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CAM e appalti verdi? Sono il motore della nuova economia

I nuovi CAM ICT (in vigore dal 24 maggio 2026) e i CAM per l'edilizia (dal 2 febbraio 2026) segnano il passaggio da un procurement orientato al prodotto a uno orientato alla performance ambientale nel tempo. Sullo sfondo, il Regolamento ESPR e l'Industrial Accelerator Act. Gli appalti verdi diventano leva della politica industriale europea. Leggi l'analisi di Raffaele Lupoli.

di Raffaele Lupoli

Il 12 febbraio 2026 un decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha definito la programmazione delle attività per l’aggiornamento dei CAM, i criteri ambientali minimi per gli acquisti della Pubblica amministrazione, riaffermando l’esigenza di una manutenzione continua, in coerenza con l’evoluzione tecnologica e con gli obiettivi climatici europei. A questa cornice si aggiunge l’entrata in vigore, il 24 maggio 2026, del nuovo decreto sui CAM ICT, che introduce criteri per il noleggio operativo e la fornitura di dispositivi elettronici come computer, monitor, tablet e smartphone.

Come cambia il procurement pubblico digitale

Con questi nuovi Criteri ambientali minimi il sistema italiano del Green Public Procurement compie un salto qualitativo che va oltre il semplice aggiornamento tecnico: introduce infatti un modello di acquisto pubblico che interviene direttamente sul ciclo di vita dei dispositivi digitali e sui modelli di utilizzo, avvicinando il procurement alle logiche dell’economia circolare e dei servizi. Il perimetro applicativo è ampio e comprende sia la fornitura sia il noleggio operativo di computer, monitor, tablet e smartphone, includendo esplicitamente prodotti nuovi e ricondizionati. Proprio questa apertura rappresenta uno degli elementi più innovativi: il ricondizionato non è più tollerato come soluzione residuale, ma diventa parte integrante delle strategie di approvvigionamento pubblico.
L’architettura dei CAM ICT ricalca la struttura consolidata dei criteri ambientali minimi, ma con un grado di sofisticazione maggiore. Le specifiche tecniche, che costituiscono la parte obbligatoria, non si limitano a richiedere standard di efficienza energetica, ma introducono requisiti più avanzati legati alla durabilità e alla riparabilità dei dispositivi. In questa prospettiva, il prodotto non è più valutato solo per le sue prestazioni iniziali, ma per la sua capacità di mantenere funzionalità nel tempo, di essere aggiornato e di essere inserito in cicli di riutilizzo.

Accanto a queste prescrizioni, i criteri premianti orientano il mercato verso soluzioni più evolute, premiando offerte che garantiscono una maggiore vita utile dei dispositivi, un più alto contenuto di materiali riciclati e servizi di manutenzione e aggiornamento più strutturati. È qui che emerge il collegamento diretto con le politiche europee più recenti, in particolare con il Regolamento ESPR, che punta a ridefinire gli standard di sostenibilità dei prodotti lungo l’intero mercato interno.

La dimensione contrattuale assume, nel nuovo impianto, un ruolo centrale. Le clausole di esecuzione non sono più un elemento accessorio, ma uno strumento essenziale per garantire che gli obiettivi ambientali si traducano in pratiche concrete. Obblighi di ritiro a fine vita, tracciabilità dei dispositivi e responsabilità del fornitore lungo tutta la durata del servizio, soprattutto nei contratti di noleggio, spostano il baricentro del procurement dalla fase di gara alla gestione del ciclo di utilizzo. Nel loro insieme, i CAM ICT 2026 riflettono una trasformazione più profonda: il passaggio da un procurement orientato al prodotto a un procurement orientato al servizio e alla performance ambientale nel tempo. È una transizione che avvicina il sistema italiano alle traiettorie europee, ma che richiede, per essere effettiva, un rafforzamento significativo delle competenze tecniche e della capacità di controllo delle stazioni appaltanti.

I nuovi CAM per l’edilizia

Con il decreto ministeriale del 24 novembre 2025, entrato in vigore dal 2 febbraio 2026, l’Italia ha completamente riscritto i CAM per l’edilizia, sostituendo integralmente la versione del 2022 e integrando i correttivi intervenuti nel 2024. Il nuovo impianto non rappresenta un semplice aggiornamento tecnico, ma una ridefinizione del ruolo della sostenibilità nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ora esplicitamente allineata al nuovo Codice dei contratti pubblici e al quadro normativo europeo sui prodotti da costruzione e sull’efficienza energetica.

