermazione per la quale l’operatore economico non sia in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali dichiarate, corredate dalle definizioni previste dalla Direttiva Ue, oltre alle definizioni della nuova «etichetta di sostenibilità», che sostituisce il marchio, il sistema di certificazione, di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, di durabilità, di aggiornamento del software, di materiali di consumo e di funzionalità.

Pratiche ingannevoli

Sulla scorta delle nuove definizioni, modificando il testo dell’articolo 21 del Codice del Consumo relativo alle pratiche ingannevoli, ovvero quelle che forniscono informazioni false o finalizzate a trarre in inganno i consumatori su caratteristiche e elementi essenziali del prodotto, sono ora ricomprese anche le caratteristiche ambientali o sociali, gli aspetti relativi alla circolarità, come durabilità, riparabilità, riciclabilità, oltre a inserire nella cd «lista grigia» delle azioni potenzialmente ingannevoli le nuove ipotesi dell’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future, che non contengono impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti, come l’assegnazione delle risorse, e che siano verificati periodicamente da un terzo indipendente, nonché l’ipotesi della la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.

Lista nera

Sono invece aggiunte alla cd lista nera, la «black list», delle pratiche senz’altro vietate perché sempre considerare ingannevoli disciplinata dall’articolo 23 del Codice del Consumo, nuove condotte come esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da Autorità pubbliche, ovvero formulare asserzioni ambientali generiche per le quali il professionista non sia in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti, come pure quella di riferire a un intero prodotto o a tutta l’attività del professionista una caratteristica che invece riguarda solo un determinato aspetto o uno specifico elemento, oltre a vietare l’asserzione per cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, se fondata solo sulla pratica della compensazione delle emissioni.

Raccolta differenziata

Nel contesto del nuovo quadro normativo, ogni affermazione sulle qualità, proprietà o caratteristiche ambientali di un prodotto o un servizio, reclamizzate come indice di migliore qualità rispetto ai potenziali concorrenti, dovrà quindi essere specifica, fondata su dati e elementi verificabili e comprovata sulla base di certificazioni terze e imparziali, correndo altrimenti il rischio di ricadere tra le pratiche commerciali sleali, anche quando induce il potenziale utilizzatore del prodotto o servizio a ritenere che il beneficio ambientale riguardi l’intero sistema, mentre lo stesso è riferibile solo un determinato aspetto specifico dell’attività, in mancanza di una oggettiva metodologia di verifica degli effetti ambientali.

Pubblicizzare i positivi effetti sull’ambiente e sulla sostenibilità di un servizio di raccolta differenziata per una particolare categoria di rifiuti, ancora priva di una effettiva e funzionante filiera di destinazione per il trattamento, il recupero e il riutilizzo dei materiali differenziati, corre il rischio di ricadere nella casistica delle asserzioni ambientali generiche, se non addirittura ingannevoli, ogni volta che attribuisca al servizio, in maniera espressa o anche implicita, il raggiungimento di risultati ambientali positivi certi e garantiti, ma in mancanza di dati e elementi oggettivi, verificabili e documentabili.

Riciclo prudente

In conclusione, anche se correttamente l’attuazione dei principi dell’Economia Circolare e della «gerarchia dei rifiuti», come ordinata dalla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio, al recupero di altro tipo fino allo smaltimento, premia i benefici della raccolta differenziata dei rifiuti, occorre essere prudenti nel pubblicizzare i risultati ambientali positivi di una specifica filiera di raccolta differenziata che non offra certezza del riutilizzo finale dei materiali recuperati, non potendo in maniera certa, verificata e documentata assicurare un effettivo vantaggio ambientale e il sicuro recupero degli scarti, potendo così colpevolmente indurre in errore l’utilizzatore finale.