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Rifiuti transfrontalieri, gestione digitalizzata dal 21 maggio

Dal 21 maggio 2026 le spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette a notifica devono essere assistite dal DIWASS (Digital Waste Shipments System), la piattaforma telematica della Commissione europea prevista dal Regolamento 1157/2024. Ogni operatore coinvolto — produttori, notificatori, trasportatori, destinatari — deve ottenere un identificativo unico (UUID) preregistrandosi sul portale. Paola Ficco illustra le modalità di accesso, il coordinamento con il RENTRI e le cautele operative per i flussi extra-UE.

di Paola Ficco

La gestione nazionale dei rifiuti è stata digitalizzata con il Rentri (Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti). Simile sorte, ma a livello europeo, sta per toccare anche alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Dal 21 maggio, infatti, dovranno essere assistite dal Diwass ( Digital waste shipments system ), la piattaforma telematica gestita dalla Commissione europea per digitalizzare i documenti che le accompagnano. Per i rifiuti in «lista verde» destinati al recupero e non soggetti a notifica, invece, si partirà dal 1° gennaio 2027.

La piattaforma è prevista dall’articolo 27 del regolamento 1157/2024 che, dal 21 maggio, sostituisce il regolamento 1013/2006. Ma le spedizioni già autorizzate in precedenza continueranno a essere gestite su carta fino a massimo tre anni. Il Diwass consente trasmissione e scambio per via telematica delle informazioni e dei documenti previsti dal regolamento 1157/2024. Gli Stati extra Ue hanno la facoltà di adottarlo. Il sistema, però, non è esente da problemi: con una nota del 15 aprile 2026 alle autorità di spedizione, il ministero dell’Ambiente ha comunicato che, in base alle indicazioni della Commissione Ue, dal 21 maggio al 31 dicembre 2026 l’allegato VII continuerà a essere gestito su carta «o per via elettronica attraverso sistemi specifici» e il Diwass non sarà utilizzato «senza che ciò comporti l’applicazione di sanzioni a carico della persona che organizza la spedizione». Tuttavia, il Pdf dell’allegato VII potrà essere scaricato dal Diwass e compilato su carta o con relativa interfaccia. Dal 21 aprile la Commissione Ue ha aperto le preregistrazioni che consentono l’attribuzione dell’identificativo unico (Uuid) a ogni soggetto coinvolto nelle spedizioni (articolo 10, Regolamento 2025/1290, ad esempio autorità competenti, produttori di rifiuti, notificatori, trasportatori, vettori, destinatari). La registrazione avviene tramite la Gui ( Graphical user interface ) di Diwass accedendo a https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/digital-waste-shipment-system-diwass/how-register-economic-operators-diwass_en . Ma prima occorre un account Ue ( https://trusted-digital-identity.europa.eu/creating-managing-and-using-your-eu-login-account/how-do-i-create-my-eu-login-account_en ). L’operatore che rappresenta uno dei soggetti coinvolti deve registrarsi come utente master sulla piattaforma attraverso la Gui del Diwass ( https://webgate.ec.europa.eu/env-traces/login ). La registrazione deve essere accompagnata da una Pec all’autorità competente con l’istanza di abilitazione. L’utente master deve dimostrare i poteri di rappresentanza della società. Dopo le verifiche, l’autorità convalida la registrazione e abilita il primo utente master che, a sua volta, potrà creare altri utenti per la stessa organizzazione. La registrazione in Diwass è un fatto solo tecnico e non conferma che l’operatore è autorizzato a spedire o gestire rifiuti. Le specifiche di interoperabilità del Diwass sono contenute nel Regolamento 2025/1290/Ue. Due i modi per accedere: tramite la Gui nel sito web indicato «env-traces» oppure interconnessione tramite Api ( Application programming interface ). Le Autorità nazionali possono scegliere oppure optare per una forma ibrida, imponendo l’uso del proprio sistema per alcune procedure e l’uso del sito Diwass per altre. Ad esempio, per la Regione Lombardia l’accesso al Diwass si ha attraverso l’attuale Sitt (Sistema informativo trasporto transfrontaliero) già in uso da tempo. L’interscambio tra Diwass e Rentri, per ora, si ottiene inserendo nel campo numero 22 del registro il numero di notifica e il numero di serie della spedizione; nel campo 22b va barrata la relativa casella e indicato il documento cui ci si riferisce, vale a dire gli allegati IB o VII al Regolamento, ossia i documenti che sulla tratta nazionale sostituiscono il formulario (articolo 193, comma 9, Dlgs 152/2006). Le imprese devono organizzarsi anche individuando i ruoli interni (ad esempio chi verifica il destinatario) e allestendo i documenti con più cura. Per i flussi extra-Ue è più che opportuna una due diligence sulla filiera, con un riscontro dell’impianto di destino.