Il perimetro applicativo è particolarmente ampio: i CAM si applicano a tutti i contratti pubblici che riguardano servizi di progettazione, direzione lavori ed esecuzione di interventi edilizi, includendo nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni e adeguamenti. Questo rafforza la natura trasversale del GPP nel settore costruzioni, estendendone l’impatto lungo l’intero ciclo dell’opera, dalla fase progettuale alla gestione del cantiere e fino alla fine vita dell’edificio.

L’architettura dei CAM edilizia resta formalmente coerente con quella generale dei criteri ambientali minimi, ma il nuovo decreto accentua in modo marcato la centralità della fase di progettazione. Il progettista diventa il primo garante della sostenibilità, chiamato a integrare nei documenti progettuali requisiti ambientali misurabili e verificabili. Questo passaggio segna un’evoluzione importante rispetto alla versione 2022, in cui il baricentro era più spostato sulla fase esecutiva.

Il cuore del sistema è rappresentato da un rafforzamento dell’approccio basato sul ciclo di vita. Il decreto introduce in modo più sistematico strumenti come il Life Cycle Assessment (LCA) e il Life Cycle Costing (LCC), che consentono di valutare non solo le prestazioni ambientali degli edifici, ma anche i costi complessivi lungo la loro durata. In questo modo, la sostenibilità non è più un attributo aggiuntivo, ma diventa criterio strutturale di progettazione e di scelta tecnica.

Questa impostazione si traduce in requisiti più stringenti sui materiali da costruzione. Il decreto amplia la gamma di prodotti sottoposti a criteri ambientali e rafforza l’obbligo di tracciabilità, richiedendo certificazioni come le Environmental Product Declaration (EPD) e imponendo maggiore attenzione al contenuto di materiale riciclato e alla provenienza delle risorse. Parallelamente, si intensifica il controllo sulle sostanze pericolose e sulle emissioni, con particolare attenzione alla qualità dell’aria interna e alla riduzione dei composti organici volatili.

L’edificio come infrastruttura complessa

Un altro elemento distintivo è il rafforzamento delle prescrizioni relative al cantiere. I CAM edilizia 2025 introducono criteri più articolati per la gestione dei rifiuti, per l’organizzazione sostenibile delle attività di costruzione e per la qualificazione del personale coinvolto. L’impatto ambientale non è più valutato solo nel prodotto finito, ma anche nei processi che portano alla sua realizzazione, includendo logistica, uso delle risorse e gestione delle demolizioni.

In questo quadro, assume un ruolo crescente anche la digitalizzazione. Il decreto valorizza strumenti come il Building Information Modeling (BIM), non solo come supporto progettuale, ma come piattaforma per integrare dati ambientali e facilitare la verifica dei requisiti CAM. Si tratta di un passaggio coerente con le politiche europee, che puntano a una maggiore interoperabilità tra dati tecnici e prestazioni ambientali degli edifici.

Nel loro insieme, i CAM edilizia 2025 segnano il passaggio da un approccio “prestazionale” limitato ad alcuni requisiti ambientali a un modello sistemico, in cui l’edificio è considerato come un’infrastruttura ambientale complessa. Tuttavia, proprio questa maggiore complessità introduce una sfida operativa significativa: l’effettiva applicazione dei criteri richiede competenze avanzate, capacità di valutazione tecnica e strumenti di controllo che non sono ancora uniformemente diffusi tra le stazioni appaltanti.

