Centri di raccolta comunali: nuove regole al via dal 14 maggio 2026
Il D.M. 26 marzo 2026 introduce una disciplina rinnovata per i centri di raccolta dei rifiuti urbani, superando il modello normativo del 2008. Requisiti tecnico-strutturali più stringenti, tracciabilità rafforzata, estensione dell'elenco dei rifiuti conferibili — incluse batterie al litio e RAEE — e, tra le novità più significative, l'apertura a spazi per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo. Le strutture esistenti hanno tempo fino al 14 maggio 2027 per adeguarsi. Leggi l’articolo di Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 26 marzo 2026 introduce una disciplina completamente rinnovata per i centri di raccolta comunali dei rifiuti urbani conferiti in modo differenziato. L’entrata in vigore è fissata al 14 maggio 2026: da questa data scatta anche il conto alla rovescia per l’adeguamento delle strutture esistenti, che dovrà completarsi entro il 14 maggio 2027.
Il provvedimento segna il superamento definitivo del modello normativo introdotto nel 2008 (e aggiornato nel 2009), abrogato a partire dalla stessa data di efficacia del nuovo decreto. Si tratta di un aggiornamento atteso da tempo, frutto di un confronto avviato nel 2024 e concluso a febbraio 2026 con l’intesa tra Stato ed enti territoriali, che mira a rafforzare il ruolo dei centri di raccolta nella gestione integrata dei rifiuti urbani e nello sviluppo dell’economia circolare.
Una riforma strutturale dopo 18 anni
Il decreto introduce una disciplina molto più articolata rispetto al passato. Se il testo del 2008 si limitava a pochi articoli, demandando gran parte degli aspetti tecnici a un allegato, la nuova normativa incorpora direttamente nel corpo regolatorio prescrizioni dettagliate su progettazione, realizzazione e gestione dei centri.
L’obiettivo è ridurre le difformità applicative tra territori e garantire standard omogenei su scala nazionale, rafforzando al contempo i presidi di sicurezza, tutela ambientale e controllo operativo.
I centri di raccolta vengono definiti come aree presidiate e attrezzate in cui si svolge la raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee, conferiti sia da utenze domestiche sia da utenze non domestiche. La loro realizzazione e organizzazione resta in capo ai Comuni o agli enti di governo d’ambito, in coerenza con la pianificazione territoriale.
Più sicurezza e requisiti tecnici stringenti
Uno dei pilastri della riforma riguarda il rafforzamento dei requisiti tecnico-strutturali. I centri dovranno essere progettati e gestiti nel rispetto delle norme su salute, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, con misure specifiche per evitare contaminazioni di suolo, aria e acque.
Tra gli elementi richiesti:
- localizzazione in aree idonee e preferibilmente impermeabilizzate;
- recinzione e sistemi di controllo degli accessi;
- viabilità interna e illuminazione adeguata;
- pavimentazioni impermeabili e sistemi di gestione delle acque meteoriche;
- separazione fisica tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- contenitori idonei e cartellonistica informativa.
È inoltre previsto un piano di ripristino ambientale del sito al termine dell’attività.
Gestione operativa e nuove tipologie di rifiuti
Il decreto interviene in modo significativo anche sulle modalità di gestione dei rifiuti. Vengono chiariti i criteri di conferimento e deposito, con una distinzione più puntuale tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e tra flussi destinati a recupero o smaltimento.
Particolare attenzione è riservata ai tempi di deposito, che diventano più articolati a seconda delle tipologie (organico, sfalci e potature, rifiuti indifferenziati, rifiuti da attività economiche), con l’obiettivo di prevenire criticità igienico-sanitarie e migliorare la qualità delle raccolte.
Si amplia inoltre l’elenco dei rifiuti conferibili, recependo l’evoluzione normativa e tecnologica degli ultimi anni:
- RAEE e apparecchiature elettroniche;
- batterie, incluse quelle al litio;
- rifiuti da costruzione e demolizione domestica;
- oli esausti;
- rifiuti sanitari, anche a rischio infettivo;
- rifiuti biodegradabili.
L’estensione riguarda anche le utenze non domestiche, purché produttrici di rifiuti assimilati agli urbani, in linea con la riforma del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) del 2020.
Tracciabilità e semplificazioni operative
Un altro asse centrale è quello della tracciabilità. Il decreto conferma l’obbligo del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi, con modalità semplificate: la registrazione può avvenire al momento dell’uscita dei rifiuti dal centro e in forma cumulativa per codice.
Accanto a questo, viene introdotto l’obbligo di strumenti di contabilizzazione dei flussi in ingresso e in uscita, anche tramite supporti informatici.
Un chiarimento rilevante riguarda i documenti di trasporto: la scheda dei rifiuti in uscita dal centro può sostituire il formulario di identificazione (FIR) per i soggetti non obbligati, semplificando la gestione operativa. Per i RAEE, il peso da registrare è quello verificato presso l’impianto di destinazione.
Più responsabilità per i gestori
Il decreto rafforza il ruolo del gestore del centro di raccolta, che deve essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali e garantire la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato.
Vengono introdotti obblighi più stringenti in materia di controllo dei conferimenti, gestione delle operazioni e mantenimento delle condizioni di sicurezza. È inoltre prevista la possibilità di integrare finalità sociali, come l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Apertura al riutilizzo e all’economia circolare
Tra le innovazioni più significative spicca l’apertura alla prevenzione dei rifiuti e al riutilizzo. I Comuni potranno prevedere all’interno dei centri:
- spazi per l’esposizione temporanea di beni usati destinati allo scambio tra privati;
- aree per la raccolta e la preparazione per il riutilizzo di beni ancora funzionanti.
Si tratta di un cambio di paradigma: i centri di raccolta non sono più solo luoghi di conferimento, ma diventano nodi attivi nella gerarchia dei rifiuti, contribuendo alla riduzione della produzione e al prolungamento della vita dei beni.
Allegati tecnici e adeguamento entro 12 mesi
Il decreto è corredato da tre allegati fondamentali:
- Allegato 1: elenco dei rifiuti conferibili;
- Allegato 2: scheda dei rifiuti conferiti;
- Allegato 3: scheda dei rifiuti avviati a recupero o smaltimento.
Dal 14 maggio 2026, Comuni, enti d’ambito e gestori sono chiamati a rivedere assetti organizzativi, infrastrutture e procedure. I dodici mesi previsti per l’adeguamento rappresentano una sfida significativa, soprattutto nei contesti territoriali più complessi, ma anche un passaggio cruciale per modernizzare l’intero sistema dei centri di raccolta.
La riforma, nel suo complesso, punta a rendere queste strutture più sicure, efficienti e integrate nelle politiche di economia circolare, rafforzandone il ruolo nella gestione sostenibile dei rifiuti urbani.






