EPR, sistemi di gestione rifiuti per gli articoli pirotecnici
Anche i fabbricanti e importatori di articoli pirotecnici sono soggetti agli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore. Lo chiarisce il MASE con l'Interpello n. 84982/2026: in base all'art. 185 e all'art. 237 del Codice dell'Ambiente, produttori e importatori devono provvedere alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti, aderendo a un sistema di gestione riconosciuto. Non è quindi possibile immettere sul mercato articoli pirotecnici senza essere associati a un sistema di gestione del fine vita. Leggi l’articolo di Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
In linea con gli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore, anche chi produce o importa articoli pirotecnici deve garantire la gestione del fine vita degli articoli immessi sul mercato aderendo a un apposito sistema di gestione operante in forma individuale o collettiva secondo la disciplina ambientale vigente.
Interpello Mase
IL Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con riscontro all’interpello ambientale 21 aprile 2026, n. 84982, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione o meno degli obblighi del regime della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per quanto riguarda la gestione del fine vita di articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza.
Quesito provinciale
In particolare, il quesito posto da un’Amministrazione provinciale autonoma ha interrogato gli Uffici del Mase circa la corretta applicazione della disciplina sugli obblighi EPR, chiedendo di chiarire se i fabbricanti o gli importatori di articoli pirotecnici possono legittimamente immettere sul mercato nazionale tale tipologia di prodotti, senza necessariamente essere associati a un sistema di gestione collettiva dei rifiuti riconosciuto dal Ministero, idoneo a garantire il rispetto della normativa vigente.
Norme pirotecniche
In primo luogo, analizzando la disciplina vigente, il Mase ha individuato la disciplina di settore nel Dlgs n. 123 del 2015, recante «Attuazione della Direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici» e nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 101 del 2016, che ha adottato il «Regolamento recante l’individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123», che sanciscono l’obbligo per fabbricanti e importatori di articoli pirotecnici di assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Codice dell’Ambiente
Sulla modalità di gestione della raccolta a fine vita, tuttavia, il Ministero ha ricavato la disciplina applicabile direttamente dalle disposizioni del Dlgs n. 152 del 2006, cd Codice dell’Ambiente, che all’articolo 185, dedicato alle esclusioni dall’ambito di applicazione della Parte Quarta, prevede l’obbligo, per finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili (BAT) e di ottimizzazione del recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, per produttori e importatori di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui al successivo articolo 237.
Sistemi di gestione
Il richiamato articolo 237 del Testo Unico Ambientale, sottolinea il MASE, prevede i criteri direttivi e di funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti, che curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, nonché adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue.
Gestione pirotecnici
Visto il quadro normativo richiamato, il Ministero ha concluso riscontrando l’interpello ambientale per l’applicazione, anche agli articoli pirotecnici, dei principi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore con riferimento alla gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato nazionale, sottolineando come la normativa ambientale del TUA impone ai produttori e agli importatori di articoli pirotecnici di provvedere alla gestione dei rifiuti dei prodotti medesimi mediante sistemi di gestione operanti in forma individuale o collettiva.