Una nuova stagione europea del GPP: il Regolamento Ecodesign

L’azione in un certo senso di avanguardia dell’Italia in questo ambito, trova sempre più riscontro in un quadro europeo in cui il ruolo del GPP assume un rilievo sempre maggiore. Sotto questo profilo il Regolamento per l’ecodesign dei prodotti sostenibili (ESPR) rappresenta un cambio di paradigma: per la prima volta, l’Unione europea introduce requisiti obbligatori di sostenibilità per un’ampia gamma di prodotti, includendo aspetti come durabilità, riparabilità e contenuto di materiale riciclato. Questo regolamento ha implicazioni dirette per i cosiddetti appalti verdi: l’ESPR prevede che per alcune categorie di prodotti identificate come prioritarie si possano introdurre requisiti obbligatori anche per gli appalti pubblici. Ciò significa che le amministrazioni non potranno limitarsi a “preferire” prodotti a basso impatto, ma dovranno acquistare beni conformi agli standard definiti a livello europeo. Questo passaggio segna una discontinuità rilevante rispetto al modello tradizionale del GPP europeo, storicamente basato su criteri volontari sviluppati dalla Commissione. Il procurement diventa, in prospettiva, uno strumento di implementazione della normativa sui prodotti, più che un ambito separato di policy ambientale.
La natura di framework regulation implica che le disposizioni del regolamento si concretizzino attraverso una serie di atti delegati adottati dalla Commissione europea che potranno stabilire anche le modalità di applicazione nel procurement pubblico. In alcuni casi, la Commissione potrà prevedere che determinate caratteristiche diventino obbligatorie negli appalti, introducendo di fatto un collegamento diretto tra disciplina di prodotto e disciplina degli acquisti pubblici. Il processo sarà progressivo e selettivo: non tutte le categorie saranno trattate contemporaneamente, ma verranno individuate priorità in base all’impatto ambientale e al potenziale di miglioramento. Tra i settori già indicati figurano l’elettronica, i prodotti tessili, i mobili e i materiali da costruzione.

Uno degli strumenti più innovativi dell’ESPR è il Digital Product Passport, che conterrà informazioni dettagliate sulle caratteristiche ambientali dei prodotti, accessibili lungo tutta la catena del valore. Una delle principali criticità del GPP è sempre stata la verifica dei requisiti ambientali: le amministrazioni spesso faticano a controllare la conformità delle offerte e dei prodotti forniti. Con il passaporto digitale  queste informazioni diventano standardizzate, accessibili e comparabili, riducendo significativamente i costi amministrativi della verifica. I criteri GPP sviluppati dalla Commissione europea continueranno a esistere, ma saranno progressivamente allineati ai requisiti di ecodesign. Analogamente, strumenti come l’Ecolabel europeo e le certificazioni ambientali potranno essere utilizzati come mezzi di prova della conformità. Nel caso italiano, questo processo di integrazione è particolarmente rilevante: i CAM dovranno essere progressivamente armonizzati con gli atti delegati dell’ESPR, evitando sovrapposizioni o disallineamenti. Ciò potrebbe portare, nel medio periodo, a una maggiore standardizzazione europea dei criteri ambientali negli appalti.

Industrial Accelerator Act e appalti verdi

Nel quadro dell’Industrial Accelerator Act, proposto dalla Commissione europea nel marzo 2026, il Green Public Procurement assume una funzione radicalmente nuova, passando da strumento di politica ambientale a leva esplicita di politica industriale e di sicurezza economica. La proposta riconosce che la spesa pubblica, che rappresenta il 14-15% del PIL europeo, può essere utilizzata per creare mercati per prodotti industriali strategici, in particolare quelli a basse emissioni, contribuendo a sostenere filiere produttive localizzate in Europa. In questo contesto, gli appalti pubblici vengono progressivamente “condizionati” attraverso l’introduzione di criteri che combinano requisiti ambientali, come l’impronta carbonica, con elementi legati all’origine o al contenuto europeo dei beni, soprattutto in settori chiave quali acciaio, cemento, automotive e tecnologie net-zero. Il procurement diventa così uno strumento di costruzione della domanda industriale e di rafforzamento dell’autonomia strategica dell’Unione.

In questa logica si inserisce anche il principio di reciprocità negli appalti, che consente di limitare l’accesso alle gare per operatori provenienti da Paesi che non garantiscono condizioni equivalenti alle imprese europee, pur mantenendo margini di flessibilità per evitare effetti distorsivi o carenze di offerta. L’obiettivo è sostenere la transizione industriale europea in un contesto globale caratterizzato da dazi, sussidi e competizione geopolitica crescente, anche a costo di accettare, almeno nel breve periodo, un aumento dei costi e della complessità amministrativa. Il procurement viene così ridefinito come infrastruttura economica capace di orientare simultaneamente domanda, innovazione e capacità produttiva, segnando l’ingresso dell’Unione in una fase in cui le politiche industriali e climatiche convergono in modo sempre più esplicito.

L’Italia tra leadership normativa e nuovi traguardi

In questo scenario multilivello, l’Italia si trova in una posizione ambivalente. Da un lato, il sistema dei CAM rappresenta uno dei più avanzati esempi di applicazione del GPP in Europa. L’integrazione obbligatoria nei contratti pubblici, l’aggiornamento continuo dei criteri e l’estensione a nuovi settori come l’ICT confermano una traiettoria di rafforzamento. Dall’altro lato, persistono criticità che ne limitano l’efficacia reale: la mancanza di sanzioni, la carenza di competenze tecniche nelle amministrazioni, la difficoltà di monitoraggio. L’assenza di un quadro sanzionatorio fa sì che spesso le pubbliche amministrazioni non rispettino i requisiti del CAM nell’affidamento degli appalti. Le amministrazioni si muovono in un contesto in cui l’errore non è sanzionato ex ante, ma può essere annullato ex post, con effetti anche retroattivi. È dunque la giurisprudenza ad averli resi sostanzialmente cogenti, ma al prezzo di una crescente incertezza applicativa.

Secondo diversi rapporti della OCSE e della Commissione europea, uno dei nodi centrali resta proprio quello dell’enforcement. Senza meccanismi di controllo e incentivazione adeguati, l’obbligo rischia di tradursi in una compliance disomogenea. Il sistema dei CAM è però destinato a svolgere un ruolo sempre più strategico, ragion per cui bisogna individuare le soluzioni più adatte a superare le attuali fragilità: tra le ipotesi sul tappeto c’è l’introduzione di meccanismi premiali per le amministrazioni virtuose, il rafforzamento dei controlli e l’eventualità di introdurre sanzioni per l’inadempienza. Al tempo stesso, cresce l’attenzione verso strumenti di supporto operativo, come linee guida tecniche, piattaforme digitali e programmi di formazione, indispensabili per tradurre i principi normativi in pratiche amministrative efficaci.

BOX

Le dinamiche globali del GPP

Se si allarga lo sguardo oltre il perimetro europeo, il Green Public Procurement appare oggi come una delle politiche pubbliche più diffuse sul piano lessicale e, al tempo stesso, una delle più diseguali sul piano dell’attuazione. Il procurement è ormai letto come strumento di politica industriale, climatica e di trasformazione dei mercati, ma questa centralità non produce un modello globale omogeneo. Le principali ricognizioni internazionali mostrano piuttosto una convergenza di principio e una divergenza di struttura. Nel 2022 l’UNEP, nella Sustainable Public Procurement Global Review, rileva una crescita ampia delle politiche di sustainable procurement tra i governi nazionali, con 57 politiche dedicate censite in 45 Paesi e una capacità di monitoraggio istituzionale dichiarata dal 70% dei governi osservati, in aumento rispetto al 37% registrato nel 2017. La stessa indagine segnala anche che l’adozione di politiche e criteri non coincide affatto con un’applicazione robusta: persistono ostacoli ricorrenti, tra cui la percezione di costi più elevati, la debolezza delle competenze tecniche, la frammentazione dei dati e l’assenza di chiari input politici.

In questa configurazione “a geometrie variabili”, le amministrazioni adottano criteri ambientali, linee guida settoriali, standard di prodotto, clausole sociali e climatiche, ma raramente si incontra un sistema nel quale il GPP sia strutturato come obbligo generalizzato su intere famiglie di appalti. Le esperienze più mature – nei Paesi OCSE ma anche in alcuni contesti asiatici e latinoamericani – condividono alcuni tratti: una forte centralità delle centrali di committenza, l’uso di ecolabel e certificazioni come strumenti di verifica, il ricorso a piattaforme di e-procurement e una crescente attenzione alla misurazione degli impatti. Proprio l’OCSE, nel rapporto del 2024 sulla transizione verde, osserva che il GPP è ormai implementato in modi “diversi” e che le difficoltà principali riguardano la traduzione degli obiettivi ambientali in pratiche di gara verificabili e monitorabili. Dai dati del 2025 emerge invece che tutti i Paesi OCSE rispondenti al survey 2024 dichiarano di incorporare obiettivi ambientali nei documenti di policy relativi al procurement. Gli appalti verdi sono entrati nei sistemi di governo ma, lungi dall’essere omogenei o obbligatori, incidono ancora poco sui capitolati di gara. Da questo punto di vista, il livello globale è segnato da una tendenza ricorrente: il procurement sostenibile viene spesso presentato come un moltiplicatore della domanda pubblica, ma continua a essere trattato come un’aggiunta strategica al diritto degli appalti, più che come sua componente strutturale.